Leggi Regionali

Testo coordinato legge 0033 del 1990

Bollettino Ufficiale n. 37 del 30.4.1990

Legge regionale 26 aprile 1990, n. 33

NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta norme atte a garantire il

coordinamento dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali

e ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di

autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su

procedure, adempimenti, compiti e responsabilità, nonchè

sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo

edilizio, in attuazione dell'art. 25, comma primo, lettera

b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive

modificazioni.

2. Scopo della presente legge è di garantire livelli di

qualità reale delle opere edilizie e renderle fruibili a

tutti i cittadini ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13

e delle altre disposizioni in materia di abbattimento delle

barriere architettoniche, attraverso:

a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente

uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti

l'informazione sui livelli di qualita' delle opere edilizie e

facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;

b) l'obbligatorietà della formulazione di tali normative

mediante prescrizioni esigenziali-prestazionali, che

propongano più obiettivi da raggiungere che risultati da

imitare, rendendo più flessibile la progettazione e

sostanziali i controlli;

c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici,

professionali e produttivi mediante l'esplicitazione dei

compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo

edilizio.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 2

(sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 25 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6)

Schema di regolamento edilizio tipo

1.** La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo

regionale, I Sezione, e previo parere della Commissione

consiliare competente, approva lo schema di regolamento

edilizio tipo per i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la

Commissione consiliare non si esprime entro trenta giorni dal

ricevimento, il parere si intende espresso in termini

positivi**.

2. Le successive modificazioni ed integrazioni dello schema

di Regolamento edilizio tipo saranno approvate dalla Giunta

regionale, sentito il Comitato consultivo regionale - I

sezione.

3. Le disposizioni contenute nello schema di Regolamento

edilizio tipo costituiscono indicazioni generali ai fini

dell'attuazione della presente legge, **salvo quelle relative

ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni

vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del

Regolamento edilizio comunale**.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 3

Incentivi ai Comuni

1. Nell'intento di favorire l'adeguamento dei Regolamenti

edilizi comunali alle norme della presente legge, la Regione

approva con deliberazione del Consiglio regionale un apposito

programma di contributi ai Comuni.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla

presentazione della delibera comunale che approva il

programma dei lavori per la redazione del Regolamento

edilizio.

3. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento

professionale di personale tecnico:

a) per l'applicazione delle metodologie e delle procedure di

controllo previste dalla presente legge;

b) per l'applicazione delle norme di cui alla Legge 13/89 e

delle altre disposizioni in materia di eliminazione di

barriere architettoniche.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo I

Principi generali

Art. 4

Oggetto

1. Oggetto del Regolamento edilizio sono le opere edilizie ed

i processi di intervento.

2. Ai fini della presente legge:

a) per opera edilizia di intende il risultato di un'attività

di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a

qualsiasi immobile o insieme di immobili;

b) per processo di intervento si intende ogni successione di

operazioni, tra loro correlate temporalmente e

organizzativamente, finalizzate alla realizzazione o alla

modificazione fisica o funzionale degli immobili;

c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati,

che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo I

Principi generali

Art. 5

Obiettivi

1. Il Regolamento edilizio ha per obiettivi:

a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia

attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione

delle opere edilizie nonchè delle modalità di verifica degli

stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera

costruita;

b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto

urbano ed ambientale.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo I

Principi generali

Art. 6

Contenuti

1. Il Regolamento edilizio deve contenere le normative

attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione

fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza

dell'ente locale, ivi comprese le norme igieniche di

interesse edilizio, così come indicato dall'art. 33, primo

comma, punto 9) della Legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. In particolare il Regolamento edilizio definisce:

a) il procedimento per il rilascio delle concessioni, delle

autorizzazioni, del certificato d'uso, del parere preventivo,

del certificato di conformità edilizia, le competenze del

Comune e della Commissione edilizia e le responsabilità degli

operatori della progettazione e della costruzione;

b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni

sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del

Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle

domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza

del procedimento di cui alla precedente lettera a);

c) i requisiti, cui devono rispondere i manufatti edilizi,

indicati dall'art. 11, e la determinazione dei metodi di

verifica e di controllo;

d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva

prevista dall'art. 9 e le modalità per la sua redazione,

conservazione e aggiornamento;

e) la composizione e il funzionamento della Commissione

edilizia comunale.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 7

Certificato d'uso

1. L'avente titolo al rilascio della concessione e della

autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il

preventivo rilascio del certificato d'uso, indicante ogni

vincolo o prescrizione riguardanti l'immobile interessato,

contenuti in leggi, piani o regolamenti.

2. La richiesta del certificato d'uso è obbligatoria per gli

interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia o

urbanistica. Il Regolamento edilizio indica gli ulteriori

tipi di intervento per i quali si ritiene obbligatorio il

certificato d'uso.

3. Il Comune ha l'obbligo di rilasciare il certificato d'uso

entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il certificato d'uso conserva validità per un anno dalla

data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni

della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.

