Bollettino
Ufficiale della Regione Campania |
Supplemento
al Numero 65 del 28 Dicembre 2004 |
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LEGGE
REGIONALE N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2004 |
“NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO” |
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Articolo
28 |
Regolamento
urbanistico edilizio comunale |
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1. Il Ruec individua le modalità esecutive
e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività |
concreta di costruzione, modificazione e
conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli |
aspetti igienici aventi rilevanza edilizia,
gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli |
arredi urbani. |
2. Il Ruec, in conformità alle previsioni
del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la |
quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici
e disciplina gli oneri concessori . |
3. Il Ruec specifica i criteri per il
rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità |
agli indirizzi stabiliti con delibera di
giunta regionale. |
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Articolo
29 |
Procedimento
di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale |
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1. Il Ruec è adottato dal consiglio
comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è |
data notizia su due quotidiani a diffusione
regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere |
determinate dagli statuti comunali. |
2. Nel termine di trenta giorni dal
deposito chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato. |
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle osservazioni, il |
consiglio comunale approva il Ruec,
decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre |
in coerenza con il Puc e le Nta. Della
approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul |
bollettino ufficiale della regione
Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia e |
depositata presso la casa comunale per la
libera consultazione. |
3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione
del Puc ed entra in vigore il giorno successivo |
a quello della sua pubblicazione. |
4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec
sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al |
presente articolo. |
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Articolo
49 |
Disposizioni
finali, abrogazioni e modificazioni |
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22 Dopo il comma 13, dell’articolo 5 della
Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma: |
“Sulla facciata degli stabili siti nei
centri storici è vietata l’installazione di apparecchi di |
condizionamento d’aria, caldaie, tubazioni
e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che |
compromettono il decoro architettonico
degli stessi”. |