LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 12-04-1983
REGIONE ABRUZZO

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione
del territorio della Regione
Abruzzo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 9
del 16 luglio 1983
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 34 del 1989
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 47 del 1990
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 14 del 1991
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 52 del 1991 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 59 del 1991
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 85 del 1992
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 85 del 1992 Articolo 3
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 13 del 1993
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 38 del 1996 Articolo 5
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 63 del 1994 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1995
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1995 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1995 Articolo 57
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 


TITOLO II
NORME SULLA PIANIFICAZIONE
CAPOII
PIANIFICAZIONE COMUNALE
SEZIONE I
PIANIFICAZIONE GENERALE

ARTICOLO 17
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1995 Articolo 13

 Normativa Tecnica per i comuni forniti di
strumenti urbanistici generali
 Le norme tecniche di attuazione dei piani
ed il regolamento edilizio sono sostituiti da un
testo unico, che costituisce parte integrante
dello strumento urbanistico generale.
  Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, la Regione predispone una
Normativa tipo alla quale dovranno attenersi i
Comuni in sede di approvazione dei nuovi
strumenti urbanistici o di revisione di quelli
esistenti.
  Tale Normativa contiene i principi cui
conformare la disciplina costruttiva, igienica
ed estetica dell' edificazione, le norme antisismiche,
nonchè  ogni altra disposizione riguardante
lo svolgimento ed il controllo dell' attività 
di edificazione e trasformazione degli edifici.
  La normativa tipo regionale fornisce, in
particolare:
  a) gli standards funzionali, espressi come rapporto
tra superfici utili di edificio ed utenti
o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento
e di verifica delle attrezzature di
servizio pubblico, di attività  terziarie e produttive
su edifici esistenti;
  b) gli standards residenziali, espressi con rapporto
tra superfici utili di edificio e abitanti,
da rispettare in sede di dimensionamento e
di verifica degli edifici esistenti adibiti ad
abitazione;
  c) criteri uniformi cui dovranno attenersi tutti
i Comuni nella denominazione, definizione
ed applicazione dei parametri relativi all' edificazione,
tenendo conto dell' esigenza che
siano gradualmente superate le barriere
architettoniche negli edifici pubblici e di
interesse pubblico per i cittadini portatori
di handicaps;
  d) criteri unificati per la determinazione:
  - del numero convenzionale degli abitanti;
  - del grado di urbanizzazione da verificare
per il rilascio delle concessioni edilizie dirette;
  - dei rapporti tra indici volumetrici ed indici
di utilizzazione;
  - dei criteri di misurazione delle altezze, delle
superfici e dei volumi degli edifici;
  - delle altezze utili dei vani;
  - delle caratteristiche e dei criteri di misurazione
dei volumi tecnici;
  - dei confini di proprietà , dei limiti delle zone
a diversa destinazione d' uso urbanistico, dei
fili e delle prospicienze stradali, ai fini della
determinazione dei distacchi e delle altezze
degli edifici.
  La Normativa tipo prevede, altresì , modalità 
e termini per realizzare o adeguare, nell'
intero territorio comunale, opere pubbliche,
attrezzature ed impianti tecnologici di interesse
pubblico.
  I Comuni già  forniti di Regolamento Edilizio
dovranno adeguarlo ai princìpi stabiliti
dalla Normativa tipo regionale entro 180 giorni
dalla emanazione della stessa.