5. Nei casi in cui la richiesta del certificato d'uso è

obbligatoria, trascorso inutilmente il termine di cui al

comma 3, la domanda di intervento potrà essere comunque

presentata.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 8

Parere preventivo

1. I soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione

e della autorizzazione edilizia, prima della presentazione

della domanda possono richiedere al Sindaco un parere

preventivo su uno schema preliminare di progetto.

2. Tale richiesta ha lo scopo di rendere note,

preliminarmente all'esecuzione del progetto definitivo,

eventuali condizioni relativamente agli aspetti formali,

architettonici e di inserimento nel contesto urbano

dell'opera edilizia da eseguire, laddove questi possano

assumere rilevanza per le caratteristiche, la consistenza o

la localizzazione dell'opera stessa.

3. Nel Regolamento edilizio sono definite le modalità di

redazione del progetto preliminare e gli elaborati da cui

deve essere composto e vanno altresì indicati i tipi di opere

edilizie per le quali sia raccomandata la redazione di un

progetto preliminare.

4. Il parere preventivo è rilasciato dal Sindaco su conforme

parere della Commissione edilizia. Le valutazioni espresse

con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali

generali definite dallo schema preliminare sugli aspetti

indicati al comma 2, vincolano il Comune nel successivo esame

del progetto definitivo.

5. Il parere è rilasciato entro sessanta giorni dalla

richiesta.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 9

(sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

Scheda tecnica descrittiva

1.** Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di

una scheda tecnica descrittiva , articolata per le diverse

unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono

riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta

individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali,

le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e

raccomandati, nonchè gli estremi dei provvedimenti comunali

relativi allo stesso. In particolare, per gli immobili

destinati ad attività di cui all'art. 13, comma 6, come

modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli

elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e

di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso**.

2. La scheda tecnica deve altresì contenere la dichiarazione

che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in

corso d'opera e finali, prescritti dal Regolamento edilizio e

che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato e

alle varianti autorizzate.

3. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio

del certificato di conformità edilizia di cui all'articolo

10.

4. La scheda, predisposta e gestita secondo schemi, modalità

e forme definite dal Regolamento edilizio, è compilata ed

aggiornata, anche per gli effetti di cui all'art. 481 del

codice penale, a cura di tecnici abilitati incaricati dal

proprietario o dai soggetti aventi titolo all'intervento

edilizio.

5. Copia della scheda è conservata a cura del Comune ed è

rilasciata, a richiesta dei soggetti aventi titolo, per

essere allegata agli atti di trasferimento di proprietà

dell'opera edilizia o di costituzione su di essa di diritti

reali di godimento.

6. I dati contenuti nella scheda sono definiti tenendo conto

anche della necessità di porre la base di un'anagrafe

qualitativa del patrimonio edilizio, come parte di un più

ampio sistema informativo territoriale.

7. Sulla scheda il Comune svolge le opportune verifiche

formali.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 10

(sostituito comma 3 da art. 23 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

Certificato di conformità edilizia

1. Il certificato di conformità edilizia attesta che l'opera

edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal

punto di vista dimensionale, prestazionale e delle

prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di

abitabilità o usabilità, di cui all'art. 221 del TU delle

leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.

**3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità

edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati

alla sola verifica della rispondenza della stessa agli

elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il

Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine

di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina è

affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti

gli ordini professionali.

3 bis. I controlli sono effettuati entro il termine

perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della

scheda tecnica descrittiva, di cui all'art. 9 della presente

legge come modificato, nonchè del certificato di collaudo e

della copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione

al catasto dell'immobile con l'attestazione dell'avvenuta

presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22 aprile

1994, n. 425.

3 ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla

presentazione della documentazione, il responsabile del

procedimento può richiedere, per una sola volta,

l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la

regolarizzazione della stessa. Il termine di sessanta giorni

di cui al comma 3 bis riprende a decorrere per intero dalla

data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della

loro regolarizzazione.

3 quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al

comma 3 entro il termine di sessanta giorni, il certificato

di conformità edilizia è rilasciato, nei dieci giorni

successivi, mediante convalida della dichiarazione di

conformità resa dal professionista in sede di presentazione

della scheda tecnica descrittiva. In caso di mancata

convalida nel termine appena indicato la scheda tecnica

descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al

Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.

3 quinquies. Le opere eseguite, per le quali il certificato

di conformità edilizia è stato rilasciato mediante convalida

della dichiarazione di conformità, sono sottoposte a verifica

a campione nei dodici mesi successivi al rilascio.

3 sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali

opere debbano essere sottoposte a controllo preventivo al

fine del rilascio della conformità edilizia, prevedendo tra

queste gli interventi riguardanti gli insediamenti destinati

ad attività industriali e ad altre attività produttive,

caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente,

di cui all'art. 13, comma 6, della presente legge, come

sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi di scelta

dei campioni per le verifiche di cui al comma 3 ter.**

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 11

Prescrizioni tecniche

1. Le opere edilizie devono rispondere:

a) a prescrizioni non riconducibili a parametri oggettivi e

misurabili, relative alla qualità formale e compositiva

dell'opera e al suo inserimento nel contesto urbano ed

ambientale, di cui all'art. 12;

b) a requisiti esprimibili secondo parametri oggettivi e

misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene

e fruibilità degli utilizzatori, di cui all'art. 13.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 12

Prescrizioni relative alla qualità formale e compositiva

dell'opera edilizia

1. La qualità formale e compositiva dell'opera è verificata,

con le modalità definite nel Regolamento edilizio comunale,

dalla Commissione edilizia in relazione alla propria

dichiarazione di indirizzi, di cui all'art. 15.

