Convenzione europea del
Paesaggio
Firenze
20 Ottobre 2000
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione
più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i
principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in
particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un
rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e
l’ambiente;
Constatando che
il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano
culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole
all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo
adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle
culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio
culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla
soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea;
Riconoscendo che
il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita
delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati,
come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in
quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola,
forestale, industriale e pianificazione
mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti,
turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali
continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando
soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e
di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere
individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua
pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale
nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e
culturale, della pianificazione territoriale, dell’autonomia locale e della
cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19
settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per
la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio
1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle
collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi
protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo,
15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio,
5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio
mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la
Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del
pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia
ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;
Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei
costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e
pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla
salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
a
"Paesaggio” designa una
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
b "Politica
del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche
competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che
consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire
e pianificare il paesaggio;
c “Obiettivo
di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità
pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle
popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro
ambiente di vita;
d “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di
conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di
un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua
configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano;
e “Gestione dei paesaggi”
indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire
il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
f “Pianificazione dei
paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione,
al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione
si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali,
rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati
eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.
La presente Convenzione si prefigge lo
scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi
e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.
CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI
Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli
5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento,
conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione
amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto
della Carta europea dell’autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni
della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in
armonia con le proprie politiche.
.
Ogni Parte si impegna a :
a riconoscere giuridicamente il
paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle
popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e
naturale e fondamento della loro identità;
b stabilire e attuare politiche paesaggistiche
volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite
l’adozione delle misure specifiche di cui al
seguente articolo 6;
c avviare procedure di partecipazione
del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti
coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche
paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del
territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale,
agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere
un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
A Sensibilizzazione
Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società
civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei
paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
.
B Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere :
a la formazione di
specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi;
b. dei programmi
pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e
privato e alle associazioni di categoria interessate;
c degli
insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle
rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni
riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.
C Individuazione e valutazione
1 Mobilitando i soggetti
interessati conformemente all’articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza
dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a::
a i individuare i propri
paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
ii analizzarne le caratteristiche, nonché
le dinamiche e le pressioni che li modificano;
iii seguirne le trasformazioni ;
b valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che
sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
2 I lavori di individuazione e di
valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati
tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell’articolo 8 della presente
Convenzione.
D Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità
paesaggistica riguardanti i
paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica,
conformemente all’articolo 5.c.
E Applicazione
Per attuare le politiche del
paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla
salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.
CAPITOLO III – COOPERAZIONE EUROPEA
Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto
della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali
e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni
relative al paesaggio.
Articolo
8 – Assistenza reciproca e scambio di
informazioni
Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia
dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e
in particolare a:
a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e
scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di
ricerca in materia di paesaggio;
b favorire gli scambi di specialisti del
paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione;
c scambiarsi informazioni su tutte le
questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.
Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera
a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e
alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
1 I competenti
Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del
Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2 Dopo ogni
riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al
Comitato dei Ministri.
3 I Comitati di esperti propongono al
Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa
1 Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa
può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi
che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente
della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei
provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione
sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano
in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee.
Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non
governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente
rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2 Le candidature
per l'assegnazione del Premio del paesaggio
del Consiglio d'Europa saranno
trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono
essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché
dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune
il paesaggio in questione.
3 Su
proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei
Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio
del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4 L'assegnazione del Premio del
paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché
i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo
sostenibile.
Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione
di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o
pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od
internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
1 La presente Convenzione è aperta alla
firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sarà sottoposta a ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa;
2 La presente Convenzione entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre
mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno
espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente
alle disposizioni del precedente paragrafo;
3 Per ogni Stato
firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere
vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
1 Dal momento dell’entrata in vigore della
presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà
invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio
d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla
maggioranza prevista all’articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa, e
all’unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel
Comitato dei Ministri;
2 Per ogni Stato aderente o per la
Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore
il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
1 Ogni Stato o la Comunità europea può,
al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il
territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
2 Ogni Parte può, in qualsiasi altro
momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a
qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione
entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario
Generale;
3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due
paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi
territorio specificato in tale
dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà
effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 16 – Denuncia
1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento,
denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa;
2 Tale denuncia prenderà effetto il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica
è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.
1 Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono
proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
2 Ogni proposta di emendamento è
notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che a
sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre
Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad
aderire alla presente Convenzione ai
sensi dell'articolo 14.
3 Ogni proposta di emendamento verrà
esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato
a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà
sottoposto al Comitato dei Ministri per
l’adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la
maggioranza prevista all'articolo 20.d
dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli
Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del
Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l’accettazione.
4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l’abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l’avrà accettato successivamente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.
5
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia
aderito alla presente Convenzione:
a ogni
firma ;
b il
deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione;
c ogni data
di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13,
14 e 15;
d ogni
dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15 ;
e ogni
denuncia fatta in virtù dell'articolo 16 ;
f ogni proposta di emendamento, cosi'
come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui
tale emendamento entrerà in vigore;
g ogni
altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente
Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a
Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e
in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli
Stati membri del Consiglio d’Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla
Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
[1] La traduzione del testo è stata curata da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell’Ufficio Centrale per i Beni ambientali e paesaggistici.