DEFINIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA NEI MANUALI TECNICI

 

 

9) R.E.C. - Regolamento Edilizio Comunale

E’ un compendio di norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia. valevoli per il territorio di ciascun Comune.

E’ obbligatorio per tutti i Comuni e viene approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici d'intesa con il Ministro della Sanità.

Il R.E.C. disciplina:

  a) procedura per le autorizzazioni a costruire;

  b) sviluppo volumetrico degli edifici;

  c) aspetto estetico delle costruzioni;

d) aspetti igienici interessanti i diversi tipi e le varie parti dei fabbricati;

e) cautele da adottare per la stabilità delle costruzioni e per lo svolgimento dei lavori;

f) esercizio del controllo sulle costruzioni ed adozione di sanzioni.

 

Manuale dell’Architetto, CNR, Roma 1953

 

 

regolamento edilizio. Dal lat. regula, derivato de regère, governare, dirigere; strumento normativo di carattere autonomo, avente vigore nell'ambito delle singole circoscrizioni municipali, inteso a disciplinare le limitazioni imposte dallo "ius aedificandi" in funzione di una reazionale sistemazione delle zone d'insediamento. Il r.e. deve costituire una fonte completa di regolamentazione urbanistica e come tale, per quanto espressione del potere normativo comunale in aderenza ai bisogni e alle tendenze delle popolazioni di ciaucun comune, deve uniformarsi a tuttele disposizioni legislative vigenti in materia edilizia e in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e al T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica diretto da P. Portoghesi, Vol. V, Roma 1969

 

 

 

REGOLAMENTAZIONE.

(AR) = ‑ edilizia.

AR = 0 ‑ Complesso di norme, riunite in regolamenti edilizi (e parte dei regolamenti d'igiene), che statuiscono:

AR = 1 ‑ La procedura per il rilascio delle licenze di costruzioni edilizie da parte dell'autorità amministrativa a ciò preposte e per il controllo del rispetto del regolamento.

AR = 2 ‑ 1 limiti di sfruttamento dei lotti fabbricabili, espressi di solito in rapporti fra le aree coperte da costruzioni e le aree da lasciare libere (arretramenti, cortili, cavedi).

AR = 3 ‑ 1 minimi di soleggiamento e di ventilazione degli edifici e delle aree libere pubbliche e private, espressi di solito in rapporti fra le altezze dei fabbricati e le larghezze delle aree libere antistanti, ed in rapporti fra le aree dei cortili e quelle delle pareti edificabili ed edificate che li limitano.

An = 4 ‑ Norme. ‑ Norme di carattere architettonico, in rapporto all'igiene (altezze minime dei piani, illuminazione e ventilazione degli ambienti, dimensioni minime, caratterizzazione, ecc.); norme per la corretta costruzione, anche in relazione alla forma ed alla natura dei terreni edificabili; norme di sicurezza, come per le scale, balconi, ecc.; norme riguardanti il decoro urbano, specialmente rispetto alle finiture di facciata ed alle recinzioni.

Gran parte delle norme oggettive contemplate dai regolamenti edilizi vengono assorbite dalle norme di attuazione dei piani regolatori generali e dei piani particolareggiati specie per quanto riguarda i volumi costruibili, aree libere, arretramenti e distacchi. 

 

Perucca E., Dizionario di ingegneria, Torino 1977

 

 

 

Norme tecniche di attuazione

 

Insieme di disposizioni o regole destinate a disciplinare l'attuazione di un piano urbanistico e che si sostanziano in norme permissive o di divieto, o nella indicazione dì procedimenti da seguire nell'attuazione dei piani urbanistici, sia da parte dell'Ente pianificante che da parte dei privati che intervengono in detta attuazione.

Sono previste espressamente:

- per i piani regolatori generali, come elemento essenziale, dell'art. 7, 2° comma n. 6 della legge n. 1150/1942, nel testo dell'art. 1 della legge n. 1187/1968);

- per i piani di ricostruzione dall'art. 4, 2° comma della legge n. 1402/1951;

- per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dall'art. 5, n. 4 legge n.167/1962;

- per i piani particolareggiati d'attuazione (indirettamente), dal complesso delle indicazioni contenute nell'art. 13 della legge n. 1150/1942.

 

Regolamento Edilizio

 

Compendio di norme che tendono:

 - ad un ordinato sviluppo edilizio dell'abitato, con riguardo alla funzionalità, all'estetica ed all'igiene (obiettivo d'interesse prevalentemente pubblico);

 - al contemperamento degl'interessi privati eventualmente in contrasto, mediante la disciplina dei rapporti di vicinato (obiettivo d'interesse prevalentemente privato).

