LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 20-03-1982
REGIONE CAMPANIA

<< Norme transitorie per le attività urbanistico -
edilizie nei Comuni della Regione >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 24
del 29 marzo 1982
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 38 del 1994 Articolo 3

 Obbligo alla formazione
del Piano Regolatore Generale
 Tutti i Comuni della Regione sono obbligati
alla formazione del Piano Regolatore Generale
del proprio territorio, unitamente al Regolamento
Edilizo, provvedendo ai relativi adempimenti
entro un anno dall' entrata in vigore
della presente legge.
  Per i Comuni già  obbligati alla formazione del
Piano Regolatore Generale resta fermo il termine
per l' adozione già  fissato da precedenti
disposizioni.
  In caso di inerzia, le Comunità  Montane e, per
i Comuni non interamente compresi in esse, le
Province, provvedono a mezzo di commissari ad
acta agli adempimenti previsti dall' art. 8 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni
entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini stabiliti dalla stessa norma.
  Su motivata richiesta del Consiglio comunale
può  essere concessa, per una sola volta, una
proroga per un periodo non superiore a sei
mesi.

 

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