LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 16-04-2002
REGIONE CALABRIA

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio — Legge Urbanistica della Calabria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 7
del 16 aprile 2002
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3 DEL 23 aprile 2002
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA


La seguente legge:

 

 


TITOLO IV
Strumenti e contenuti della pianificazione



ARTICOLO 19

Strumenti di Pianificazione Comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale sono: 
a)  il Piano Strutturale (P.S.C.) ed il Regolamento Edilizio ed 
Urbanistico (R.E.U.); 
b)  il Piano Operativo Temporale (P.O.T.); 
c)  i Piani Attuativi Unitari (P.A.U.); 
d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all’articolo 32. 

 

 

ARTICOLO 20

Piano strutturale comunale (P.S.C.)

1. Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) definisce le strategie 
per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli 
obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli 
strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro 
Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal Piano Territoriale di 
Coordina- mento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.). 

2. Il P.S.C. è promosso anche in assenza dei Piani 
sovraordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al 
precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al 
successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita 
l’eventuale necessità di ricorso al  Piano Operativo Temporale 
e definite  le relative procedure di formazione o approvazione, 
nonché la durata. 

3. Il P.S.C.: 
a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizza- bile, 
agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed 
antropiche  del  territorio  e  le  relative  criticità  ed  applicando  
gli standards urbanistici di cui all’art. 53 della presente legge e, 
fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, 
di cui al comma 3 dello stesso art. 53, assicurando la rigorosa 
applicazione del DM 2/4/1968 n. 1444 con gli standards e le 
zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non 
modificabile; 
b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 
trasformazioni pianificabili; 
c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in 
funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, 
idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali; 
d) disciplina l’uso del territorio anche in relazione alla 
valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di 
pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto 
idrogeologico o da altri equivalenti strumenti; 
e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed 
indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio 
ambientale;
f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle 
infrastrutture  e  delle  attrezzature pubbliche,  di  interesse  
pubblico e generale di maggiore rilevanza; 
g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al 
mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione; 
h) individua gli ambiti destinati all’insediamento di impianti 
produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 333 ed alla relativa disciplina di attuazione; 
i) definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione 
edilizia e della popolazione insediabile nonché  i requisiti 
quali-quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile 
edificare anche in relazione all’accessibilità urbana, le aree 
dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione 
delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla 
disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;
j) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle 
porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche 
principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di de- grado e 
di abbandono valutando le possibilità di recupero, 
riqualificazione e salvaguardia;
k) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed 
ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se esistente, 
oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed 
approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;
l) qualifica il territorio agricolo e forestale secondo le specifiche 
potenzialità di sviluppo;
m) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano 
valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di 
riqualificazione, gestione e manutenzione;
n) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
o) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini 
del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
p) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei 
carburanti in conformità al piano regionale; q) individua, ai fini 
della predisposizione dei programmi di previsione e 
prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura 
di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite 
da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei 
soccorritori e delle risorse. 

4. Per  garantire  la  realizzazione  delle  finalità  di  cui  al 
comma 2, il P.S.C. deve essere integrato da:
a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia 
tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di 
pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di 
esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all’albo 
professionale così come previsto dalla legge 64/74; 
b) studi e indagini a norma del D.M. dell’11/3/1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

  

 

ARTICOLO 21

Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

1. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico costituisce la sintesi 
ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che 
riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero 
gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e 
ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in 
relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie 
preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di 
telecomunicazione. 

2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. ed in conformità con questo, 
oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili 
sul territorio, stabilisce:
a) le modalità d’intervento negli ambiti specializzati definiti dal 
Piano;
b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli 
impianti;
d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche;
e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi  
edilizi  anche  ai  fini dell’applicazione  delle  disposizioni sulla 
semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di 
costruire di cui alla legge 21 novembre 2001, n. 443;
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta 
gestione  del Piano,  ivi  comprese  quelle riguardanti  il  
perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo 
art. 54. 


 

 


TITOLO VIII
Disposizioni orizzontali


ARTICOLO 54

Perequazione urbanistica

1. La  perequazione  urbanistica  persegue  l’equa  
distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione 
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazione territoriali. 

2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono 
destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche 
destinazione d’uso previste dal Piano Strutturale Comunale 
(P.S.C.) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in 
cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del 
Piano stesso. A tal fine, il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 
riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti 
che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad 
uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura 
del di- ritto edificatorio. 

3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano Strutturale 
Comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di 
edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo 
utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi pro- 
grammi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale. 

4. Le aree le quali, secondo le  regole  stabilite  dal  Piano 
Strutturale Comunale (P.S.C.), non sono necessarie per 
realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste 
complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del 
Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature 
urbane nonché  per ricavarne  lotti  edificabili  da  utilizzare  sia  
per  i  previsti  pro- grammi di sviluppo economico e sociale sia 
per le permute necessarie  ad  assicurare  ai  proprietari  dei 
terreni  destinati  dal P.S.C. ad usi pubblici, la possibilità di 
costruire quanto di loro spettanza. 

5. L’attuazione della perequazione urbanistica si realizza 
attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la 
compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori 
acquisiti o ceduti. 

6. Il Piano Operativo Comunale (P.O.T.) ed i Piani urbanistici 
Attuativi (P.A.U.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione 
da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti 
edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili 
interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche 
assegnate alle singole aree. 

7. Il Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) stabilisce i 
criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio 
spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della 
formazione del P.S.C..