LEGGE REGIONALE N. 70 DEL 27-04-1995
REGIONE ABRUZZO

Modifiche ed integrazioni alla LR
12- 4- 1983, n. 18: Norme per la conservazione,
tutela, trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 12
del 23 maggio 1995
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 


Titolo I
Modifiche ed integrazioni alla
LR 12- 4- 1983, n. 18

ARTICOLO 12

 L' art. 16 della LR 18/ 83 è  così  sostituito:
Art.  16 - Regolamento edilizio
  1.  Il regolamento edilizio ha per obiettivi:
a) l' indirizzo e il controllo della qualità  edilizia
attraverso la definizione dei livelli minimi di
prestazione delle opere edilizie nonchè  delle
modalità  di verifica degli stessi in sede di progetto
in corso di esecuzione e ad opera costruita;
  b) il corretto inserimento delle opere edilizie
nel contesto urbano ed ambientale.
  2.  Il regolamento edilizio deve contenere
le norme attinenti alle attività  di costruzione e
di trasformazione fisica e funzionale delle opere
edilizie, di competenza comunale, ivi
comprese le norme igieniche d' interesse edilizio
così  come indicato dall' art. 33, 1 comma,
punto 9) della legge 17- 8- 1942.  n. 1150.
  In particolare il regolamento edilizio definisce:
a) il procedimento di rilascio della concessione
e delle autorizzazioni edilizie, le competenze
del comune e della commissione edilizia ove
istituita e le responsabilità  degli operatori della
progettazione e della costruzione nei limiti di
quanto stabilito dalle leggi statali e regionali;
  b) i termini, le modalità  di adempimento delle
prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo
sia da parte del comune, la documentazione
e gli elaboratori da allegare alle domande e
tutto quanto ritenuto necessario per la completezza
del procedimento di cui alla lett
a) del presente comma;
  c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti
edilizi e la determinazione dei metodi di verifica
e di controllo.  Tali requisiti tecnici attengono
anche alla qualità  formale e compositiva
ed all' inserimento nel contesto urbano ed ambientale
dell' opera edilizia.  A tal fine il regolamento
può  prevedere la redazione di programma
o piani da adottare con deliberazione
del consiglio comunale riguardanti ad esempio
il colore, l' arredo urbano, il verde;
  d) la composizione ed il funzionamento della
commissione urbanistico - edilizia comunale
qualora il comune decida di costituirla.
  3.  Solo i comuni sprovvisti di ufficio tecnico
sono obbligati a nominare la commissione
urbanistico - edilizia organo consultivo
in materia di edilizia ed urbanistica.
  4.  Il regolamento edilizio non può  comunque
contenere indicazioni relative a parametri
edilizi e urbanistici quali le densità  edilizie,
le altezze, le distanze, le destinazioni
d' uso nonchè  l' indicazione e definizione degli
interventi edilizi ammessi.
  5.  Il Regolamento edilizio comunale è  approvato
dal consiglio comunale in conformità 
alle disposizioni della presente legge.
  6.  Copia del Regolamento approvato è 
trasmessa entro 10 gg dall' esecutività  dell' atto
di adozione alla provincia, che può  chiederne
il riesame entro 45 gg.
  7.  Ove la provincia non abbia chiesto il
riesame nel termine previsto dal comma precedente,
il regolamento edilizio diviene efficace
e tutti gli effetti.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale ABRUZZO Numero 18 del 1983 Articolo 16

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Titolo II
Norme finali e transitorie

ARTICOLO 54

 1.  I COmuni devono adeguare il proprio
Regolamento edilizio alle disposizioni contenute
nella presente legge entro un anno dall'
entrata in vigore della medesima.
  Nel caso di inutile decorrenza del termine
di cui al comma 1 del presente articolo, la
provincia provvede alla nomina di un commissario
ad acta per l' adempimento in via sostitutiva
dell' obbligo di adeguamento, previa diffida
ad adempiere entro un termine non superiore
a 90 gg intimato dal presidente della provincia.

 

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