LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, n. 15

REGIONE ABRUZZO

 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo
(Legge finanziaria regionale 2004)

 

 

Art. 85

Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti

 

1.      1.      La Regione Abruzzo, al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio consente il recupero ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.

2.      2.      Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita alle seguenti condizioni:

-          -          l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente abusiva, deve risultare sanato ai sensi della Legge 28.2.1985, n. 47;

-          -          l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere destinato, o si intende destinare, a residenza;

-          -          l’altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l’altezza media netta è ridotta a 2,20 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;

-         -         che siano rispettate le norme sismiche.

3.      3.      Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito per il raggiungimento dell’altezza media minima prevista l’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato, che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti nonché le norme sismiche.

4.      4.      Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio.

5.      5.      Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.

6.      6.      Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito anche in deroga alle normative vigenti in materia, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti.

7.      7.      Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l’esclusione del territorio comunale dall’applicazione della presente legge.

8.      8.      Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. Il maggior onere di urbanizzazione sarà versato per il 50% al Comune e per la restante parte alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

9.      9.      La domanda di concessione edilizia per il recupero abitativo dei sottotetti deve essere inoltrata al Comune di competenza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Contestualmente alla proposizione della domanda il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento sul conto corrente postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente.

 

OMISSIS (norme finanziarie)