DEFINIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA NEI MANUALI GIURIDICI
Regolamento edilizio 1. Il controllo tecnico-estetico dell'attività edilizia è attuato dall'Autorità municipale applicando le norme contenute nel Regolamento edilizio, che deve esistere in tutti i Comuni e che mira a realizzare edifici quanto più rispondenti ai dettami dell'estetica, dell'igiene e della funzionalità. E’
opportuno in proposito ricordare che il Codice Civile, nel disciplinare la
proprietà fondiaria, ha fatto espresso riferimento ai regolamenti edilizi,
distinguendo in due categorie le norme che possono esservi inserite: a)
quelle che stabiliscono le forme da seguire nelle costruzioni e le cautele da
osservare a tutela dell'estetica, dell'igiene e della sicurezza dei fabbricati (artt.
871 e 872 c.c.); b)
quelle che disciplinano le distanze fra costruzioni contigue in misura superiore
a tre metri (art. 873); quelle relative alle costruzioni in confine con le
piazze e le vie pubbliche (art. 879); all'apertura di pozzi, cisterne, fosse di
latrine o di concime, e alla collocazione di tubi d'acqua, di gas e simili e
loro diramazioni (art. 889), alla fabbricazione di forni, camini, magazzini di
sale, stalle e simili, al deposito di materie umide o esplodenti o in altro modo
nocive, ovvero all'impianto di macchinari, per i quali possa sorgere pericolo di
danno (art. 890), allo scavo di fossi o canali (art. 891), alla piantagione di
alberi (art. 892). Le
norme della prima categoria si propongono un'ampia finalità di interesse
pubblico e cioè quella di provvedere a necessità igieniche della popolazione e
a garentire il decoro edilizio, la cui tutela spetta all'organo amministrativo
che deve curare l'esecuzione del Regolamento. Esse possono tuttavia essere
invocate anche dal privato, che dalla loro infrazione abbia risentito un danno,
per chiederne il risarcimento. Le
norme della seconda categoria, invece, essendo preordinate alla disciplina dei
rapporti di vicinato, legittimano l'azione del privato diretta ad ottenere la
riparazione specifica, consistente nella riduzione in pristino, a termini
dell'art. 872, secondo comma, del Codice Civile, prescindendo da qualunque
dimostrazione del danno e indipendentemente dall'autorizzazione eventualmente
concessa dall'Autorità municipale. (…) 2.
La precisazione delle norme, che nel Regolamento edilizio debbono o possono
essere inserite, ha grande importanza per le Amministrazioni comunali e per i
cittadini. (…) Il
Regolamento edilizio deve essere il più completo possibile, non deve cioè
presentare lacune o dar luogo a dubbi d'interpretazione, perché nell'un caso o
nell'altro viene a mancare alle Autorità comunali il mezzo per esercitare in
pieno il controllo delle costruzioni, e ai proprietari la possibilità di
preparare progetti di fabbricazione suscettibili di attuazione o comunque tali
da non dar luogo a sorprese durante la loro esecuzione. (…) L'art.
33 della legge urbanistica potrebbe far pensare a una potestà normativa dei
Comuni pressoché illimitata. Esso infatti stabilisce che le Amministrazioni
municipali debbano col Regolamento edilizio provvedere a dettare norme precipuamente
su alcune materie in esso elencate, il che non esclude, anzi ammette che
altre materie possano formare oggetto di regolamentazione, quando sia richiesto
dalle situazioni locali. In altri termini, l'elencazione fatta dall'articolo
predetto ha carattere indicativo e non tassativo. (…) Testa V., Manuale di legislazione urbanistica, Milano 1956
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Regolamento edilizio La
legge urbanistica affida alle Autorità municipali, e in particolare al Sindaco,
il compito di invigilare sulle costruzioni, al fine di ottenere che gli edifici
privati, da creare o da modificare, presentino, ad opera ultimata,
caratteristiche in tutto rispondenti ai dettami della estetica, dell'igiene e
della funzionalità. Offre inoltre la possibilità di svolgere tale compito in
modo efficiente, facendo sì che le autorità predette siano in grado di
rendersi conto della perfezione dell'opera prima che questa abbia inizio, di
invigilare sulla sua esecuzione e di
controllare, a lavori ultimati, l'aderenza dell'edificio al progetto in base al
quale venne rilasciata l'autorizzazione a costruire. Come
è facile rilevare, l'esercizio di tale potere rappresenta una limitazione dello
ius aedificandi,
ed é perciò necessario che i precetti che il proprietario deve
osservare non siano il frutto di determinazioni discrezionali, da adottarsi di
volta in volta al Sindaco, ma vengano
consacrati in norme scritte, che tutti i cittadini debbono conoscere ed
applicare. Tali norme formano il contenuto del Regolamento edilizio. Testa V., Disciplina urbanistica, Milano 1961
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12. REGOLAMENTO EDILIZIO 12.
