LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 24-03-2000
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 52
del 24 marzo 2000
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  
Allegato 1:
Allegato  
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

 

 


CAPO II
NORME FINALI

ARTICOLO 46

Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive

1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le 
altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L. 8 
novembre 1938, n. 1908, e’ rilasciata dai Comuni unitamente al 
provvedimento di concessione edilizia.

2. Sono delegati alle Province:
a) gli interventi in via sostitutiva, di cui al comma 8 dell'art. 7, 
al comma 5 dell’art. 9 e al comma 8 dell'art. 18 della Legge n. 47 del 
1985;
b) le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della Legge n. 1150 del 1942;
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad 
acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 
398 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 493 del 
1993, come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad 
acta di cui al comma 5 dell’art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n. 
136.


 

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ARTICOLO 52

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate 
le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della L.R. 24 
marzo 1975, n. 18, recante: <<Riordinamento delle funzioni 
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di 
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche’ di 
viabilita’, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, 
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di 
espropriazioni per pubblica utilita’>>;
b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante: 
<<Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in 
materia urbanistica - Norme in materia ambientale>>;
c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10. recante: <<Interpretazione autentica di 
disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme 
provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e 
modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 
1975, n. 18>>;
d) L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, recante: <<Programmi pluriennali di 
attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge 28 gennaio 
1977, n. 10>>;
e) L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, recante: <<Modifica alla legge 
regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per 
espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica 
utilita’>>;
f) L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, recante: <<Norme sul riordino 
istituzionale>>;
g) L.R. 13 novembre 1984, n. 50, recante: <<Interpretazione autentica 
dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla L.R. 
29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma, della medesima 
legge nonche’ dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma, della L.R. 27 
febbraio 1984, n. 6>>;
h) L.R. 6 maggio 1985, n. 20, recante: <<Primi adempimenti regionali 
in materia di controllo dell'attivita’ urbanistico edilizia. Sanzioni, 
recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli 
29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47>>.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate 
le seguenti leggi regionali, fatto salvo quanto disposto dagli 
articoli 41 e 42:
a) L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recante: <<Disposizioni in materia di 
programmazione e pianificazione territoriale>>;
b) L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, recante: <<Promozione della 
strumentazione urbanistica generale comunale, di Piani Regolatori 
sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali>>;
c) L.R. 6 settembre 1993, n. 31, recante: <<Procedimento di 
approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche 
alla cartografia del piano territoriale paesistico regionale.>>.

3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltre abrogate le 
seguenti disposizioni:
a) L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante: <<Tutela ed uso del 
territorio>>, ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54;
b) L.R. 29 marzo 1980, n. 23, recante: <<Norme per l'acceleramento 
delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonche’ norme 
modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 
12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 
1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47, 13 marzo 1979, n. 7>>, 
ad eccezione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5 
dell'art. 55 e dell'art. 60;
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46, recante: <<Disposizioni integrative in 
materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche>>, 
ad eccezione degli artt. 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6; 
d) L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante: <<Norme in materia di 
programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla 
legislazione urbanistica ed edilizia>>, ad eccezione del comma 2 
dell’art. 10 e degli artt. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono infine 
soppresse:
a) al comma 6 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28, recante: 
<<Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in 
Emilia-Romagna>>, le seguenti parole: <<che vi provvede sentito il 
parere della prima Sezione del Comitato consultivo regionale di cui 
alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in 
materia di urbanistica>>;
b) al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante: 
<<Norme in materia di regolamenti edilizi comunali>> , le seguenti 
parole: <<sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione, e>>;
c) al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante: 
<<Norme in materia di regolamenti edilizi comunali>>, le seguenti 
parole: <<sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione.>>;
d) al comma 2, lettera a), punto 2, dell’art. 4 della L.R. 12 aprile 
1995, n. 33, recante: <<Delimitazione territoriale dell’area 
metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni>>, le seguenti 
parole: <<, approvando gli strumenti stessi>>.

 

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Formula Finale:

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 marzo 2000 VASCO ERRANI


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