LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-03-1980
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 46 L' art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente: << Art. 54 Deroghe Il regolamento edilizio può dettare disposizioni che consentano al Sindaco, previo nulla - osta del Consiglio comunale, di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del Piano Regolatore Generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e semprechè riguardino edifici ed impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall' amministrazione pubblica. Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089. >>
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ARTICOLO 49 All' art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: - il primo comma è sostituito dal seguente: << Il Consiglio comunale istituisce una commissione edilizia anche indipendentemente dalle modifiche del regolamento edilizio di cui al successivo articolo 62. Tale commissione è l' organo consultivo del comune nel settore urbanistico ed edilizio in genere ed in particolare per gli strumenti urbanistici indicati nella presente legge, la cui approvazione è attribuita al comune, e per il rilascio delle concessioni. >>; - l' ultimo comma è sostituito dal seguente: << I Consiglieri comunali possono partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto e con le modalità stabilite dal Consiglio comunale >>; - dopo l' ultimo comma sono aggiunti i seguenti: << Il Consiglio comunale, con propria deliberazione stabilisce quali opere non sono soggette al parere della commissione edilizia tenuto conto della loro modesta incidenza urbanistica ed ambientale. In tal caso il Sindaco si avvale del parere dell' ufficio tecnico comunale. I Comuni sono tenuti a costituire le commissioni edilizie previste dalla presente legge entro il 30 dicembre 1980. >>
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ARTICOLO 51 L' art. 62 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente: << Art. 62 Regolamenti edilizi Tutti i comuni devono adeguare, entro il 31 dicembre 1980, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l' attività edilizia. Tale regolamento viene approvato dal competente organo comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale. >>
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