Il regolamento edilizio regola perciò ogni settore direttamente connesso con l'attività fabbricativa ed -attraverso un piano urbanistico- con l'ordinato sviluppo urbanistico degli abitati.

La materia è regolata dall'art. 33 della legge urbanistica nazionale.

 

Colombo G., Dizionario di urbanistica, Milano 1981

 

 

 

Norme di attuazione sono norme contenute nei PIANI URBANISTICI, ed indicano le modalità ed i criteri con cui tali piani devono essere attuati. Omologo STANDARD.

Regolamento edilizio previsto dall'art. 33 della L.U.; ne è obbligatoria la redazione per tutti i comuni. I comuni sprovvisti di PRG devono includere nel RE anche un PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE (art. 34 Lu.) i RE non sono considerati strumenti urbanistici, mentre lo sono i PF

 

Barocchi R., Dizionario di urbanistica, Milano 1982

 

 

 

Regolamento edilizio

Complesso di norme urbanistico-edilizie aventi valore di legge, ispirato al conseguimento di un più ordinato sviluppo dell'abitato, in termini funzionali estetici e di igiene, nonché al componimento degli interessi privati potenzialmente contrastanti mediante un disciplinamento dei rapporti di vicinato. Ogni comune deve esserne per legge dotato. Vedi art. 33 legge n. 1150/1942.   

Norme tecniche di attuazione (NTA) 

Complesso delle norme che regolano e specificano gli interventi connessi alla attuazione di uno strumento urbanistico di carattere generale (piano regolatore generale, programma di fabbricazione) ovvero anche particolareggiato (piano regolatore particolareggiato), costituendone allegato obbligatorio e precisando in genere i caratteri qualiquantitativi che distinguono le varie zone o parti cui lo strumento succitato si riferisce.

 

Borri D., Lessico urbanistico annotato e figurato, Bari 1985

 

 

 

Il regolamento edilizio è un complesso organico di norme stabilite dal comune nell'ambito dei propri limitati poteri di autonomia normativa locale, e rivolte a regolare l'attività edilizia sul territorio comunale, al fine di tutelare le esigenze tradizionali del decoro, dell'igiene degli abitati, dell'incolumità pubblica, e, in parte, alcune più recenti esigenze di carattere urbanistico.

Già questa doppia natura, edilizia e in parte urbanistica, pone dei problemi e fa intravvedere alcuni punti della trattazione, tenuto conto che questo strumento è servito a regolare le costruzioni in territorio comunale già in epoca assai precedente al diffuso impiego dei piani regolatori.

La pratica, e la. necessità, di regolare le costruzioni sul territorio amministrato da un ente pubblico, per intervenire in materia di decoro, di ordine dell'abitato, di accessibilità, di densità urbana, sono antichissime, come si rileva dalle storie dell'urbanistica e come è noto specialmente per l'antica Roma (Homo, 1976). Rispetto all'altrettanto antica storia dei tentativi di pianificazione razionale, la pratica regolatrice degli abitati ha sempre avuto, accanto a esigenze di maggiore urgenza gestionale, e anche politica e sociale, il vantaggio di un'efficacia più immediatamente riscontrabile proprio perché basata su criteri di empiria e di polizia urbana.

Dopo un accenno al contenuto dei regolamenti edilizi come viene disposto dall'art. 33 della legge urbanistica del 1942 e ad altre fonti normative su cui si basa il potere regolamentare del comune, si dovrà porre attenzione distintamente ai seguenti punti:

a) il regolamento edilizio come strumento di governo dell'attività edilizia, e come tale strumento generico di politica urbanistica intesa nell'accezione più vasta, che comprende anche l'edilizia (Mazzarolli, 1968);

b) il regolamento edilizio nel quadro dell'autonomia locale;

e) il regolamento edilizio come strumento urbanistico vero e proprio, in senso stretto, che integra altri strumenti maggiori o principali, come i piani regolatori, per quanto riguarda alcune caratteristiche degli edifici (altezza, distanza, ecc.);

d) il valore attuale e le prospettive future del regolamento edilizio, tenuto conto :della storia di questo strumento e dell'attuale stato dei rapporti tra i vari strumenti disponibili.

