LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3-07-1998
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 92
del 7 luglio 1998
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

 

 


TITOLO I
Elaborazione e approvazione del programma di
riqualificazione urbana

ARTICOLO 5

Approvazione del programma di riqualificazione urbana
1.   Le   modalità   di  approvazione  del  programma   di
riqualificazione  urbana  sono  disciplinate   dai   commi
seguenti,  fatto salvo quanto disposto all'art.  9  per  i
programmi  che  usufruiscono dei contributi  regionali  di
cui alla presente legge.
2.  Il  programma di riqualificazione urbana è   approvato
con    deliberazione   del   Consiglio    comunale.    Per
l'approvazione   del   programma   che   riguardi   ambiti
territoriali  assoggettati obbligatoriamente  a  strumenti
attuativi  pubblici  o  privati  trovano  applicazione  le
procedure   previste  rispettivamente   dall'art.   21   o
dall'art.  25  della  L.R. 7 dicembre  1978,  n.  47.  Per
l'approvazione  del programma che non  sia  conforme  agli
strumenti  urbanistici generali o al regolamento  edilizio
trovano  applicazione le modalità  ed  i  limiti  previsti
dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della  L.R.  8
novembre  1988, n. 46, così  come modificato dall'art.  15
della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, ovvero le procedure  per
gli  accordi di programma in variante, di cui all'art.  14
della L.R. 6/95.
3.  Le  norme  di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  ai
programmi  di  riqualificazione urbana approvati  in  data
precedente  all'entrata in vigore  della  presente  legge.
Tali programmi sono attuati con le modalità  previste  dal
P.R.G.
4.    L'atto    di    approvazione   del   programma    di
riqualificazione  urbana  comporta  la  dichiarazione   di
pubblica    utilità    delle   opere   e   l'urgenza    ed
indifferibilità   dei  lavori  anche  per  le   aree   non
interessate   da   opere  pubbliche   e   deve   contenere
l'indicazione  dei  termini di inizio ed  ultimazione  dei
lavori  e delle espropriazioni. Entro trenta giorni  dalla
sua   esecutività   l'atto  di  approvazione  deve  essere
pubblicato  all'albo  pretorio del  Comune  e  notificato,
nelle  forme degli atti processuali civili, ai proprietari
degli    immobili    interessati    dal    programma    di
riqualificazione  urbana.  L'atto  di  approvazione   deve
essere altresì  pubblicato sul Bollettino ufficiale  della
Regione.
5.  Qualora  i proprietari degli immobili non  partecipino
all'intervento  di  riqualificazione nelle  forme  di  cui
all'art.  3,  il  Comune  può   avviare  l'espropriazione,
provvedendo  alla  assegnazione  degli  immobili   secondo
quanto   previsto   dal   programma  di   riqualificazione
approvato.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 25
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 21
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 46 del 1988 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 14