LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14-07-2003
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HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: | |
TITOLO IV
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(Monumenti naturali regionali , paesaggi protetti, paesaggi urbani monumentali e siti comunitari) 1. I monumenti naturali regionali sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi interesse naturalistico e paesaggistico, esemplari di piante di particolare pregio, formazioni geologiche e paleontologiche simili. 2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l’insieme di elementi naturali interrelati alle componenti storiche dovute alla presenza dell’uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio. 3. I paesaggi urbani monumentali sono ambiti di limitata estensione aventi interesse architettonico, paesaggistico e culturale di rilevante pregio. Le relative norme di tutela e di recupero devono essere contenute dal Regolamento Edilizio Comunale. 4. I monumenti naturali, i paesaggi protetti ed i paesaggi urbani monumentali vengono classificati come aree protette, seguono le procedure dell’art. 6, commi 5 e 6 su proposta dei soggetti di cui all’art. 6 comma 2 della presente legge. 5. Nel caso di monumenti naturali, paesaggi protetti e paesaggi urbani monumentali ricadenti su aree di proprietà privata, la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o dell’immobile, il quale ha sessanta giorni di tempo per fare le proprie osservazioni. Decorso tale termine, la Giunta Regionale, se ne esistano le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale. 6. Fin dall’entrata in vigore della legge istitutiva di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale notifica al proprietario del fondo o dell’immobile il vincolo di tutela e, nel caso di alberatura, dispone un apposito contrassegno dei singoli alberi da salvaguardare. 7. Il decreto di tutela viene trascritto sui registri immobiliari, a seguito di richiesta del Presidente della Giunta regionale. 8. I siti di importanza comunitaria sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico, individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43 CEE, sono tutelati dalla disciplina di attuazione della normativa stessa. 9. In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del DM 3 aprile 2000, a Zone di Protezione Speciali (ZPS), a siti di interesse nazionale (SIN) ed a siti di interesse regionale (SIR) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria. 10. L'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree protette, individua progetti che prevedono iniziative atte a favorire occupazione sostenibile ed attività coerenti con le finalità della legislazione comunitaria, nazionale e regionale sulle aree protette. 11. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei siti individuati si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.