LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 20-03-1982
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 1
Obbligo alla formazione del Piano Regolatore Generale Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio, unitamente al Regolamento Edilizo, provvedendo ai relativi adempimenti entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Per i Comuni già obbligati alla formazione del Piano Regolatore Generale resta fermo il termine per l' adozione già fissato da precedenti disposizioni. In caso di inerzia, le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse, le Province, provvedono a mezzo di commissari ad acta agli adempimenti previsti dall' art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla stessa norma. Su motivata richiesta del Consiglio comunale può essere concessa, per una sola volta, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi.
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