LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 6-04-1998
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 47
del 8 aprile 1998
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4  
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

 

 

ARTICOLO 2

1.   Il   regolamento  edilizio  comunale   determina   le
condizioni  e  i limiti per il recupero a fini  abitativi,
negli  edifici  destinati in prevalenza a  residenza,  dei
sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore  della
presente  legge, fermo restando il rispetto  dei  seguenti
parametri:
a)  l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti
ad  abitazione,  ridotta a m. 2,20 per i  Comuni  inseriti
negli ambiti delle Comunità  Montane ai sensi della L.  R.
19  luglio 1997, n. 22, e di m. 2,20 per i locali  adibiti
a   servizi,   quali   corridoi,   disimpegni,   bagni   e
ripostigli.  L'altezza utile media è  calcolata  dividendo
il  volume utile della parte del sottotetto la cui altezza
superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;
b)  il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore
a 1/16.
2.   Gli  interventi  edilizi  per  il  recupero  a   fini
abitativi  dei  sottotetti devono  avvenire  senza  alcuna
modificazione  delle altezze di colmo e di gronda  nonchè 
delle  linee  di  pendenze  delle  falde.  Il  regolamento
edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde  e
ogni  altra  condizione  per  il  rispetto  degli  aspetti
paesistici,   ambientali   e   monumentali   dell'edificio
oggetto d'intervento.
3.  Il  regolamento  edilizio può   determinare  tipologie
edilizie  per  le  quali è  precluso il  recupero  a  fini
abitativi dei sottotetti.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 22 del 1997

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