Regione Emilia
Romagna
Legge regionale 23/12/2004 n. 26
Disciplina
della programmazione energetica territoriale ed ltre disposizioni in materia di
energia
(Gazzetta regionale 28/12/2004 n. 175)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni:
a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del
sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale
dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli
impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti
rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico
volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani,
comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche
nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla
legislazione vigente;
b) esercitano le funzioni di cui all'articolo 6 della legge n. 10 del 1991,
nonché le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni
legislative.
Art. 5
Strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di
edilizia
1. Gli enti locali
operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti
urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di
interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del
tessuto edilizio e urbanistico esistente.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica:
a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da
realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;
b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che
sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione,
recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o
assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.
3. I Comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a
recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), e
possono decidere di non applicarli per le categorie di fabbricati di cui
all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2002/91/CE.
4. I Comuni provvedono affinché:
a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale
superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità
tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia
basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione,
pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici
centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze,
sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare;
c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia
e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la
conduzione degli impianti energetici;
d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2
che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina
generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine
di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1 , lettera a),
della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare.