L.R. 27 APRILE 1995, N 70

Modifiche ed integrazioni della L.R. 12.4.1983, n 18: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.


TITOLO I
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/83.

Art. 1

1. La lett. a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 18/83 è così sostituita:
"definisce criteri e modalità per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani
Regolatori Generali ed Esecutivi, dei Piani Attuativi di livello comunale, dei
Regolamenti edilizi comunali".
2. La lett. c) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 18/83 è soppressa.
3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della L.R. 18/83 sono aggiunti i seguenti commi:
5. La Carta dell'uso del suolo di cui al precedente comma 2 è approvata dalla
Giunta regionale e aggiornata ogni cinque anni.
6. Dal momento dell'approvazione di cui al precedente comma il rilascio delle
concessioni edilizie nelle zone agricole ai sensi degli artt. 68 e ss. della presente
legge è subordinato al rispetto delle prescrizioni della Carta dell'uso del suolo.

Art. 2

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
2. Entro 10 gg. dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare
viene pubblicato sul BURA e inviato alle Province, agli Enti locali, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, alle Regioni limitrofe ed alle associazioni di categoria più
rappresentative. Le Amministrazioni statali interessate hanno l'onere di comunicare
alla Regione le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 241/90, entro il
termine di 90 gg. dall'invio del documento alla Presidenza del Consiglio.

2. Al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 18/83 le parole "il comitato per il territorio e
l'ambiente" sono così sostituite: "il comitato regionale tecnico amministrativo".

3. Il comma 6 dell'art. 4 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
6. Il Quadro di riferimento regionale è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale. Il provvedimento di approvazione è pubblicato nel B.U. della Regione e
ne è data altresì notizia sulla G.U. della Repubblica Italiana.

Art. 3

1. L'art. 6 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente
legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di
settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti
di esso.
2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco
di cui all'art. 12 della legge 6.12.1991, n 394 sostituisce sia i piani di settore e
progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione
territoriale di livello sovracomunale.
3. I piani di settore ed i progetti speciali territoriali riguardano le seguenti
materie:
a) agricoltura
b) industria
c) turismo
d) trasporti
e) sanità
f) edilizia abitativa
g) lavori pubblici
h) demanio marittimo
i) tutela delle acque dagli inquinamenti
l) bacini idrici
m) tutela dei beni ambientali e naturali.
4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le
prescrizioni direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali
infraregionali.
5. Il recepimento deve avvenire entro 90 gg. dall'efficacia della loro approvazione.
6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni
diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli Enti e delle
Amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la
relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in
funzione di salvaguardia ai sensi del successivo art. 57 fino a che l'amministrazione
non abbia provveduto al recepimento.
7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente
vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani territoriali provinciali o
a loro parti nonché agli strumenti urbanistici comunali, e le previsioni e
prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del Consiglio
regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte
sia in forma letterale che grafica direttamente conformative del territorio o della
proprietà. Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una
specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano
attuativo di livello infracomunale.
2. Dopo l'art. 6 della L.R. 18/83 è inserito il seguente articolo:
Art. 6/bis - Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali
territoriali.
1. La Giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'Autorità
competente, predispone e adotta i piani di settore o i progetti speciali territoriali.
2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati
per 60 gg. consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei
Comuni e delle Province interessati.
3. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al BURA, a
mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei
termini previsti dal comma 2 del presente articolo chiunque può prenderne visione
e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.
4. Nel medesimo periodo le Province interessate promuovono pubbliche
consultazioni anche con i Comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al
progetto e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle
consultazioni.
5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle Amministrazioni statali, il
Presidente della Regione o per delega l'assessore competente indice una conferenza
di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 241/90.
6. La Giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito
della conferenza dei servizi di cui al comma precedente adotta in via definitiva il
piano o progetto e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 4

1. Al comma 3, lett. c) dell'art. 7 della L.R. 18/83 le parole "obbligato alla formazione
del PRG e del PRE o per gruppi di Comuni non obbligati" sono soppresse.

2. Al comma 3, lett. h) dell'art. 7 della L.R. 18/83 le parole "obbligati alla formazione
del PRG e del PRE" sono soppresse.

Art. 5

1. All'art. 8, comma 2, della L.R. 18/83 le parole "e stazioni televisive e radiofoniche a
ricezione regionale e subregionale" sono soppresse.

Art. 6

1. Dopo l'art. 8 L.R. 18/83 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 8/bis - Disciplina dell'accordo di programma
1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di
opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che
richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di
amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono
servizi pubblici, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della
legge 142/90.
2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competa alla Regione a norma
del comma 1, l'iniziativa spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi
dell'art. 27 della legge 142/90.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in
particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai
piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di
riferimento regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi
regionali. Il componente della Giunta, competente per materia promuove l'accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le
condizioni previste dal comma 1, mediante la presentazione della relativa proposta
alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. La proposta di accordo di programma:
a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi
generali di questi;
b) individua le Amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le società a
prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
c) dispone il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.
5. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata
ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142/90. In caso positivo questi possono
formare il comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.
6. Il comitato è presieduto rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal
Presidente della Giunta provinciale, al Sindaco, o dai rispettivi assessori competenti
per materia, se delegati. Del comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati
interessati, che vengono dal Presidente invitati a partecipare.
7. Al comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche
altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del comitato un
funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo
di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90.
8. Al comitato compete:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di
ciascuno dei partecipanti;
b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di
programma;
d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere
agli opportuni studi e verifiche;
e) proporre al Presidente della Giunta o all'assessore competente per materia, se
delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche,
indicando le fonti di finanziamento;
f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma
dell'art. 11 della legge 241/90 da stipularsi dalle singole amministrazioni
partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive
competenze e d'intesa tra le medesime.

Art. 8/ter. Contenuti dell'accordo di programma
1. L'accordo di programma deve prevedere:
a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato
in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di
esecuzione;
c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
d) le modalità di attuazione;
e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e
le eventuali garanzie;
f) le sanzioni per gli inadempimenti;
g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che
dovessero sorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio
arbitrale;
h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'art. 8/bis,
comma 8, lett. f);
i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al comitato di cui al
comma 5 dell'art. 8/bis della presente legge, eventualmente munito di poteri
sostitutivi.
2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'art.
8/bis che abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti
dei soggetti stessi ed è approvato con DPGR, o per sua delega dall'assessore
competente per materia, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco.
3. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e
conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con DPGR o
del Presidente della Giunta provinciale.
4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali
l'accordo deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 gg. dalla data di
notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del
Consiglio comunale.
5. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni del QRR o dei piani
territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di
programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e
programmi d'intervento previsti dalle leggi nazionali o regionali di settore.

Art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 18/83 è così sostituito:
1. Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fatto
salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge.

2. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 18/83 le parole "per tali comuni" sono soppresse.

Art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 10 le parole "dev'essere preceduta dall'acquisizione del parere
obbligatorio della commissione edilizia ed urbanistica comunale" sono così
sostituite: "deve essere preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 13
della legge 2.2.1974, n 64; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del
procedimento".

2. Al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 18/83 le parole "stazioni televisive e radiofoniche
a diffusione regionale e subregionale" sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'art. 10 della L.R. 18/83 è così sostituito:
4. Entro 60 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
dell'avviso di deposito del piano, qualora occorra acquisire i pareri, i nulla-osta e gli
altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela
degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2, 3 della legge
241/90. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono
tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione
procedente.
4. Il comma 5 dell'art. 10 è abrogato.
5. Il comma 6 dell'art. 10 è così sostituito:
5. Il Comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni
presentate entro 90 gg. dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro
visualizzazione nella tavola di zonizzazione del PRG adottato.
6. Il comma 7 dell'art. 10 della L.R. 18/83 è così sostituito:
6. Il Comune trasmette alla Provincia il piano regolatore generale adottato,
unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, con allegata
attestazione della regolarità degli atti procedimentali e di completezza degli
elaborati documentali da parte del segretario comunale.

Art. 9

L'art. 11 della L.R. 18/83 è così sostituito:
1. Il piano regolatore generale è approvato dal Consiglio provinciale competente per
territorio, previo parere della Sezione urbanistica provinciale entro 180 gg. dalla sua
ricezione ed è pubblicato a cura del Presidente della Provincia sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il PRG si intende approvato.
Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa
attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del Segretario generale
della Provincia, promuove la pubblicazione sul BURA di un avviso concernente la
vigenza del piano regolatore generale.
3. In sede di approvazione possono essere apportate al Piano solo le modifiche di cui
all'art. 3 della legge 6.8.1967, n 765 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza
delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.
4. L'Amministrazione provinciale può chiedere al Comune chiarimenti e integrazioni
istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di cui al comma 1, rimane sospeso fino
all'adempimento del Comune.
5. La Provincia notifica al Comune interessato la delibera consiliare in ordine alle
decisioni sul piano e le osservazioni contestualmente al suo invio al CO.RE.CO.
6. Il Comune entro 60 gg. dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera
consiliare di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni sulle
prescrizioni indicate dalla Provincia.
7. Ove il Consiglio comunale deliberi l'integrale assenso, il Comune stesso rielabora in
tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica.
8. Qualora le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la Provincia
riesaminati gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico
adeguandolo sul piano normativo e su quello cartografico entro i successivi 60 gg., e
decorso tale periodo si determina l'automatica formazione dell'atto.
9. Nei soli Comuni sforniti di uno strumento urbanistico generale vigente ovvero
forniti di uno strumento urbanistico approvato da oltre dieci anni nel caso in cui il
Piano sia restituito non approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la rielaborazione
entro 180 gg. dalla restituzione. In caso di inadempienza del Comune la Provincia
provvede in via sostitutiva alla rielaborazione e adozione attraverso un commissario
ad acta nei 180 gg. successivi.

