LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2-02-2004
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ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: | |
CAPO V
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Modifica alla L.R. 11.08.1999, n. 23 “Tutela, governo e uso del territorio” 1. Il comma 1 dell’art. 44 della L.R. 11.08.1999, n. 23, come modificato dall’art. 1 della L.R. 31.10.2001, n. 38, dall’art. 43 della L.R. 4.02.2003, n. 7 e dall’art. 1 della L.R. 23.4.2003, n. 13, è così sostituito: “1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del Regolamento Urbanistico (RU) e, contestualmente, all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31 dicembre 2005, nelle forme della stipula di un Accordo di Pianificazione di cui al precedente art. 26.”.