LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 26-04-1990
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 37
del 30 aprile 1990

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

 Finalità 
 1.  La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento
dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali
e ad accelerare l' esame delle domande di concessione e
di autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni
su procedure, adempimenti, compiti e responsabilità ,
nonchè  sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo
edilizio, in attuazione dell' art. 25, comma primo,
lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni.
  2.  Scopo della presente legge è  di garantire livelli di qualità 
reale delle opere edilizie e renderle fruibili a tutti i cittadini
ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e delle altre
disposizioni in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, attraverso:
  a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente
uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti l' informazione
sui livelli di qualità  delle opere edilizie e
facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;
  b) l' obbligatorietà  della formulazione di tali normative
mediante prescrizioni esigenziali - prestazionali, che
propongano più  obiettivi da raggiungere che risultati
da imitare, rendendo più  flessibilr la progettazione e
sostanziali i controlli;
  c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali
e produttivi mediante l' esplicitazione dei
compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo
edilizio.

ARTICOLO 2

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 25

ARTICOLO 3

 Incentivi ai Comuni
 1.  Nell' intento di favorire l' adeguamento dei Regolamenti
edilizi comunali alle norme della presente legge, la
Regione approva con deliberazione del Consiglio regionale
un apposito programma di contributi ai Comuni.
  2.  L' erogazione dei contributi è  subordinata alla presentazione
della delibera comunale che approva il programma
dei lavori per la redazione del Regolamento edilizio.
  3.  La Regione promuove la formazione e l' aggiornamento
professionale di personale tecnico:
  a) per l' applicazione delle metodologie e delle procedure
di controllo previste dalla presente legge;
  b) per l' applicazione delle norme di cui alla Legge 13/ 89 e
delle altre disposizioni in materia di eliminazione di
barriere architettoniche.

ARTICOLO 4

 Oggetto
 1.  Oggetto del Regolamento edilizio sono le opere edilizie
ed i processi di intervento.
  2.  Ai fini della presente legge:
  a) per opera edilizia di intende il risultato di un' attività  di
costruzione, o di modificazione fisica, relativa a qualsiasi
immobile o insieme di immobili;
  b) per processo di intervento si intende ogni successione
di operazioni, tra loro correlate temporalmente e organizzativamente,
finalizzate alla realizzazione o alla
modificazione fisica o funzionale degli immobili;
  c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati,
che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.

ARTICOLO 5

 Obiettivi
 1.  Il Regolamento edilizio ha per obiettivi:
  a) l' indirizzo e il controllo della qualità  edilizia attaverso
la definizione dei livelli minimi di prestazione delle
opere edilizie nonchè  delle modalità  di verifica degli
stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad
opera costruita;
  b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto
urbano ed ambientale.

ARTICOLO 6

 Contenuti
 1.  Il Regolamento edilizio deve contenere le normative
attinenti alle attività  di costruzione e di trasformazione
fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza
dell' ente locale, ivi comprese le norme igieniche di interesse
edilizio, così  come indicato dall' art. 33, primo comma,
punto 9) della Legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  2.  In particolare il Regolamento edilizio definisce:
  a) il procedimento per il rilascio delle concessioni, delle
autorizzazioni, del certificato d' uso, del parere preventivo,
del certificato di conformità  edilizia, le competenze
del Comune e della Commissione edilizia e le responsabilità 
degli operatori della progettazione e della
costruzioine;
  b) i termini, le modalità  di adempimento delle prescrizioni
sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del
Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare
alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la
completezza del procedimento di cui alla precedente
lettera a);
  c) i requisiti, cui devono rispondere i manufattu edilizi,
indicati dall' art. 11, e la determinazione dei metodi di
verifica e di controllo;
  d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva prevista
dall' art. 9 e le modalità  per la sua redazione, conservazione
e aggiornamento;
  e) la composizione e il funzionamento delle Commissione
edilizia comunale.

ARTICOLO 7

 Certificato d' uso
 1.  L' avente titolo al rilascio della concessione e della
autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il
preventivo rilascio del certificato d' uso, indicante ogni
vincolo o prescrizione riguardanti l' immobile interessato,
contenuti in leggi, piani o regolamenti.
  2.  La richiesta del certificato d' uso è  obbligatoria per gli
interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia
o urbanistica.  Il Regolamento edilizio indica gli ulteriori
tipi di intervento per i quali si ritiene obbligatorio il certificato
d' uso.
  3.  Il Comune ha l' obbligo di rilasciare il certificato
d' uso sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  4.  Il certificato d' uso conserva validità  per un anno dalla
data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni
della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.
  5.  Nei casi in cui la richiesta del certificato d' uso è 
obbligatoria, trascorso inutilmente il termine di cui al comma
3, la domanda di intervento potrà  essere comunque
presentata.

