LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 11-08-1999
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ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge:   | |
ARTICOLO 40 Regolamenti Edilizi 1. I Regolamenti Edilizi di cui all’art. 33 della legge n.1150/42, sono approvati dai Comuni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 142/90. 2. La Giunta Regionale predispone uno Schema - tipo di Regolamento Edilizio per i Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. | |
ARTICOLO 44 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge 1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del Regolamento Urbanistico (RU) e, contestualmente, all’aggiornamento o approvazione del Regolamento Edilizio, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme della stipula di un Accordo di Pianificazione di cui al precedente art. 26. 2. Decorsi i termini di cui al 1° comma, e fino alla data di approvazione del RU, fatte salve le concessioni edilizie ed i Piani Attuativi in corso di validità, sono consentiti solo interventi di cui al precedente art. 38. 3. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26. 4. Stipulato l’accordo i Comuni danno corso all’adozione del PSC, nelle forme previste all’art. 36 della presente legge. 5. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 3, 4. 6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui gli artt. 29, 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25, 7° comma.
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