Art. 10

1. Il comma 1, dell'art. 12 della L.R. 18/83 è così sostituito:
1. I Comuni possono adottare il piano regolatore esecutivo in alternativa al piano
regolatore generale.

2. Il comma 5 dell'art. 12 della L.R. 18/83 è così sostituito:
5. I Comuni che optino per la redazione del PRE possono presentare alla Provincia
istanza motivata per essere autorizzati a derogare al limite minimo di aree da
riservare all'edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28.1.1977, n
10.

3. Il comma 6 dell'art. 12 della L.R. 18/83 è così sostituito:
6. I Comuni che optino per la redazione del PRE corredano il medesimo di un
programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere
pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel
quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria.

Art. 11

Gli artt. 13 e 14 della L.R. 18/83 sono sostituiti dal seguente articolo:
Art. 13 - Piano Regolatore esecutivo. Procedimento.
1. Per l'adozione ed approvazione del piano regolatore esecutivo si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11.
2. Dell'avvenuta approvazione del PRE è data notizia, a cura del Sindaco, con atto
notificato nelle forme previste dal C.P.C. ai proprietari degli immobili da espropriare
compresi nel piano stesso, entro 30 gg. dalla medesima.

Art. 12

L'art. 16 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 16 - Regolamento edilizio
1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:
a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli
minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli
stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita;
b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale.
2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione
e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza comunale, ivi
comprese le norme igieniche d'interesse edilizio così come indicato dall'art. 33, comma
1, punto 9) della legge 17.8.1942, n 1150.
In particolare il regolamento edilizio definisce:
a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le
competenze del Comune e della commissione edilizia ove istituita e le responsabilità
degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito
dalle leggi statali e regionali;
b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti
aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare
alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del
procedimento di cui alla lett. a) del presente comma;
c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi
di verifica e di controllo. Tali requisiti tecnici attengono anche alla qualità formale e
compositiva ed all'inserimento nel contesto urbano ed ambientale dell'opera
edilizia. A tal fine il regolamento può prevedere la redazione di programmi o piani
da adottare con deliberazione del Consiglio comunale riguardanti ad esempio il
colore, l'arredo urbano, il verde;
d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico-edilizia
comunale qualora il Comune decida di costituirla.
3. Solo i Comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione
urbanistico-edilizia organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica.
4. Il regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a
parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le
destinazioni d'uso nonché l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi.
5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal Consiglio comunale in conformità
alle disposizioni della presente legge.
6. Copia del Regolamento approvato è trasmesso entro 10 gg. dall'esecutività dell'atto
di adozione alla Provincia, che può chiederne il riesame entro 45 gg..
7. Ove la Provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma
precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti.

Art. 13

1. L'art. 17 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 17 - Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali
1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali disciplinano:
a) gli standards funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed
utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle
attrezzature di servizio pubblico di attività terziarie e produttive su edifici esistenti;
b) gli standards residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio ed
abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici
esistenti adibiti ad abitazione;
c) la definizione e l'applicazione dei parametri relativi all'edificazione, nel rispetto del
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e d'interesse
pubblico per i cittadini portatori di handicaps;
d) la determinazione:
- del numero convenzionale di abitanti
- del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie
dirette
- dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione
- dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei volumi degli edifici
- delle altezze utili dei vani
- delle caratteristiche e dei criteri di misurazione dei volumi tecnici
- dei confini di proprietà, dei limiti delle zone a diversa destinazione urbanistica,
dei fili e delle prospicienze stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle
altezze degli edifici.
2. La normativa prevede altresì modalità e termini per realizzare o adeguare
nell'intero territorio comunale opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici
d'interesse pubblico.

