LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25-11-2002
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 163
del 26 novembre 2002
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
Allegato 1:
Allegato  
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Titolo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 3

Commissione per la qualità  architettonica e il paesaggio

1. I Comuni istituiscono la commissione per la qualità  
architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta 
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del 
rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni 
paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro 
e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi 
valore storico architettonico.

2. Il Consiglio comunale con il regolamento urbanistico ed 
edilizio (RUE) definisce la composizione, le modalità  di nomina 
e le eventuali competenze della commissione, oltre quelle di 
cui al comma 1, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la commissione costituisce organo a carattere 
esclusivamente tecnico i cui componenti presentano una 
elevata competenza e specializzazione;

b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed 
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto 
urbano, paesaggistico e ambientale;

c) la commissione all'atto dell'insediamento può  redigere un 
apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e 
formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.

3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione 
per la qualità  architettonica e il paesaggio, le determinazioni 
conclusive del dirigente preposto allo sportello unico per 
l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della stessa, 
sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale 
esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere 
di cui all'art. 24.

ARTICOLO 5

Attività  edilizia in aree parzialmente pianificate

1. Per i Comuni provvisti di piano strutturale comunale (PSC), 
negli ambiti del territorio assoggettati a piano operativo 
comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni 
edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono 
consentiti, fatta salva l'attività  edilizia libera e previo titolo 
abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:

a) alla manutenzione straordinaria;

b) al restauro e risanamento conservativo;

c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità  immobiliari, o 
parti di esse, nonchè  di interi edifici nei casi e nei limiti previsti 
dal PSC;

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti 
previsti dal PSC.

2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti 
negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il 
valore e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi 
dell'art. 30, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito 
della scadenza del termine di efficacia del piano, qualora entro 
il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del 
PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le 
modalità  previste dalla legge.

3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono 
consentiti nei Comuni ancora provvisti di piano regolatore 
generale (PRG) e fino all'approvazione della strumentazione 
urbanistica prevista dalla L.R. n. 20 del 2000, per le aree nelle 
quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi 
previsti dal PRG.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti più  restrittivi circa le 
trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in 
via transitoria, dal regolamento edilizio comunale.

Titolo III
Verifica delle opere realizzate

ARTICOLO 23

Variazioni essenziali

1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o 
alla denuncia di inizio attività :

a)  il mutamento della destinazione d'uso che comporta una 
variazione del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 
dell'art. 28;

b) gli scostamenti di entità  superiore al 10 per cento rispetto 
alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, 
all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati 
e dai confini di proprietà  anche a diversi livelli di altezza, 
nonchè  rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di 
pertinenza;

c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per 
cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli 
che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi 
tecnici, così  come definiti ed identificati dalle norme 
urbanistiche ed edilizie comunali;

d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;

e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia 
antisismica;

f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove 
effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonchè  
effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per 
ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, 
storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero 
dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.

2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 
trovano applicazione ai fini:

della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore 
titolo abilitativo, di cui all'art. 18;

b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti 
previsti all'art. 19;

c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo 
edilizio.

3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo 
in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento 
delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli indici e 
parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di 
coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 
2000. In fase di prima applicazione i Comuni applicano le 
definizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 
n. 593 del 28 febbraio 1995, recante '' Approvazione dello 
schema di regolamento edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, 
n. 33 e successive modificazioni e integrazioni). '' .

Titolo VI
Disposizioni sui requisiti delle opere edilizie

ARTICOLO 34

Atti di indirizzo e coordinamento tecnico

1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei 
Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il 
livello minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio 
regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai 
sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000.

2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo 
e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori 
e volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale 
n. 593 del 28 febbraio 1995, n. 268 del 22 febbraio 2000 e n. 21 
del 16 gennaio 2001.

3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di 
indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai 
requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso 
tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione. In 
via di prima applicazione, i Comuni adeguano il regolamento 
edilizio vigente ai requisiti obbligatori, come definiti dalle 
deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 2, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso detto 
termine le disposizioni sui requisiti obbligatori trovano diretta 
applicazione.
 

Titolo VII
Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni

ARTICOLO 36

Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35

1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 
giugno 1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, 
n. 40, sono sostituiti dai seguenti:

 '' Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art. 
1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone 
dichiarate sismiche e le varianti sostanziali agli stessi, definite 
ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono 
essere iniziati senza:

a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;

b) il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto 
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità  e i contenuti 
precisati all'art. 3, nei restanti casi.

Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi 
dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;

b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su 
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 
del 1995;

c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni 
delle norme tecniche antisismiche. '' .

2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come 
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) è  soppressa.