 

La fonte normativa principale, attualmente vigente, su cui si fonda il potere del comune di deliberare, attraverso il consiglio comunale, il regolamento edilizio, e quindi l'efficacia giuridica del regolamento, è l'art. 33 della legge urbanistica del 1942, che verrà riportato in seguito, quando si parlerà dei contenuti.

(…)

 

Sernini M., «Regolamento edilizio», in Aa. Vv., Enciclopedia di urbanistica e pianificazione territoriale. Volume quarto. Competenze/Vincoli/Strumenti/2, Milano 1985  

 

 

 

Il regolamento edilizio comunale ha rappresentato storicamente l'origine della moderna disciplina dell'attività di trasformazione edilizio dei territorio, in altre parole della moderno disciplina urbanistica.

Esso fu il primo, e per molto tempo l'unico, degli strumenti normativi in base ai quali si rendeva possibile governare lo sviluppo edilizio, e per tale mezzo mettere limiti e in qualche modo indirizzare lo sviluppo urbano.

Con l'evoluzione della cultura e della normativa propriamente urbanistica, il regolamento edilizio comunale ha subito una consistente svalutazione rispetto agli strumenti propri dell'intervento urbanistico e, fra questi, non solo il piano regolatore generale, ma pur anco il programma di fabbricazione che all'origine era un mero allegato del regolamento edilizio.

Rispetto agli strumenti urbanistici in senso proprio che hanno costituito il modulo base (quasi sempre l'unico) per gli interventi relativi alla pianificazione dei territorio e alla trasformazione urbanistica, al regolamento edilizio è stato attribuito un ruolo modesto di semplice appendice dello strumento urbanistico generale, dimenticando che l'urbanistica non consiste soltanto nel momento disciplinare e programmatico, ma si realizza attraverso il momento gestionale in relazione al quale il regolamento edilizio costituisce un mezzo non certo secondario per il governo dei territorio.

E' accaduto, in questo contesto, che molte norme tipiche di natura regolamentare edilizia sono state introdotte come contenuto integrante degli strumenti urbanistici generali (con la conseguenza di inconvenienti facilmente intuibili legati alla necessità di variare gli strumenti urbanistici generali quando si rendeva necessaria la variazione della semplice norma regolamentare edilizia), e parallelamente si è sottovalutato il ruolo dei regolamento edilizio come strumento di concreto intervento, tanto che si è spesso ritardato l'adempimento al precetto legislativo concernente la revisione di quelli anteriori alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; non ci si è adeguatamente preoccupati di rendere il più possibile omogenee ed uniformi le norme regolamentari ed in generale si è posta minore attenzione di quanto sarebbe stato doveroso ai contenuti stessi dei regolamenti edilizi comunali. Tale situazione è stata resa ancor più grave per l'evoluzione sia delle metodologie costruttive, sia della relativa legislazione. Ciò, per la materia urbanistica, ha comportato la sovrapposizione di norme e l'ampliamento dei campo di applicazione ed ha reso estremamente difficoltoso, per le autorità comunali e per gli operatori, possedere un'adeguata cognizione dei complesso delle norme vigenti.

 

Pulci P., «Presentazione», in Vescovo F., Rella Vivoli P., Regolamento edilizio tipo, Roma 1985  

 

 

 

Il RE (regolamento edilizio) è finalizzato:

a) ad un più ordinato sviluppo edilizio dell'abitato sia riguardo alla funzionalità che all'estetica ed all'igiene;

b) al contemperamento degli interessi privati che possono trovarsi in contrasto, mediante la disciplina dei rapporti di vicinato.

 

Il primo obiettivo è preminentemente d'interesse pubblico, anche se non manca di avere dei riflessi nella sfera degli interessi privati.

Il secondo è invece teso, in primo luogo, alla disciplina di rapporti privati, ma non manca di rilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico.

La suddetta distinzione di fini si riflette, come meglio vedremo in seguito, in sede di violazione delle relative norme.

Sin da adesso è opportuno però chiarire che ci sembra superato considerare le norme disciplinanti i rapporti di vicinato (norme sulle distanze) come norme poste nell'esclusivo interesse dei privati.

E’ ormai indubbio infatti che anche esse hanno la funzione di determinare un più ordinato assetto edilizio e non possono, quindi, essere derogate dalla volontà dei privati interessati.

In altri termini la vecchia distinzione tra le suddette due funzioni delle norme RE non può più considerarsi rigida e netta.

Sotto il profilo teleologico è possibile una considerazione più unitaria, che non dovrebbe mancare di conseguenze pratiche di indubbio rilievo.

