DEFINIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA

NEI DIZIONARI E NELLE ENCICLOPEDIE A CARATTERE GENERALE

 

Regolamento edilizio

Fra i r. comunali hanno particolare rilievo i r. edilizi, complessi di regole edilizie che, insieme ai piani topografici ed altri elaborati tecnici, costituiscono il piano regolatore dei centri abitati. Consistono soprattutto in norme che regolano le caratteristiche dimensionali (altezze, distanze, rapporti fra aree e volumi edlizi, ecc.) degli edifici futuri nei diversi quartieri della città, e fissano in pari tempo le caratteristiche delle installazioni e degli impianti tecnici relativi.

Dizionario Enciclopedico Italiano, Roma 1970

 

 

R. edilizio col quale, nell’interesse pubblico, vengono stabiliti i rapporti fra le generali condizioni edilizie di una città e l’attività di fabbricazione da parte dei privati (v. PIANO REGOLATORE)

Niccoli N., Martellotti G., Dizionario enciclopedico universale, Firenze 1981

 

 

 

Regolaménto, (...) Atto, effetto, modo del regolare (...); il complesso delle norme giuridiche atte a regolare l'applicazione di una legge (...). 

URBANISTICA. Nella legislazione italiana il r. edilizio è uno strumento urbanistico, valido nei singoli territori comunali, che detta norme (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) in materia di: commissione edilizia; licenze; compilazione progetti e direzione lavori; altezza massima e minima degli edifici; distacchi; cortili e spazi interni; sporgenze su vie e piazze; aspetto dei fabbricati e arredo urbano; norme igieniche; particolari prescrizioni costruttive; recinzione o manutenzione di aree scoperte e zone private; numeri civici; cautele per l'esecuzione delle opere edilizie; vigilanza sull'esecuzione dei lavori. Nei comuni dotati di Piano Regolatore Generale il r. edilizio disciplina inoltre: la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti; l'osservanza di determinati caratteri architettonici; la costruzione e la manutenzione di strade private non previste dal P.R.G. Per quanto riguarda i comuni sprovvisti di P.R.G. (legge 1150, art. 34), questi dovranno includere nel proprio r. edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona e la precisazione dei tipi edilizi; potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

Grande Enciclopedia De Agostini, Novara 2002

 

 

 

URBANISTICA: PIANO REGOLATORE

Strumento pubblico di controllo urbanistico che, attraverso una serie di provvedimenti (dislocazione di impianti, suddivisione delle aree, destinazione del terreno a uso agricolo, edilizio o industriale, organizzazione di servizi di trasporto, igienici, ecc.) è destinato a conferire un assetto e una fisionomia a un determinato territorio (quartiere, città, regione, nazione).

(...)

La lotta contro l'“irrazionalità” della crescita urbana, e quindi i provvedimenti per un ordinato sistema di infrastrutture e di servizi, coincise con la formazione di uno stabile quadro di riferimento per la determinazione dei prezzi delle aree fabbricabili. Allo stesso scopo fu costruito il regolamento edilizio che è il principale mezzo di attuazione del p. regolatore. 

(...)

 

Omnia  2001, Istituto Geografico De Agostini

 

 

 

Regolamento. Giuridicamente rientrano negli atti amministrativi aventi forza di legge; vengono emanati dagli organi del potere esecutivo e trovano il loro fondamento nell'attribuzione di competenza a emanare tali norme fatta dalla legge a un organo della pubblica amministrazione. (…)

DIRITTO CIVILE. - edilizi. L’attività edilizia dei privati è regolata,. oltre che dalle norme generali del codice civile, anche dai R. emanati dai singoli comuni. In ogni comune un piano regolatore prevede il R. che si deve rispettare per la futura configurazione delle singole zone in cui è ripartita l'area comunale; i comuni possono concludere con i privati anche dei R. particolari per la lottizzazione delle aree fabbricabili. Rispetto a tale normativa secondaria, che, pure innestandosi nelle norme generali, si differenzia da comune a comune, si deve fare una distinzione. Quando i R. sono esplicazione, o modificazione (che sia espressamente ammessa) delle norme, sulle distanze o altro, fissate dal codice civile, oppure ne sono integrazione anche per affinità, sempre per regolare i rapporti fra i privati, danno diritto, al proprietario del terreno vicino che si reputi leso nel proprio interesse, di ottenere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino (compreso l'abbattimento dell'edificio costruito in violazione delle previste distanze). Quando, invece, l'illegittimità di una costruzione dipende dall'inosservanza di una norma, contenuta nel R. edilizio, tendente ad attuare finalità di interesse generale collettivo, o propriamente urbanistico della collettività (per ragioni di estetica, di igiene o altro), il diritto del privato (subordinato anche alla possibilità di deroghe previste dallo stesso R.) si limita al risarcimento dei danni subiti.

UTET, l’Enciclopedia, Torino 2003