1. Disciplina -
contenuto -
finalità La
disciplina dei regolamento edilizio è, fondamentalmente, prevista dagli artt.
33, 34 e 36 della legge urbanistica nazionale, la n.1150 del 1942: l'art. 33 ne
indica il contenuto; l'art. 34 sancisce, per i Comuni sprovvisti di piano
regolatore, l'obbligo di includere nel proprio regolamento edilizio un programma
di fabbricazione; l'art. 36, sostituito dall'art. 12 della L. n. 765/1967, ne
disciplina il procedimento di approvazione. Prima
dell'entrata in vigore della legge urbanistica, il regolamento edilizio comunale
era previsto e disciplinato dalla legge comunale e provinciale (art. 131 del
T.U. del 1915) e dagli artt. 871, 872 e 873 del cod. civ. L'art.
871 demanda ai regolamenti edilizi le regole da osservarsi nelle costruzioni;
l'art. 872 sancisce la rilevanza delle norme contenute nei regolamenti edilizi;
l'art. 873, in concreto, distingue le norme che disciplinano le distanze nelle
costruzioni, piantagioni e scavi nonché dei muri, fossi e siepi interposti tra
i fondi (la loro violazione legittima il privato proprietario, che ha subito un
danno, ove non ritenga richiedere il risarcimento del danno, a chiedere la
riduzione in ripristino) da quelle che stabiliscano le forme da seguire nelle
costruzioni e le cautele da osservare a tutela dell'igiene, dell'estetica e
della sicurezza dei fabbricati (la loro violazione legittima da parte di chi ha
subito un danno a chiedere solo il risarcimento, con esclusione dell'azione di
riduzione in pristino). Si evidenzia che le disposizioni dei regolamenti edilizi sulle distanze configurano norme integrative di quelle del codice civile. Il
contenuto del regolamento edilizio è in linea di massima, dettato dall'art. 33
della legge urbanistica più volte citata. Va,
infatti, al riguardo puntualizzato che l'elencazione contenuta nel detto
articolo non è tassativa ma ha semplicemente carattere indicativo, per cui il
regolamento edilizio può fondatamente contenere norme relative a materie non
specificatamente elencate, purché attinenti sempre all'attività edilizia (2). La
normativa, comunque, del regolamento edilizio deve essere in armonia con quella
degli strumenti urbanistici generali, con la legislazione urbanistica e con
tutte le leggi nazionali attinenti la materia edilizia e, inoltre, deve essere
uniforme per tutto il territorio comunale. (…)
Turco
Liveri G., La disciplina urbanistica ed edilizia, Milano 1988
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I
regolamenti edilizi sono tipica espressione della autonomia del Comune in quanto
costituiscono uno strumento generale di disciplina edilizia nell'ambito
comunale. Al Comune, infatti, è attribuita la potestà di emanare regolamenti
per l'estrinsecazione delle funzioni attribuite dall'ordinamento giuridico in
materia relativa alla disciplina edilizia; materia questa che fino alla legge
urbanistica del 1942 aveva avuto scarsa regolamentazione normativa. Peraltro, la
competenza comunale in materia edilizia si inserisce nella fisionomia stessa
dell'ente ed anche oggi, benché si debba tenere conto delle competenze
regionali, delle limitazioni dell'autonomia comunale, introdotte con gli
standards urbanistici nazionali e regionali, con l'art. 31
della legge n. 457 del 1978 e ultimamente con l'art. 25, ultimo comma
della legge n. 47 del 1985, si deve considerare come una delle funzioni
essenziali riconosciute al Comune. Non si può infatti disconoscere come il
collegamento fra Comuni e disciplina edilizia sia ancora stretto, sicuramente in
considerazione del fatto che l'ente locale può facilmente interpretare le
esigenze della comunità e del territorio e nel contempo attuare gli interventi
tecnici e di vigilanza necessari per l'effettivo raggiungimento degli interessi