Art. 14

1. Il comma 3 dell'art. 19 della L.R. 18/83 è soppresso.

Art. 15

1. Gli artt. 20 e 21 della L.R. 18/83, come sostituiti dall'art. 6 della L.R. 47/90 e
successiva L.R. 3.4.1991, n 14, sono così sostituiti:
Art. 20 - Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica.
1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del
Consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 45 della legge
142/90 successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'art. 13
della legge 2.2.1974, n 64 ove questo non sia stato già acquisito in sede di
pianificazione generale.
2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati
nella segreteria comunale per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno
dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia
interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque interessato può
presentare osservazioni.
3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del
Comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in
luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati
possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.
4. Il provvedimento di adozione del piano deve essere inviato alla Provincia ai fini di
eventuali osservazioni che devono pervenire al Comune entro il termine di 60 gg. dal
ricevimento del piano.
5. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'Amministrazione
comunale acquisisce i pareri, i nulla - osta e gli altri atti di assenso comunque
denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da
altre autorità. A tal fine l'Amministrazione comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge 241/90.
6. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre
120 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.
7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere
pubblicata nell'albo pretorio entro 60 gg. dalla data di comunicazione al Comune
dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata
nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel
piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
8. I piani di cui al comma 1 possono variare il piano regolatore generale entro i
seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:
- adeguamenti perimetrali;
- viabilità;
- servizi e attrezzature pubbliche;
- articolazione degli spazi e delle locazioni;
- parametri edilizi;
- approvazione di un piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui
all'art. 3 della legge 18.4.1962, n 167.
Art. 21 - Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani
regolatori generali
1. I Comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del
territorio comunale ancorché suddivise in sottozone in variante del piano regolatore
generale e delle sue norme attuative. Il Comune in sede di adozione della
deliberazione del piano attuativo in variante è tenuto a motivare congruamente in
ordine alla necessità delle nuove scelte.
2. Si applicano le norme di cui all'art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.
3. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il
piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del Consiglio comunale
deve essere inviato alla Provincia per l'approvazione.
4. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 gg. dall'invio.
Entro lo stesso termine la Provincia può chiedere al Comune la modifica ovvero
l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al
rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali
sovracomunali vigenti.
Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla Provincia del
piano modificato o rielaborato da parte del Consiglio comunale.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si
intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il
Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del
segretario generale della Provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo
pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la
vigenza del piano entro i 60 gg. successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione
deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli
immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo 15 gg. dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 16

1. L'art. 23 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 23 - Piani di lottizzazione.
1. I piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1.
2. I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di piano di lottizzazione
nonché lo schema di convenzione da stipulare con il Comune ai sensi del successivo
comma 4.
3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è
quello di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Decorsi 120 gg. dalla presentazione
degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti
possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia
alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 gg. senza che il Consiglio
comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 gg. successivi a mezzo di
apposito commissario ad acta, all'uopo designato dal Presidente.
4. La convenzione di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 17.8.1942, n 1150 dovrà
avere i seguenti contenuti minimi:
a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29.9.1964, n
847 e dall'art. 44 della legge 22.10.1971, n 865;
b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla
precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere
gratuitamente al Comune;
c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere
rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del
DPR 22.4.1994, n 425 dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le
opere di urbanizzazione primaria;
d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da
realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 10/77 e
i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette
opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la
convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso
apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire
con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di
urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
e) i progetti planivolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo
tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge 10/77;
f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a
dieci anni;
g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle
destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

Art. 17

1. Il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 18/83 è così sostituito:
1. Sono obbligati alla redazione del PEEP i Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti.

2. Al comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18/83 il seguente periodo: "Rimane salva la
possibilità, su richiesta motivata dei Comuni non obbligati al PEEP, di modificare tali
percentuali attraverso apposita autorizzazione regionale da rilasciarsi in aderenza
alle indicazioni del P.T" è così sostituito: "Rimane salva la possibilità per i Comuni
non obbligati al PEEP, di modificare tali percentuali attraverso specifica e motivata
indicazione in aderenza alle previsioni del P.T."

Art. 18

1. Al comma 1 dell'art. 26 della L.R. 18/83 le parole "con delibera consiliare" sono
sostituite con le seguenti parole: "con delibera di Giunta".

2. Al comma 5 dell'art. 26 della L.R. 18/83 le parole "La deliberazione consiliare"
sono sostituite con le seguenti parole: "La deliberazione di Giunta".
3. All'art. 26 della L.R. 18/83 sono aggiunti infine i seguenti commi:
8. Nei Comuni nei quali l'attuazione dei piani regolatori o particolareggiati è
demandata a comparti edificatori le prescrizioni possono essere attuate anche
attraverso l'adozione dei programmi di recupero urbano o dei programmi integrati.
9. I comparti edificatori possono essere adottati dal Comune anche in attuazione di
programmi integrati o di programmi di recupero urbano.

Art. 19

1. La lett. e) del comma 1 dell'art. 30 L.R. 18/83 è così sostituita:
e) Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Sono ammessi:
- aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente, in misura
non superiore al 10% della superficie utile stessa;
- aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli
strumenti urbanistici comunali;
- la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra.