L'attività edilizia non è disciplinata dal solo RE, ma anche dal Regolamento d'igiene.

Spesso tra le due normative si verificano dei contrasti a causa dell'impossibilità di stabilire una netta distinzione tra quanto deve essere disciplinato da un regolamento e quanto dall'altro.

Per tale motivo oggi si tende ad integrare le norme igieniche sull'attività edilizia nel RE per cui, a norma dell'art. 33, primo comma, della LUN, il RE deve essere conforme al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Secondo alcuni, alla suddetta funzione del RE e d'igiene il legislatore dovrebbe assolvere con una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale; secondo altri, a causa della diversità delle varie situazioni locali, la materia dovrebbe essere demandata all'autonomia comunale, per garantire un migliore adeguamento della regolamentazione alle diverse esigenze e condizioni ambientali.

Sino ad oggi è prevalso il criterio di lasciare ai Comuni la potestà regolamentare edilizia, la quale tuttavia è contenuta in limiti ben precisi fissati dalla LUN, dal testo unico delle leggi sanitarie, dal codice civile e da altre norme di legge.

La L. n. 765/1967 ha però intaccato questo principio, disponendo che il RE sia conforme a limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, fissati per zone territoriali omogenee dal decreto interministeriale previsto dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 (art. 41 quinquies LUN) ed emanato il 2 aprile 1968. Detto decreto fa riferimento a tutti gli strumenti urbanistici, ivi compreso il RE.

Ormai da decenni serpeggia un'istanza di unificazione delle disposizioni regolamentari edilizie, avanzata con alcune valide ragioni. Basti considerare l'inutilità del proliferare di bozze di regolamenti che per lo più non presentano rilevanti elementi di novità.

Va detto però che la drastica imposizione di un regolamento‑tipo si porrebbe in contrasto, oltre che con l'esigenza di salvaguardare la potestà regolamentare dei Comuni, anche con la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari alle diverse situazioni territoriali.

La scelta più equilibrata appare quella, compromissoria, del semplice coordinamento, verso cui appaiono già da tempo orientate diverse Regioni.

Una «sollecitazione» in tal senso risulta contenuta nel primo comma dell'art. 25, lett. b), della L. 28 febbraio 1985, n. 47, con il quale viene chiesto alle Regioni di definire, nel termine di 180 giorni, «criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti comunali».

Nel contempo le previste norme regionali dovrebbero contenere disposizioni atte ad accelerare le domande di CONC e di AuT edilizie. E’ da auspicare che le prospettate disposizioni valgano realmente ad evitare le inutili lungaggini burocratiche, che i cittadini sono costretti a lamentare.

 

Il RE è un corpo di norme che mirano alla regolamentazione di ogni settore direttamente connesso con l'attività fabbricativa e con l'ordinato sviluppo urbanistico nell'ambito del Comune.

La connessione alla disciplina urbanistica si realizza:

‑ attraverso il PRG, se questo vige;

‑ attraverso il PF, se manca il PRG.

Il RE è costituito infatti:

‑ da un corpo di norme (regolamento vero e proprio);

‑ da uno strumento urbanistico (programma di fabbricazione), che ne è l'allegato, costituito a sua volta da un piano di azzonamento redatto alla scala non inferiore ad 1:5.000, da una tavola d'inquadramento territoriale al 25.000 (facoltativa ma utile), dalla relazione illustrativa (obbligatoria) e da quegli altri elaborati descritti nella voce PF;

‑ da una tabella dei tipi edilizi od altro equivalente elaborato.

La normativa può essere articolata (art. 33) distintamente per:

‑ il nucleo edilizio esistente;

‑ la zona di ampliamento;

‑ il restante territorio comunale,

costituendosi con ciò un «azzonamento» non funzionale ma con finalità normative.

 

Colombo G., Pagano F., Rossetti M., Manuale di urbanistica, Milano 1993

 

Regolamento edilizio

Insieme delle norme che, nell'ambito del territorio comunale, disciplinano l'esecuzione delle opere edilizie negli aspetti tecnici, sanitari, funzionali ed estetici.

