LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 26-04-1990
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
ARTICOLO 1 |
Finalità 1. La presente legge detta norme atte a garantire il coordinamento dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali e ad accelerare l' esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su procedure, adempimenti, compiti e responsabilità , nonchè sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo edilizio, in attuazione dell' art. 25, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni. 2. Scopo della presente legge è di garantire livelli di qualità reale delle opere edilizie e renderle fruibili a tutti i cittadini ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e delle altre disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso: a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti l' informazione sui livelli di qualità delle opere edilizie e facilitare il compito degli operatori del processo edilizio; b) l' obbligatorietà della formulazione di tali normative mediante prescrizioni esigenziali - prestazionali, che propongano più obiettivi da raggiungere che risultati da imitare, rendendo più flessibilr la progettazione e sostanziali i controlli; c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali e produttivi mediante l' esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio. |
ARTICOLO 2 |
Riferimenti Normativi PASSIVI |
TESTO MODIFICATO da: |
ARTICOLO 3 |
Incentivi ai Comuni 1. Nell' intento di favorire l' adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge, la Regione approva con deliberazione del Consiglio regionale un apposito programma di contributi ai Comuni. 2. L' erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della delibera comunale che approva il programma dei lavori per la redazione del Regolamento edilizio. 3. La Regione promuove la formazione e l' aggiornamento professionale di personale tecnico: a) per l' applicazione delle metodologie e delle procedure di controllo previste dalla presente legge; b) per l' applicazione delle norme di cui alla Legge 13/ 89 e delle altre disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche. |
ARTICOLO 4 |
Oggetto 1. Oggetto del Regolamento edilizio sono le opere edilizie ed i processi di intervento. 2. Ai fini della presente legge: a) per opera edilizia di intende il risultato di un' attività di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a qualsiasi immobile o insieme di immobili; b) per processo di intervento si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente e organizzativamente, finalizzate alla realizzazione o alla modificazione fisica o funzionale degli immobili; c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento. |
ARTICOLO 5 |
Obiettivi 1. Il Regolamento edilizio ha per obiettivi: a) l' indirizzo e il controllo della qualità edilizia attaverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonchè delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera costruita; b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale. |
ARTICOLO 6 |
Contenuti 1. Il Regolamento edilizio deve contenere le normative attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza dell' ente locale, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall' art. 33, primo comma, punto 9) della Legge 17 agosto 1942, n. 1150. 2. In particolare il Regolamento edilizio definisce: a) il procedimento per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, del certificato d' uso, del parere preventivo, del certificato di conformità edilizia, le competenze del Comune e della Commissione edilizia e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzioine; b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente lettera a); c) i requisiti, cui devono rispondere i manufattu edilizi, indicati dall' art. 11, e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo; d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva prevista dall' art. 9 e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento; e) la composizione e il funzionamento delle Commissione edilizia comunale. |
ARTICOLO 7 |
Certificato d' uso 1. L' avente titolo al rilascio della concessione e della autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il preventivo rilascio del certificato d' uso, indicante ogni vincolo o prescrizione riguardanti l' immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti. 2. La richiesta del certificato d' uso è obbligatoria per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia o urbanistica. Il Regolamento edilizio indica gli ulteriori tipi di intervento per i quali si ritiene obbligatorio il certificato d' uso. 3. Il Comune ha l' obbligo di rilasciare il certificato d' uso sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Il certificato d' uso conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti. 5. Nei casi in cui la richiesta del certificato d' uso è obbligatoria, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la domanda di intervento potrà essere comunque presentata. |
ARTICOLO 8 |
Parere preventivo 1. I soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione e della autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda possono richiedere al Sindaco un parere preventivo su uno schema preliminare di progetto. 2. Tale richiesta ha lo scopo di rendere note, preliminarmente all' esecuzione del progetto definitivo, eventuali condizioni relativamente agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano dell' opera edilizia da eseguire, laddove questi possano assumere rilevanza per le caratteristiche, la consistenza e la localizzazione dell' opera stessa. 3. Nel Regolamento edilizio sono definite le modalità di redazione del progetto preliminare e gli elaborati da cui deve essere composto e vanno altresì indicati i tipi di opere edilizie per le quali sia raccomandata la redazione di un progetto preliminare. 4. Il parere preventivo è rilasciato dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia. Le valutazioni espresse con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali generali definite dallo schema preliminare sugli aspetti indicati al comma 2, vincolano il Comune nel successivo esame del progetto definitivo. 5. Il parere è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. |
ARTICOLO 9 |
Riferimenti Normativi PASSIVI |
TESTO MODIFICATO da: |
ARTICOLO 10 |
Riferimenti Normativi PASSIVI |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: |
TESTO MODIFICATO da: |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: |
ARTICOLO 11 |
Prescrizioni tecniche 1. Le opere edilizie devono rispondere: a) a prescrizioni non riconducibili a parametri oggettivi e misurabili, relative alla qualità formale e compositiva dell' opera e al suo inserimento nel contesto urbano ed ambientale, di cui all' art. 12; b) a requisiti esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori, di cui all' art. 13. |
ARTICOLO 12 |
Prescrizioni relative alla qualità formale e compositiva dell' opera edilizia 1. La qualità formale e compositiva dell' opera è verificata, con le modalità definite nel Regolamento edilizio comunale, dalla Commissione edilizia in relazione alla propria dichiarazione di indirizzi, di cui all' art. 15. 2. Allo stesso modo la Commissione edilizia valuta l' inserimento dell' opera nel contesto urbano ed ambientale, tenendo conto delle prescrizioni contenute in programmi o piani riguardanti ad esempio il colore, l' arredo urbano ed il verde, ove previsti dal regolamento edilizio comunale. |
ARTICOLO 13 |
Riferimenti Normativi PASSIVI |
TESTO MODIFICATO da: |
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: |
ARTICOLO 14 |
Riferimenti Normativi PASSIVI |
RIFERIMENTO AB: |
ARTICOLO 15 |
Riferimenti Normativi PASSIVI |
TESTO MODIFICATO da: |
ARTICOLO 16 |
Riferimenti Normativi PASSIVI |
TESTO MODIFICATO da: |
ARTICOLO 17 |
Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall' art. 3 della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l' istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma dell' art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31. |
ARTICOLO 18 |
Abrogazione e modifica di precedenti disposizioni 1. Gli articoli 50, 60 e 62 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni sono abrogati. 1. Gli articoli 50, 60 e 62 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni sono abrogati. 1. Gli articoli 50, 60 e 62 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni sono abrogati. OMISSIS 2. La lettera h) dell' art. 19, primo comma, della L. R. 4 maggio 1982, n. 19, è sostituita con la seguente: << h) l' esame preventivo, sotto il profilo sanitario e igienico - ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di insediamenti industriali, di ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertare la compatibilità con la tutela dell' ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall' art. 9, primo comma, della LR 22 ottobre 1979, n. 33, nonchè la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell' abitato. Tale esame deve essere effetuato nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell' atto: trascorsi i quali si intende espressa una valutazione positiva. >>. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 26 aprile 1990 |
Riferimenti Normativi ATTIVI |
ABROGAZIONE: |
ABROGAZIONE: |
ABROGAZIONE: |
MODIFICA TESTUALE: |
TITOLO DEDOTTO Requisiti tecnici delle opere edilizie. |