2. Il secondo periodo della lett. f) dell'art. 30 della L.R. 18/83 è abrogato.

Art. 20

1. Dopo l'art. 30 della L.R. 18/83 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 30/bis - Programma integrato d'intervento
1. Il programma integrato ha le seguenti finalità:
a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché più razionale
utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in
parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;
b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese
le opere di urbanizzazione.
2. Qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione è comunque
necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al
recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.
3. La proposta di programma integrato è presentata al Comune da soggetti pubblici e
privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.
4. La proposta di programma integrato deve contenere:
a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo
planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie,
che evidenzi le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla
strumentazione urbanistica comunale;
b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:
1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il Comune;
2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente
pubblica cui si intende ricorrere;
3) le garanzie di carattere finanziario;
4) i tempi di realizzazione del programma;
5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;
c) modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni
immobili realizzati;
d) documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle
aree ed edifici interessati dal programma.
5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8/bis e 8/ter della presente legge possono
essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di
cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo
comma 7. La ratifica dell'accordo di programma da parte del Consiglio comunale non
sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.
6. I progetti d'area di cui all'art. 7 della L.R. 47/90 sono assimilati ai programmi
integrati di cui al presente articolo con esclusione di quelli già adottati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla Giunta comunale è data
adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici
o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle
deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è demandata al comitato di
cui al comma 6 dell'art. 8/bis della presente legge, che ha facoltà di ascoltare i soggetti
che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del comitato redige
processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non
manifestamente irrilevanti e pertinenti, il comitato ha l'obbligo di pronunciarsi
motivatamente.
8. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione procedente
non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge.

Art. 30/ter - Programma di recupero urbano.
1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere
finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle
urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli
impianti e dei servizi a reti, e delle urbanizzazioni secondarie, all'edificazione di
completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla
ristrutturazione edilizia degli edifici.
2. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria
con il concorso di risorse pubbliche e private, sono presentati al Comune da soggetti
pubblici e privati, anche associati tra loro. Il Comune definisce le priorità di detti
programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
3. Si applicano i commi 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 30/bis.

Art. 21

1. L'art. 37 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
Art. 37 - Comitato regionale tecnico amministrativo
1. Per agevolare l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito il comitato
regionale tecnico amministrativo (CRTA) che si articola in quattro Sezioni
urbanistiche provinciali.
2. Il comitato esprime pareri in materia di pianificazione, assetto ed uso del suolo ed
esercita, in generale ogni altra funzione consultiva inerente alle materie anzidette, ai
sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, del DPR 15.1.1972, n 8 e del DPR 616/77.
3. Il comitato svolge funzioni di consulenza agli organi della Regione, ai Comuni e
alle Province.
4. In particolare esprime parere obbligatorio sui provvedimenti concernenti il
Quadro di riferimento territoriale, sui piani di settore ed i progetti speciali territoriali
e sui provvedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al Consiglio regionale,
sui progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale in materia urbanistica,
assetto e uso del suolo.
5. Il comitato effettua, se richiesto, la verifica di congruità dei progetti d'intervento e
delle opere pubbliche con le previsioni del Quadro di riferimento regionale.
6. Il comitato è costituito con DPGR e dura in carica una legislatura.
7. Le Sezioni urbanistiche provinciali sono costituite con decreto del Presidente della
Provincia su deliberazione del Consiglio provinciale; durano in carica una legislatura
e sono rinnovate con il Consiglio provinciale entro 60 gg. dalla convalida di tale
Organo.

Art. 22

1. L'art. 38 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 38 - Comitato regionale tecnico amministrativo. Composizione
1. Il comitato regionale tecnico amministrativo è formato da:
a) il componente della Giunta regionale preposto al settore, o da suo delegato da
designarsi tra i membri del comitato, con funzioni di presidente;
b) 6 componenti designati dal Consiglio regionale tra esperti nelle materie della
pianificazione territoriale, dell'economia, della geologia, delle scienze biologiche o
naturali, delle scienze agrarie e forestali, del diritto urbanistico, di cui due in
rappresentanza delle minoranze;
c) quattro responsabili dei servizi urbanistici provinciali uno per ciascuna Provincia;
d) il coordinatore e tre dirigenti del settore urbanistica e beni ambientali, su
designazione del componente la Giunta preposto al settore;
e) l'ispettore ripartimentale delle foreste competente per zona;
f) l'ingegnere capo del genio civile competente per zona.
2. Il Consiglio regionale procede alle designazioni di sua competenza entro 60 gg.
dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, decorsi infruttuosamente i quali
quest'ultimo provvede con proprio decreto.

Art. 23

1. Il comma 1 dell'art. 42 della L.R. 18/83 è così sostituito:
1. Ciascuna Sezione urbanistica provinciale è composta da sei esperti esterni, di cui
due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni Consiglio provinciale, e da due
funzionari tecnici del Servizio urbanistico provinciale di cui uno responsabile dello
stesso.

