Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Supplemento al Numero 65 del 28 Dicembre 2004

 

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2004

“NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO”

 

 

Articolo 28

Regolamento urbanistico edilizio comunale

 

1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività

concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli

aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli

arredi urbani.

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la

quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori .

3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità

agli indirizzi stabiliti con delibera di giunta regionale.

 

Articolo 29

Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale

 

1. Il Ruec è adottato dal consiglio comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è

data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere

determinate dagli statuti comunali.

2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il

consiglio comunale approva il Ruec, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre

in coerenza con il Puc e le Nta. Della approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul

bollettino ufficiale della regione Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia e

depositata presso la casa comunale per la libera consultazione.

3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione del Puc ed entra in vigore il giorno successivo

a quello della sua pubblicazione.

4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al

presente articolo.

 

Articolo 49

Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni

 

22 Dopo il comma 13, dell’articolo 5 della Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l’installazione di apparecchi di

condizionamento d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che

compromettono il decoro architettonico degli stessi”.