LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-03-1980
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME PER L' ACCELERAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI, NONCHE' NORME
MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE
LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N.
12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978
N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978
N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO
1979 N. 7

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 48
del 2 aprile 1980
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 42 del 1980
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 


TITOLO I
ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE
E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI
31 GENNAIO 1975 N. 12, 12 GENNAIO 1978 N. 2
E 7 DICEMBRE 1978 N. 47

ARTICOLO 46

 L' art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47,
è  sostituito dal seguente:
 << Art. 54
 Deroghe
 Il regolamento edilizio può  dettare disposizioni che
consentano al Sindaco, previo nulla - osta del Consiglio
comunale, di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle
norme di regolamento edilizio e di attuazione del Piano
Regolatore Generale purchè  le relative scelte non comportino
modifiche al piano territoriale di coordinamento
comprensoriale e semprechè  riguardino edifici ed impianti
pubblici.  Ai fini del presente comma si intende
edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di
interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti
dall' amministrazione pubblica.
  Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089. >>

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 54

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ARTICOLO 49

 All' art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - il primo comma è  sostituito dal seguente:
  << Il Consiglio comunale istituisce una commissione
edilizia anche indipendentemente dalle modifiche del
regolamento edilizio di cui al successivo articolo 62.  Tale
commissione è  l' organo consultivo del comune nel settore
urbanistico ed edilizio in genere ed in particolare per gli
strumenti urbanistici indicati nella presente legge, la cui
approvazione è  attribuita al comune, e per il rilascio delle
concessioni. >>;
  - l' ultimo comma è  sostituito dal seguente:
  << I Consiglieri comunali possono partecipare ai lavori
della commissione senza diritto di voto e con le modalità 
stabilite dal Consiglio comunale >>;
  - dopo l' ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
  << Il Consiglio comunale, con propria deliberazione
stabilisce quali opere non sono soggette al parere della
commissione edilizia tenuto conto della loro modesta
incidenza urbanistica ed ambientale.  In tal caso il
Sindaco si avvale del parere dell' ufficio tecnico comunale.
  I Comuni sono tenuti a costituire le commissioni
edilizie previste dalla presente legge entro il 30 dicembre
1980. >>

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 60

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ARTICOLO 51

 L' art. 62 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47,
è  sostituito dal seguente:
 << Art. 62
 Regolamenti edilizi
 Tutti i comuni devono adeguare, entro il 31 dicembre
1980, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni
della presente legge volte a disciplinare l' attività  edilizia.
  Tale regolamento viene approvato dal competente
organo comprensoriale entro tre mesi dalla data del
ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva
comprensoriale. >>

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 62

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