2. Il comma 3 dell'art. 42 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini dell'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Sezione
urbanistica provinciale svolge funzione consultiva per la Provincia.

Art. 24

1. L'art. 44 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 44 - Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del CRTA.
1. I componenti del comitato regionale per il territorio e l'ambiente e delle Sezioni
provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del
mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di
pianificazione di competenza del comitato o delle sezioni di cui fanno parte.
2. L'elezione, la designazione o la nomina degli Esperti ha luogo nell'ambito delle
designazioni proposte dai componenti l'Organo competente e per ogni designazione
deve essere depositato, presso le Segreterie del Consiglio regionale, della Giunta
regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalità
specifica del designato e le attività svolte ed attinenti la materia dell'incarico.
3. Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai componenti l'Organo competente
all'elezione, alla designazione o alla nomina, almeno 15 gg. prima della seduta in cui
si adotta la relativa deliberazione.
4. Il CRTA e le Sezioni Provinciali potranno essere consultate, su richiesta del
Consiglio e della Giunta regionale, nonché dei Consigli e delle Giunte provinciali, su
argomenti che, pur non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro
esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio.

Art. 25

1. Il comma 2 dell'art. 46 della L.R. 18/83 è soppresso.

Art. 26

1. Al comma 2 dell'art. 48 della L.R. 18/83, le parole "due quinti" sono sostituite dalla
seguenti: "un terzo".

Art. 27

1. Il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 18/83 è così sostituito:
1. Il Presidente del CRTA ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali, predispongono ed
aggiornano periodicamente il calendario dei lavori per l'attività degli Organismi
consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai Presidenti del
Consiglio e della Giunta regionale; stabiliscono le priorità dell'attività degli Organismi
medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di
trasmissione, dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare,
delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della
salvaguardia del territorio e dell'ambiente di eventuali indifferibilità.

Art. 28

1. I commi 1, 5 e 6 dell'art. 51 della L.R. 18/83 sono soppressi.

Art. 29

1. Il comma 2 dell'art. 52 della L.R. 18/83 è soppresso.

Art. 30

1. Al comma 1 dell'art. 53 della L.R. 18/83 le parole "atti amministrativi", sono
soppresse.

Art. 31

1. Al comma 2 dell'art. 55 della L.R. 18/83 le parole "d'intesa con le Sezioni", sono
soppresse.

Art. 32

1. Il comma 2 dell'art. 57 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
2. Il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma
precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del
Consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti
urbanistici e con il provvedimento del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 11,
comma 5 della presente legge.

Art. 33

1. Al comma 1 dell'art. 58 della L.R. 18/83 le parole "Giunta regionale" sono così
sostituite: "Giunta provinciale su parere della Sezione urbanistica provinciale".

Art. 34

Al comma 5 dell'art. 60 della L.R. 18/83 le parole "previa comunicazione della
descrizione dei lavori agli Uffici comunali" sono soppresse.

Art. 35

1. L'art. 63 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 63 - Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione.
1. In attuazione dell'art. 4, della legge 4.12.1993, n 493 i richiedenti la concessione
edilizia, dopo aver notificato al Comune inadempiente un atto extragiudiziale di
diffida, trasmettendone copia alla Provincia, trascorsi 30 gg. senza che l'autorità
comunale competente abbia rilasciato il provvedimento, possono richiedere al
Presidente della Provincia la nomina di un commissario ad acta il quale è tenuto ad
adottare il provvedimento che ha i medesimi contenuti ed effetti dell'atto abilitativo
all'edificazione, entro 90 gg. dalla richiesta.
2. Il commissario ad acta nel rilasciare il provvedimento di cui al comma precedente
non può richiedere il parere della commissione urbanistica ed edilizia comunale anche
qualora questa sia istituita.

Art. 36

1. Al comma 2 dell'art. 64 della L.R. 18/83 le parole "previo parere della commissione
edilizia ed urbanistica", sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'art. 64 della L.R. 18/83 le parole "secondo, terzo" sono così
sostituite: "DPR 18.4.1994, n 383".
3. Al comma 4 dell'art. 64 della L.R. 18/83 le parole "art. 81 DPR 24.7.1977, n 616"
sono così sostituite: "DPR 383/94".

Art. 37

1. Il comma 1, primo alinea dell'art. 65 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Salvo il disposto dell'art. 91, comma 4 della presente legge i Comuni hanno la facoltà
di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri
indicativi.