3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come 
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è  sostituito dal seguente:

 '' I progettisti attestano altresì  la congruità  tra la dichiarazione 
di cui al precedente comma e quella di asseverazione del 
progetto allegata alla denuncia di inizio attività  o al permesso di 
costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato 
separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo 
abilitativo. '' .

4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come 
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è  sostituito dal seguente:

 '' Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale 
sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono 
subordinate al deposito del progetto disciplinato dal presente 
articolo. '' .

5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n. 
35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono 
sostituiti dai seguenti:

 '' Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2, 
comma primo, sono sottoposti a controllo a campione. 

La Regione definisce i criteri per la individuazione del 
campione, dando priorità  agli interventi relativi alle opere di 
rilevante interesse pubblico e agli interventi di particolare 
complessità  strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le 
modalità  di esecuzione del controllo.

I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di 
costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente 
normativa tecnica antisismica, nonchè  agli indirizzi e ai requisiti 
di cui all'art. 6.

I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di 
inizio dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della 
data della loro ultimazione. '' .

6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come 
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è  abrogato. Fino 
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma 
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione 
il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come 
modificato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 39

Adeguamento del regolamento edilizio comunale

1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle 
disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni possono 
apportare modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo 
alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune 
secondo le modalità  previste per i regolamenti comunali.

ARTICOLO 40

Disposizioni transitorie sullo sportello unico per l'edilizia
e sulla commissione per la qualità  ambientale architettonica e 
il paesaggio

1. I Comuni istituiscono e rendono operativo lo sportello unico 
per l'edilizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge.

2. Fino alla data di operatività  dello sportello unico per l'edilizia 
la responsabilità  dei procedimenti previsti dalla presente legge 
compete al dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico 
comunale.

3. Fino all'approvazione del RUE ovvero fino all'adeguamento 
del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 39, e 
comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, le funzioni di cui all'art. 3, comma 
1, sono attribuite alle attuali Commissioni edilizie.

ALLEGATO 1:

Allegato
Definizione degli interventi edilizi

Ai fini della presente legge si intendono per:

a) '' interventi di manutenzione ordinaria '' , gli interventi edilizi 
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti;

b) '' interventi di manutenzione straordinaria '' , le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonchè  per realizzare ed integrare i 
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità  immobiliari e non 
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) '' restauro scientifico '' , gli interventi che riguardano le unità  
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto 
urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o 
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la 
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone 
possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti 
alterate, cioè  il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il 
restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione 
filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, 
la conservazione o il ripristino dell'impianto 
distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il 
ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i 
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non 
recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei 
seguenti elementi strutturali:

 - murature portanti sia interne che esterne;

 - solai e volte;

 - scale;

 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue 
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del 
medesimo;

c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari 
essenziali;

d) '' interventi di restauro e risanamento conservativo '' , gli 
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurare la funzionalità  mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni 
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio;

e) '' ripristino tipologico '' , gli interventi che riguardano le unità  
edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è  possibile 
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione 
tipologica originaria individuabile anche in altre unità  edilizie 
dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

 Il tipo di intervento prevede:

e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi 
quali androni, blocchi scale, portici;

e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e 
dei rapporti fra unità  edilizie preesistenti ed aree scoperte quali 
corti, chiostri;

e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, 
quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali 
e particolari elementi di finitura;

f) '' interventi di ristrutturazione edilizia '' , gli interventi rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo 
edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica 
e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonchè  la 
realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la 
revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un 
fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, 
a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie 
per l'adeguamento alla normativa antisismica e per 
l'installazione di impianti tecnologici;

g) '' interventi di nuova costruzione '' , gli interventi di 
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti 
nelle categorie definite alle lettere precedenti. 

Sono comunque da considerarsi tali:

g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, 
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della 
sagoma esistente, fermo restando per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);

g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria 
realizzati da soggetti diversi dal Comune;

g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per 
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato;

g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti 
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione da realizzare sul suolo;

g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di 
strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e 
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee;

g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli 
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio 
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come 
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la 
realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume 
dell'edificio principale;

g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la 
realizzazione di impianti per attività  produttive all'aperto ove 
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato;

h) '' interventi di ristrutturazione urbanistica '' , gli interventi rivolti 
a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro 
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, 
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e 
della rete stradale;

i) '' demolizione '' , gli interventi di demolizione senza 
ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali 
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura 
dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di 
risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde 
privato e a verde pubblico.
 Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili 
incongrui e la esecuzione di opere esterne;

l) '' recupero e risanamento delle aree libere '' , gli interventi che 
riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre 
all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree 
stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere 
incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di 
concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree 
e degli spazi liberi;

m)  significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti 
morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei 
all'attività  edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di 
terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio 
definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e 
quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.