LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14-07-2003
REGIONE CALABRIA

Norme in materia di aree protette

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 13
del 16 luglio 2003
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2 DEL 19 luglio 2003
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


La seguente legge:

TITOLO IV
PARCHI PUBBLICI URBANI, GIARDINI BOTANICI , MONUMENTI NATURALI E SITI
COMUNITARI

ARTICOLO 30

(Monumenti naturali regionali , paesaggi protetti,  paesaggi urbani 
monumentali e siti comunitari)
1. I monumenti naturali regionali sono habitat o ambienti di limitata 
estensione aventi interesse naturalistico e paesaggistico, esemplari 
di piante di particolare pregio, formazioni geologiche e 
paleontologiche simili.
2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove 
l’insieme di elementi naturali interrelati alle componenti storiche 
dovute alla presenza dell’uomo sul territorio hanno dato luogo a 
scenari di particolare pregio.
3. I paesaggi urbani monumentali sono ambiti di limitata estensione 
aventi interesse architettonico, paesaggistico e culturale di 
rilevante pregio. Le relative norme di tutela e di recupero devono 
essere contenute dal Regolamento Edilizio Comunale.
4. I monumenti naturali, i paesaggi protetti ed i paesaggi urbani 
monumentali vengono classificati come aree protette, seguono le 
procedure dell’art. 6, commi 5 e 6 su proposta dei soggetti di cui 
all’art. 6 comma 2 della presente legge.
5. Nel caso di monumenti naturali, paesaggi protetti e paesaggi urbani 
monumentali ricadenti su aree di proprietà privata, la proposta di 
istituzione è notificata al proprietario del fondo o dell’immobile, il 
quale ha sessanta giorni di tempo per fare le proprie osservazioni. 
Decorso tale termine, la Giunta Regionale, se ne esistano le 
condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene trasmesso 
per l'approvazione al Consiglio regionale.
6. Fin dall’entrata in vigore della legge istitutiva di cui al 
precedente comma, il Presidente della Giunta regionale notifica al 
proprietario del fondo o dell’immobile il vincolo di tutela e, nel 
caso di alberatura, dispone un apposito contrassegno dei singoli 
alberi da salvaguardare.
7. Il decreto di tutela viene trascritto sui registri immobiliari, a 
seguito di richiesta del Presidente della Giunta regionale.
8. I siti di importanza comunitaria sono habitat o ambienti di 
limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico, 
individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti 
nella direttiva 92/43 CEE, sono tutelati dalla disciplina di 
attuazione della normativa stessa.
9. In conformità alla presente legge, i siti individuati sul 
territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della 
rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del DM 3 
aprile 2000, a Zone di Protezione Speciali (ZPS), a siti di interesse 
nazionale (SIN) ed a siti di interesse regionale (SIR) ai sensi delle 
direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea 
denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro Ufficiale 
delle aree protette della Regione Calabria.
10. L'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed 
aree protette, individua progetti che prevedono iniziative atte a 
favorire occupazione sostenibile ed attività coerenti con le finalità 
della legislazione comunitaria, nazionale e regionale sulle aree 
protette.
11. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei siti individuati 
si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme 
specifiche da adottare in sede di decreto.