LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 32
Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge
finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 16/2004 (Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006
della Regione Abruzzo)
Art.
9
Modifica
art. 85 L.R. 15/2004
1.
1. All’art. 85 della L.R.
15/2004 sono modificati i seguenti commi:
«Art. 85
Norme in materia di recupero
abitativo dei sottotetti
1.
1. La Regione Abruzzo, al fine
di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la
razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio consente il recupero
ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto esistente si
intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso,
ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.
2.
2. Il recupero abitativo dei
sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è
consentito alle seguenti condizioni:
-
- l’edificio dove è ubicato il
sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e
regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente abusiva, deve
risultare sanato ai sensi della Legge 28.2.1985, n. 47;
-
- l’edificio dove è ubicato il
sottotetto deve essere destinato, o si intende destinare, a residenza;
-
- l’altezza media netta non
può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume
complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo,
comunque l’altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per
i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l’altezza media netta è
ridotta a 2,20 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a
1,20 metri;
-
- che siano rispettate le
norme sismiche.
4.
4. Al fine di assicurare i
requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero
abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte,
finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali
e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
8.
8. Il recupero abitativo dei
sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di
costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla
L.R. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla
Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono
interventi a favore dei Comuni.
OMISSIS
(norme finanziarie)