ARTICOLO 8

 Parere preventivo
 1.  I soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione
e della autorizzazione edilizia, prima della presentazione
della domanda possono richiedere al Sindaco un parere
preventivo su uno schema preliminare di progetto.
  2.  Tale richiesta ha lo scopo di rendere note, preliminarmente
all' esecuzione del progetto definitivo, eventuali
condizioni relativamente agli aspetti formali, architettonici
e di inserimento nel contesto urbano dell' opera edilizia
da eseguire, laddove questi possano assumere rilevanza
per le caratteristiche, la consistenza e la localizzazione
dell' opera stessa.
  3.  Nel Regolamento edilizio sono definite le modalità  di
redazione del progetto preliminare e gli elaborati da cui
deve essere composto e vanno altresì  indicati i tipi di opere
edilizie per le quali sia raccomandata la redazione di un
progetto preliminare.
  4.  Il parere preventivo è  rilasciato dal Sindaco su conforme
parere della Commissione edilizia.  Le valutazioni
espresse con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali
generali definite dallo schema preliminare sugli
aspetti indicati al comma 2, vincolano il Comune nel successivo
esame del progetto definitivo.
  5.  Il parere è  rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 25

ARTICOLO 10

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 16

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 23

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 40 del 1995 Articolo 4

ARTICOLO 11

 Prescrizioni tecniche
 1.  Le opere edilizie devono rispondere:
  a) a prescrizioni non riconducibili a parametri oggettivi e
misurabili, relative alla qualità  formale e compositiva
dell' opera e al suo inserimento nel contesto urbano ed
ambientale, di cui all' art. 12;
  b) a requisiti esprimibili secondo parametri oggettivi e
misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza,
igiene e fruibilità  degli utilizzatori, di cui all' art. 13.

ARTICOLO 12

 Prescrizioni relative
alla qualità  formale e compositiva dell' opera edilizia
 1.  La qualità  formale e compositiva dell' opera è  verificata,
con le modalità  definite nel Regolamento edilizio comunale,
dalla Commissione edilizia in relazione alla propria
dichiarazione di indirizzi, di cui all' art. 15.
  2.  Allo stesso modo la Commissione edilizia valuta l' inserimento
dell' opera nel contesto urbano ed ambientale,
tenendo conto delle prescrizioni contenute in programmi
o piani riguardanti ad esempio il colore, l' arredo urbano
ed il verde, ove previsti dal regolamento edilizio comunale.

ARTICOLO 13

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 24

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 25

ARTICOLO 14

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 25

ARTICOLO 15

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 25

ARTICOLO 16

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1995 Articolo 25

ARTICOLO 17

 Copertura finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti da quanto previsto dall' art. 3
della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte
con l' istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa
del bilancio regionale che verrà  dotato della necessaria
disponibilità  in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma
dell' art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

ARTICOLO 18

 Abrogazione e modifica di precedenti disposizioni
 1.  Gli articoli 50, 60 e 62 della LR 7 dicembre 1978,
n. 47 e successive modificazioni sono abrogati.
  1.  Gli articoli 50, 60 e 62 della LR 7 dicembre 1978,
n. 47 e successive modificazioni sono abrogati.

 1.  Gli articoli 50, 60 e 62 della LR 7 dicembre 1978,
n. 47 e successive modificazioni sono abrogati.
OMISSIS
 2. La lettera h) dell' art. 19, primo comma, della L. R. 4
maggio 1982, n. 19, è  sostituita con la seguente:
 << h) l' esame preventivo, sotto il profilo sanitario e
igienico - ambientale, dei piani regolatori e degli altri
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti
di insediamenti industriali, di ristrutturazione,
modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertare
la compatibilità  con la tutela dell' ambiente e la
difesa della salute dei lavoratori, secondo le modalità 
previste dall' art. 9, primo comma, della LR 22 ottobre
1979, n. 33, nonchè  la vigilanza sulle condizioni
igieniche degli edifici e dell' abitato.  Tale esame deve
essere effetuato nel termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione dell' atto: trascorsi i quali si intende
espressa una valutazione positiva. >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 26 aprile 1990

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 50

ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 60

ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 62

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 19 del 1982 Articolo 19

 

TITOLO DEDOTTO
 Requisiti tecnici delle opere edilizie.

Le Leggi Regionali