Art. 38

1. I commi 1, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 66 della L.R. 18/83 sono soppressi.

Art. 39

1. All'art. 68 della L.R. 18/83 sono aggiunti infine i seguenti commi:
4. I Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali, o nella loro
revisione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo. A tal fine costituisce elemento di riferimento la Carta dell'uso del suolo di cui
all'art. 3, comma 2 della presente legge.
5. La conferenza di servizi prevista dall'art. 10, comma 4 della presente legge deve
essere integrata da un rappresentante del settore agricoltura della Regione.

Art. 40

1. I commi 3 e 9 dell'art. 70 della L.R. 18/83 sono così sostituiti:
3. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni
del comma 1 del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio
adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume
di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un
massimo complessivo di 800 mc. di residenza. Resta comunque escluso dal computo
della volumetria quello risultante dalla realizzazione di manufatti connessi alla
conduzione del fondo di cui al successivo art. 71.
9. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona
agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione
agricola delle aree ai sensi del Titolo VII della presente legge, fintanto che lo
strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse.

Art. 41

1. Il comma 2 dell'art. 71 della L.R. 18/83 è così sostituito:
2. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza
di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile
corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di mq. 150 per ettaro, e
comunque non superiore a 600 mq., e non è soggetta a tali limiti la realizzazione di
serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

2. All'art. 71 della L.R. 18/83 è aggiunto infine il seguente comma:
3. Per la realizzazione di tali manufatti l'unità minima aziendale deve disporre di
almeno mq. 10.000.

Art. 42

1. Il comma 1 dell'art. 70 della L.R. 18/83 è così modificato:
L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che
conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche
contadine; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03
mc. per mq.; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è
di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800
mc.
2. All'art. 72 la lett. d) del comma 1 della L.R. 18/83 è sostituita dalla seguente:
d) parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura.

3. All'art. 72, comma 1 della L.R. 18/83 è aggiunta la seguente lettera:
f) unità minima aziendale di almeno mq. 10.000.

Art. 43

1. L'art. 73 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 73 - Agriturismo
1. Nel territorio agricolo è consentito l'esercizio delle attività agrituristiche e del
turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia.

Art. 44

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 75 della L.R. 18/83 è soppressa.
2. Il comma 3 dell'art. 75 della L.R. 18/83 è soppresso.

Art. 45

1. Il comma 1 dell'art. 79 della L.R. 18/83 è così sostituito:
1. E' vietata ogni attività di trasformazione urbanistica:
a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo;
b) nelle aree boscate, ancorché percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o
esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni o comunque che presentino caratteri
geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

Art. 46

1. Il comma 1 dell'art. 80 della L.R. 18/83, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 47/90
è così sostituito:
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o
normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni.
2. Nel comma 4, prima alinea, dell'art. 80 della L.R. 18/83, come sostituito dall'art. 3
della L.R. 47/90 le seguenti parole sono soppresse "definito come zone omogenee di
tipo A e B negli strumenti urbanistici non ancora adeguati alla presente legge".
3. Dopo il comma 5 dell'art. 80 della L.R. 18/83 è aggiunto il seguente comma:
6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una
fascia di 10 m. dagli argini dei corsi d'acqua.

Art. 47

1. I commi 2 e 3 dell'art. 85 della L.R. 18/83 sono soppressi.

Art. 48

1. Dopo il comma 2 dell'art. 87 della L.R. 18/83 sono aggiunti i seguenti commi:
3. I piani territoriali delle aree e nuclei di Sviluppo Industriale devono essere attuati
attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'art. 19, comma 1
della presente legge.
4. Il piano di cui al comma precedente, deliberato dal consorzio A.S.I., è depositato con
i relativi allegati nella segreteria dei Comuni interessati per 30 gg. interi e consecutivi
decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque
interessato può presentare osservazioni.
5. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio dei
Comuni interessati, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari
affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli
interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.
6. La Giunta regionale, acquisito il parere del consorzio, decide sulle osservazioni ed
approva il piano.
7. Entro i 60 gg. successivi il piano deve essere pubblicato nell'albo pretorio dei
Comuni interessati. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata
nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel
piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.

Art. 49

1. L'art. 89 della L.R. 18/83 è così sostituito:
Art. 89 - Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali.
1. Nei Comuni per qualunque ragione sforniti di strumento urbanistico generale
vigente o nelle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2
della legge 19.11.1968, n 1187 sono ammessi esclusivamente gli interventi:
a) previsti dall'art. 4, ultimo comma, lett. a), la cui ammissibilità è regolata dal titolo
VII della presente legge, e b) della legge 28.1.1977, n 10;
b) di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari con destinazione
residenziale attuale o che mirino a mutare la funzione dell'unità immobiliare in
residenziale da altra funzione.
2. Nei Comuni sforniti di perimetrazione ai sensi dell'art. 17 della legge 6.8.1967, n
765, si ha centro abitato, ai fini dell'applicazione della precedente lett. a), in presenza
di un aggregato di edifici continui o vicini, con interposte strade o piazze,
sufficientemente organizzato mediante l'esistenza di servizi pubblici essenziali.

