LEGGE REGIONALE N. 70 DEL 27-04-1995
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 12 L' art. 16 della LR 18/ 83 è così sostituito: Art. 16 - Regolamento edilizio 1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi: a) l' indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonchè delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita; b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale. 2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza comunale, ivi comprese le norme igieniche d' interesse edilizio così come indicato dall' art. 33, 1 comma, punto 9) della legge 17- 8- 1942. n. 1150. In particolare il regolamento edilizio definisce: a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le competenze del comune e della commissione edilizia ove istituita e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali; b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del comune, la documentazione e gli elaboratori da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla lett a) del presente comma; c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo. Tali requisiti tecnici attengono anche alla qualità formale e compositiva ed all' inserimento nel contesto urbano ed ambientale dell' opera edilizia. A tal fine il regolamento può prevedere la redazione di programma o piani da adottare con deliberazione del consiglio comunale riguardanti ad esempio il colore, l' arredo urbano, il verde; d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico - edilizia comunale qualora il comune decida di costituirla. 3. Solo i comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico - edilizia organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica. 4. Il regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d' uso nonchè l' indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi. 5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente legge. 6. Copia del Regolamento approvato è trasmessa entro 10 gg dall' esecutività dell' atto di adozione alla provincia, che può chiederne il riesame entro 45 gg. 7. Ove la provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace e tutti gli effetti.
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ARTICOLO 54 1. I COmuni devono adeguare il proprio Regolamento edilizio alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dall' entrata in vigore della medesima. Nel caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la provincia provvede alla nomina di un commissario ad acta per l' adempimento in via sostitutiva dell' obbligo di adeguamento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 90 gg intimato dal presidente della provincia.
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