LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 11-08-1999
REGIONE BASILICATA

TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 47
del 20 agosto 1999
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

 

 


TITOLO V
NORME GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 40

Regolamenti Edilizi

1. I Regolamenti Edilizi di cui all’art. 33 della legge n.1150/42, 
sono approvati dai Comuni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 142/90.

2. La Giunta Regionale predispone uno Schema - tipo di Regolamento 
Edilizio per i Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge.

 

ARTICOLO 44

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima 
applicazione della presente legge

1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del Regolamento 
Urbanistico (RU) e, contestualmente, all’aggiornamento o approvazione 
del Regolamento Edilizio, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, nelle forme della stipula di un Accordo di 
Pianificazione di cui al precedente art. 26.

2. Decorsi i termini di cui al 1° comma, e fino alla data di 
approvazione del RU, fatte salve le concessioni edilizie ed i Piani 
Attuativi in corso di validità, sono consentiti solo interventi di cui 
al precedente art. 38.

3. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula 
dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 43 precedente, e 
comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio 
alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un 
accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

4. Stipulato l’accordo i Comuni danno corso all’adozione del PSC, 
nelle forme previste all’art. 36 della presente legge.

5. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure 
di cui ai precedenti commi 3, 4.

6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula 
degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e 
verifica di compatibilità di cui gli artt. 29, 30, previa convocazione 
obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del 
precedente art. 25, 7° comma.