pubblici tutelati. Le norme contenute nel regolamento edilizio hanno una portata generale ed astratta (…) Albanese G., «Il Regolamento edilizio», in Aa.Vv., Repertorio di urbanistica, ambiente e territorio, Rimini 1990
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Normativa
edilizia
e urbanistica Disciplina giuridica delle attività edificatorie e dell'uso del territorio. Complesso
di norme, di fonte primaria (leggi statali e regionali) e secondaria
(regolamenti e strumenti urbanistici), avente ad oggetto le attività
comportanti trasformazione materiale del territorio nonché l'assetto, l'uso e
lo sviluppo del territorio. Norme tecniche di attuazione Norme dei piani urbanistici o territoriali (assolutamente necessarie nel p.r.g.) che fissano le regole tecniche per l'attuazione degli stessi. Enunciati
normativi che debbono (talvolta possono) essere compresi nei piani urbanistici o
territoriali, al fine di disciplinarne l'attuazione. Come già disposto dalla
circ. min. ll. pp. n. 2495/1954 (avente ad oggetto le istruzioni per la
formazione dei piani regolatori comunali) l'art. 1 della I. n. 1187/1968 (che ha
modificato l'art. 7 della I. n. 1150/1942) prevede che fra le indicazioni
essenziali del p.r.g. siano
comprese «le norme per l'attuazione del piano» le quali -secondo la
giurisprudenza- prevalgono sulle prescrizioni difformi eventualmente indicate
negli elaborati grafici. Le
norme per l'attuazione del p.r.g.
dovrebbero limitarsi a disciplinare aspetti quali la formazione dei piani
particolareggiati ovvero dei comparti edilizi; spesso invece riguardano anche
materie che, secondo l'art. 33 della I. n. 1150/1942 (non modificato dalla
l. n. 1187/1968 cit.), dovrebbero
essere contenute nel regolamento edilizio. In tale ipotesi, la giurisprudenza in
genere ritiene che anche le norme del piano abbiano natura sostanzialmente
regolamentare (con la conseguenza che, se risultino integrative del Codice
civile, la loro efficacia si estende ai rapporti tra privati) ed attribuisce
prevalenza alle disposizioni più recenti. Anche
per i piani
di ricostruzione era espressamente previsto, dall'art. 4, l. n.1402/1951, che
fra i documenti essenziali esistesse «un breve compendio delle norme edilizie
necessarie per la buona esecuzione del piano». La disposizione è ora ripresa dall'art.
5 della I. n. 167/1962 per i piani di zona, che debbono appunto indicare
«il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano».
Lo stesso è da dirsi, per il richiamo di cui all'art. 27, l. n.
865/1971, a proposito dei piani degli insediamenti
produttivi. Anche le leggi regionali spesso prescrivono che i vari piani debbano contenere la normativa d'attuazione e, talvolta, determinano dettagliatamente l'oggetto di essa. Particolari problemi di raccordo con il regolamento edilizio possono sorgere quando la legge regionale preveda che quest'ultimo sia compreso tra gli atti del p.r.g.
Regolamento edilizio Complesso
di prescrizioni edilizie che per un centro abitato regolano le altezze, le
distanze, le caratteristiche e, in genere, le dimensioni delle costruzioni e
l'attività edilizia. Strumento
primario della disciplina edilizia, le cui prescrizioni hanno natura giuridica
di norme secondarie (quindi con forza imperativa) e sono volte a regolare le
modalità generali e quelle tecniche di qualsiasi opera che debba essere
realizzata sul territorio comunale. La duplice funzione del r.e.
è da un lato, nell'interesse pubblico, quella di garanfire la tutela
degli aspetti estetici, igienici e funzionali delle costruzioni; dall'altro,
nell'interesse dei singoli, di assicurare la migliore coesistenza per una più
razionale utilizzazione della proprietà privata, con riferimento particolare ai
rapporti di vicinato. Attraverso il r.e.,
ogni Comune disciplina in modo uniforme l'attività costruttiva nel
proprio territorio, in armonia con la normativa generale urbanistica ed edilizia
e con le norme igieniche e sanitarie
attinenti all'edilizia. L'art.
