LEGGE REGIONALE 26
APRILE 2004, n. 15
Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo
(Legge finanziaria regionale 2004)
Art. 85
Norme in materia di
recupero abitativo dei sottotetti
1.
1.
La Regione Abruzzo, al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento
per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi sul
territorio consente il recupero ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti,
dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l’ultimo piano
dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.
2.
2.
Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge è consentita alle seguenti condizioni:
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l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel
rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di
realizzazione totalmente abusiva, deve risultare sanato ai sensi della Legge
28.2.1985, n. 47;
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l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere destinato, o si
intende destinare, a residenza;
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l’altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri e l’altezza
della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per i Comuni montani,
al di sopra di 1000 metri di altezza, l’altezza media netta è ridotta a 2,20
metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;
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che siano rispettate le norme sismiche.
3.
3.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi
mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso come spazio di
servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di
luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
In sede di
ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle
altezze come sopra stabilite, è consentito per il raggiungimento dell’altezza
media minima prevista l’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il
sottotetto a condizione che questo non comporti una modifica del prospetto del
fabbricato, che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità dei locali
sottostanti nonché le norme sismiche.
4.
4.
Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione
naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche
mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si
rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio.
5.
5.
Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono
classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione
degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.
6.
6.
Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge è consentito anche in deroga alle normative vigenti
in materia, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e
dei regolamenti edilizi vigenti.
7.
7.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio
comunale, con atto motivato, può disporre l’esclusione del territorio comunale
dall’applicazione della presente legge.
8.
8.
Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del
contributo relativo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di
urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. Il maggior onere di urbanizzazione
sarà versato per il 50% al Comune e per la restante parte alla Regione Abruzzo
per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a
favore dei Comuni.
9.
9.
La domanda di concessione edilizia per il recupero abitativo dei
sottotetti deve essere inoltrata al Comune di competenza entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Contestualmente alla proposizione della domanda il richiedente deve
corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento sul
conto corrente postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi
di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente.
OMISSIS (norme finanziarie)