Il nomenclatore di architettura, Torino 1993

 

 

Norme tecniche di attuazione

In questo elaborato vanno precisati: i caratteri e le limitazioni di zona, i vincoli attinenti a particolari servitù e gli elementi atti ad integrare il RE comunale, ai sensi dell'art. 33 della LUN. In relazione a ciò, le NTA precisano di solito, per ciascuna zona individuata nel progetto di PRG: gli indici di cabilità territoriali e/o fondiari, volumetríci (in mc/mq) o superficiali (in mq/mq); le altezze minime e massime degli edifici; il numero dei piani ft o plessivi; i distacchi dai confini, dai fili o dagli assi stradali, da altri fabbricati; i rapporti di copertura, le destinazioni edilizie ammesse (e se del caso quelle condizionate a particolari autorizzazioni); le prescrizioni e le modalità procedurali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato; nonché tutte quelle prescrizioni che l'urbanista riterrà opportuno inserire per una migliore salvaguardia o per una più precisa caratterizzazione di determinati settori dell'abítato. Dovranno, infatti, tenersi nella dovuta considerazione le caratteristiche dell'abitato all'epoca dello studio, con particolare riguardo all'eventuale presenza sia di agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (nel cui ambito, ai sensi del quinto comma dell'art. 4l quínquies della LUN, l'edificazione potrà avvenire esclusivamente secondo i dettami del PRG), sia di zone degradate sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio di cui s'impone il recupero ex art. 27 L. n. 457/1978 (nel cui ambito il rilascio delle CONC potrà essere subordinato alla formazione dei PR).

Per quanto concerne le attività commerciali di distribuzione di cui al precedente punto 5, quest'elaborato deve dettare - in relazione al disposto della L. 11 giugno 1971, n. 426 e delle altre leggi in materia richiamate al punto 4 - norme per l'insediamento delle attività commerciali, in relazione al imensionamento, alla localizzazione, all'aggruppamento, alle caratteristiche dei punti di vendita ed alla dotazione minima delle relative aree di sosta.

Per i Comuni obbligati alla formazione del «programma urbano dei parcheggi» ai termini dei disposti degli artt. 3 e 6 della L. n. 122/89, le norme tecniche di attuazione del PRG potranno individuare l'opportuna disciplina delle aree interessate dalle localizzazioni del «programma».

 

 

Colombo G., Pagano F., Rossetti M., Manuale di urbanistica, Milano 1993  

 

 

Il Regolamento edilizio contiene tutte le norme che regolano l'attività edilizia in ambito comunale. E’ un allegato essenziale del piano regolatore. In passato era il documento obbligatorio per tutti i Comuni, anche in assenza di piano regolatore. Il Regolamento edilizio elenca dettagliatamente gli interventi ammissibili, le documentazioni richieste per i vari adempimenti, le modalità di svolgimento dei medesimi, la composizione della Commissione Edilizia, le condizioni di rilascio delle concessioni e autorizzazioni, i criteri di conduzione dei lavori, lo svolgimento dei controlli e altro ancora.

 

Le Norme tecniche di attuazione (N.TA.) accompagnano obbligatoriamente ogni piano regolatore generale ed esecutivo. Si tratta, nell'insieme, delle disposizioni previste per disciplinare accuratamente l'attuazione di ciascun piano: un insieme di vincoli attivi e passivi che l'ente pianificatore (generalmente il Comune) detta agli operatori pubblici e privati. Il tutto è previsto dalla legge generale urbanistica n. 1150 del 1942, dalla legge (integrativa della precedente) n. 1187 del 1968 e da leggi specifiche inerenti varie tipologie di piani esecutivi. Anche le leggi urbanistiche regionali confermano l'obbligatorietà delle N.TA. delle quali riportano, a volte, un dettagliato sommario.  

 

Zevi B. (a cura), Il nuovo Manuale dell’Architetto, Roma 1996

 

E’ ormai opinione diffusa che le NTA non debbano essere troppo rigide e, pur tutelando le esigenze inderogabili, possano offrire qualche margine di flessibilità interpretativa.

 

Zevi B. (a cura), Il Nuovissimo Manuale dell’Architetto, Roma 2003

 

 

 

 

Norme tecniche di attuazione (NTA)

Norme che specificano gli interventi previsti da un piano urbanistico generale o particolareggiato, precisando le indicazioni quantitative e qualitative di zona.

 

Regolamento edilizio

Insieme delle norme urbanistico-edilizie che regolano lo sviluppo dell’abitato, dal punto di vista estetico, funzionale, igienico, dei rapporti fra interessi privati e di questi con quelli collettivi. E’ obbligatorio per tutti i Comuni e regolato dall’articolo 33 della Legge urbanistica.

 

IUAV - CriDaup, Glossario di urbanistica, http://iuavint.iuav.it/cri_daup/glossario_urbanistica.htm