Art. 50

1. Al comma 1, lett. b), dell'art. 91 della L.R. 18/83 dopo la parola "degradato" sono
aggiunte le seguenti parole: "e quelli ricompresi nelle zone di completamento come
definite dal D.M. 1444 del 1968 lett. b)".
2. All'art. 91 della L.R. 18/83 sono aggiunti i seguenti commi:
2. E' facoltà dei Comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici generali non
attenersi ai criteri di dimensionamento di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In tal caso le previsioni di piano che superino detti limiti vanno specificate nelle
tavole di piano e nelle relative norme tecniche di attuazione.
4. Tali previsioni, se non in contrasto col piano territoriale provinciale, acquistano
immediata efficacia dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera
consiliare provinciale di adozione del piano territoriale provinciale. In tal caso, le
previsioni di cui al comma precedente devono essere attuate obbligatoriamente
attraverso il programma pluriennale d'attuazione.

TITOLO II
Norme finali e transitorie

Art. 51

1. L'art. 8, comma 1 della L.R. 13.7.1989, n 52, come modificato dall'art. 1, comma 2
della L.R. 8.1.1993, n 2 è così sostituito: "Sono delegate alle Province le funzioni di
vigilanza e controllo delle attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio provinciale".

Art. 52

1. Fino all'approvazione della Carta dell'uso del suolo ai sensi dell'art. 3, comma 5
della L.R. 18/83, aggiunto dalla presente legge, il rilascio della concessione edilizia
nelle zone agricole è subordinato ad una dichiarazione da parte del richiedente che
attesti la conformità del progetto con quanto previsto dall'art. 68, comma 2, della L.R.
18/83.

Art. 53

2. Qualora i Piani territoriali provinciali non vengano approvati entro tre anni dalla
data di entrata in vigore delle presente legge, le previsioni dei piani urbanistici di cui
al comma 2 dell'art. 91 della L.R. 18/83 aggiunto dall'art. 50 della presente legge
diventano efficaci a tutti gli effetti, con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 91.

Art. 54

1. I Comuni devono adeguare il proprio Regolamento edilizio alle disposizioni
contenute nella presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.
2. Nel caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la
Provincia provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento in via
sostitutiva dell'obbligo di adeguamento, previa diffida ad adempiere entro un termine
non superiore a 90 gg. intimato dal Presidente della Provincia.

Art. 55

1. Ai sensi dell'art 3 del DPR 18.4.1994, n 383 la Regione è rappresentata nella
conferenza dei servizi dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Art. 56

1. L'art. 4 della L.R. 9.5.1990, n 66 come modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 8.
1.1993, n 2 è così sostituito:
Art. 4
1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, 2
comma lett. b), d), f) del DPR 24.7.1977, n 616, limitatamente agli interventi
ricadenti nelle parti del territorio qualificate come "B" dallo strumento urbanistico
comunale, se sottoposte al vincolo paesistico di cui alla legge 29.6.1939, n 1497.
2. L'introduzione di nuovi vincoli ai sensi di legge se ricomprendono zone "B"
comportano conseguentemente la subdelega delle predette funzioni ai Comuni.
3. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni di competenza comunale ai
sensi della presente legge vengono emessi dal Sindaco previo parere scritto dell'ufficio
tecnico comunale.
4. Il Sindaco sulla base del parere di cui al comma precedente rilascia
l'autorizzazione paesaggistica.

Art. 57

1. Negli articoli della L.R. 18/83 in cui è scritta la parola "CTA" questa è sostituita
dalla seguente parola: "CRTA".

Art. 58

1. Agli strumenti urbanistici adottati e trasmessi alla Provincia al momento di
entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente al
momento dell'inizio del relativo procedimento, ivi comprese le disposizioni contenute
nell'art. 15 della L.R. 18/83.

Art. 59

1. Gli artt. 15, 22, 31, 36, 39, 54, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 92, 93, 96 della L.R. 18/83
sono abrogati.

Art. 60

1. L'art. 4 della L.R. 9.5.1990, n 69 è abrogato ed è sostituito con il seguente:
Art. 4
Per l'istruttoria e l'esame delle osservazioni, istanze e memorie, nonché di qualsiasi
atto pervenuto in tempo utile si provvede attraverso il comitato di cui alla L.R. 62/87.

Art. 61

1. I Comuni possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, comprese le
concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28.2.1985, n 47, oltre che per le finalità
di cui all'art. 12 della legge 28.1.1977, n 10, per la copertura dei costi relativi alla
formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 62

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 aprile 1995


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