33, I. n. 1150/1942 individua le materie specifiche nelle quali ciascun Comune
esercita la potestà regolamentare. Il
r. e. è un atto complesso: adottato con delibera del Consiglio comunale
(successivo art. 36), è pubblicato per quindici giorni sull'albo pretorio del
Comune, ma deve essere poi approvato dall'organo regionale competente entro 180
giorni dalla presentazione. L'autorità regionale può anche introdurre
modifiche al r.e. con il
proprio decreto di approvazione (comunicato poi al Comune interessato). Il
Comune, entro 60 giorni, ha il potere di adottare le proprie controdeduzioni con
altra delibera del Consiglio comunale; previa pubblicazione nel primo giorno non
festivo, quest'ultimo provvedimento è trasmesso nuovamente alla Regione in
vista dell'emanazione, entro 90 giorni, del provvedimento definitivo regionale.
Il r. e. diviene efficace dopo l'approvazione e la pubblicazione, e conserva
l'operatività sino a che un successivo r.e.
non venga approvato e pubblicato, o sino a che non entrino in vigore successive
norme statali o regionali che disciplinino in modo difforme la materia.
Dalfino E., Lessico giuridico dell’edilizia e dell’urbanistica, Bari 1991
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REGOLAMENTO EDILIZIO Artt.
33, 34 e 36 L. 17.8.1942 n. 1150
e successive modificazioni e integrazioni. Legislazione regionale. Il
regolamento edilizio detta la concreta e specifica disciplina dell'attività
edilizia nel pieno rispetto della legislazione urbanistica vigente e delle altre
leggi attinenti la materia relativa. Il regolamento edilizio ha natura giuridica di un provvedimento amministrativo di carattere normativo, integrativo della disciplina dello strumento urbanistico generale del Comune e, quindi, va assunto in stretta correlazione e connessione con lo strumento generale della pianificazione comunale. Le prescrizioni del regolamento edilizio hanno natura giuridica di norme secondarie, costituendo un'ulteriore specificazione e integrazione delle leggi che disciplinano la relativa materia.
Turco Liveri G., Repertorio dell’edilizia e dell’urbanistica, Rimini 1990
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I
regolamenti edilizi sono provvedimenti
normativi aventi pari efficacia delle leggi, anche se di livello secondario rispetto alla normazione
primaria. Le
prescrizioni dei regolamenti hanno natura giuridica di norme secondarie, in
quanto rappresentano e costituiscono un'ulteriore specificazione ed integrazione
delle leggi che disciplinano la relativa materia. I
regolamenti hanno il loro fondamento nella previsione dell'ordinamento giuridico
e la potestà regolamentare va esercitata nel rispetto dei principi generali del
diritto e delle disposizioni legislative relative. I
regolamenti edilizi hanno un contenuto normativo con prevalenti aspetti tecnici
e sono diretti a disciplinare lo svolgimento dell'attività edilizia ed i
relativi rapporti ad integrazione della normativa di attuazione del piano regolatore
generale, allorquando lo strumento urbanistico generale non è costituito
dal programma di fabbricazione: in tal caso, infatti, il regolamento edilizio è
un provvedimento che fa parte della pianificazione urbanistica. In
relazione alla sua natura di fonte secondaria di produzione normativa, il regolamento
edilizio approvato anteriormente all'entrata in vigore di una legge
urbanistica (fonte primaria) rimane caducato nelle norme che siano in contrasto
con le disposizioni legislative vigenti in materia. Se
l'art. 33 della legge 17.8.1942, n. 1150 stabilisce che i Comuni debbano con il
regolamento edilizio dettare norme precipuamente su alcune materie in esso
elencate, tuttavia non esclude, anzi ammette, che altre materie possano formare
oggetto di regolamentazione con l'unico limite che la normativa regolamentare
debba essere svolta in armonia con
le disposizioni contenute nella legislazione urbanistica, statale e regionale e
delle altre materie che hanno attinenza con quella edilizia.
Turco Liveri G., Problemi urbanistici ed edilizi, Milano 1997
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