LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 12-04-1983
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||||||||||||
ARTICOLO 17
Normativa Tecnica per i comuni forniti di strumenti urbanistici generali Le norme tecniche di attuazione dei piani ed il regolamento edilizio sono sostituiti da un testo unico, che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico generale. Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione predispone una Normativa tipo alla quale dovranno attenersi i Comuni in sede di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici o di revisione di quelli esistenti. Tale Normativa contiene i principi cui conformare la disciplina costruttiva, igienica ed estetica dell' edificazione, le norme antisismiche, nonchè ogni altra disposizione riguardante lo svolgimento ed il controllo dell' attività di edificazione e trasformazione degli edifici. La normativa tipo regionale fornisce, in particolare: a) gli standards funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico, di attività terziarie e produttive su edifici esistenti; b) gli standards residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio e abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici esistenti adibiti ad abitazione; c) criteri uniformi cui dovranno attenersi tutti i Comuni nella denominazione, definizione ed applicazione dei parametri relativi all' edificazione, tenendo conto dell' esigenza che siano gradualmente superate le barriere architettoniche negli edifici pubblici e di interesse pubblico per i cittadini portatori di handicaps; d) criteri unificati per la determinazione: - del numero convenzionale degli abitanti; - del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie dirette; - dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione; - dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei volumi degli edifici; - delle altezze utili dei vani; - delle caratteristiche e dei criteri di misurazione dei volumi tecnici; - dei confini di proprietà , dei limiti delle zone a diversa destinazione d' uso urbanistico, dei fili e delle prospicienze stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle altezze degli edifici. La Normativa tipo prevede, altresì , modalità e termini per realizzare o adeguare, nell' intero territorio comunale, opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici di interesse pubblico. I Comuni già forniti di Regolamento Edilizio dovranno adeguarlo ai princìpi stabiliti dalla Normativa tipo regionale entro 180 giorni dalla emanazione della stessa.
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