LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 32

REGIONE ABRUZZO

 

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)

 

 

Art. 9

Modifica art. 85 L.R. 15/2004

 

1.      1.      All’art. 85 della L.R. 15/2004 sono modificati i seguenti commi:

«Art. 85

Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti

 

1.       1.       La Regione Abruzzo, al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio consente il recupero ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto esistente si intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

2.       2.       Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle seguenti condizioni:

-         -         l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente abusiva, deve risultare sanato ai sensi della Legge 28.2.1985, n. 47;

-         -         l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere destinato, o si intende destinare, a residenza;

-         -         l’altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l’altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40. Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l’altezza media netta è ridotta a 2,20 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;

-         -         che siano rispettate le norme sismiche.

4.         4.         Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

8.         8.         Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione ed in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

 

OMISSIS

(norme finanziarie)