2. Allo stesso modo la Commissione edilizia valuta

l'inserimento dell'opera nel contesto urbano ed ambientale,

tenendo conto delle prescrizioni contenute in programmi o

piani riguardanti ad esempio il colore, l'arredo urbano ed il

verde, ove previsti dal regolamento edilizio comunale.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 13

(sostituito da art. 24 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

Requisiti tecnici delle opere edilizie

**1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai

sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati

dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1

dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi:

a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il

territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e

la salute degli utenti;

b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire

una più elevata qualità delle opere edilizie.

2. Il Regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti

tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto

disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.

3. Il Regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i

requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento

edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti

raccomandati, purchè non in contrasto con quelli cogenti.

4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei

certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto

dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio

comunale e non può essere subordinato al controllo di

requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività

insediabili.

5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il

rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti

strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio

interessate dall'intervento.

6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e

ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da

significative interazioni con l'ambiente, attività definite

con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì

subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla

normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi

di vita e di lavoro, nonchè di quelli connessi alle eventuali

prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla

lettera h), comma primo, dell'art. 19 della L.R. 4 maggio

1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente

legge.

7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale

sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a

materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali

obbligatorie.

8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la

formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:

a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze

da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie

interessate dal requisito stesso;

b) le specifiche di prestazione che sono articolate in

livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su

criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature,

conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi

possono essere relazionati alla destinazione d'uso prevista

ed al fatto che l'intervento interessi o meno il patrimonio

edilizio esistente.

9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale

contiene la formulazione completa del livello minimo di

soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali

sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed

apparecchiature conosciuti e disponibili.

10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati

dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del

loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d'uso

effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una

procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la

specifica di prestazione può prevedere il soddisfacimento del

requisito tramite:

a) la certificazione di qualità di materiali e componenti,

effettuata secondo le modalità previste dalle normative

nazionali ed europee vigenti in materia;

b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di

simulazione matematica consolidati e riconosciuti per

l'effettuazione di verifiche indirette;

c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia

possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b),

giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e

tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati

dalla buona tecnica, nonchè del controllo di qualità sui

materiali e componenti.**

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 14

(abrogato da art. 25 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

Modalità di controllo

**abrogato**

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 15

(modificato comma 6 da art. 25 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

Commissione edilizia comunale

1. La Commissione edilizia è l'organo consultivo del Comune

nel settore urbanistico ed edilizio. Essa esprime pareri in

tutti i casi previsti da leggi o dal Regolamento edilizio

comunale.

2. Il Regolamento edilizio comunale disciplina la

composizione, il funzionamento, le articolazioni e le

integrazioni della Commissione edilizia sulla base dei

principi indicati nel presente articolo, fatte salve le

disposizioni contenute nelle leggi vigenti, riguardanti le

integrazioni della Commissione edilizia comunale in materia

di zone agricole e di bellezze naturali.

3. La nomina della Commissione edilizia è di competenza del

Consiglio comunale. Essa è presieduta dal Sindaco o da un

Assessore da questi delegato ed è composta da un numero di

membri, non inferiore a cinque e non superiore a dodici,

rappresentativi delle categorie professionali della

progettazione, nonchè da esperti in urbanistica, arte, storia

e in tutela dell'ambiente.

4. Non possono far parte della Commissione edilizia i

rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è

demandato un parere specifico e autonomo sull'opera in esame.

5. I componenti della Commissione edilizia non possono

presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi

elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque

interessati.

6. Nel settore edilizio la Commissione edilizia è chiamata ad

esprimere il proprio parere **...** solo in ordine agli

aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere

edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ed

ambientale.

7. A tal fine, all'atto del suo insediamento, la Commissione

edilizia formula in un documento denominato Dichiarazione di

indirizzi i criteri che adotterà nella valutazione dei

progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di

indirizzi deve essere approvata dal Consiglio comunale.

8. Al termine del proprio mandato la Commissione edilizia

deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività.

9. Il Regolamento edilizio comunale disciplina le modalità

per la redazione della dichiarazione di indirizzi e del

rapporto consuntivo.

Titolo II

I regolamenti edilizi

Capo II

Definizioni e adempimenti

Art. 16

(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 25 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6)

Adeguamento ed approvazione del Regolamento edilizio comunale

1. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal Consiglio

comunale in conformità alle disposizioni della presente

legge, sentita la Commissione edilizia. Copia del Regolamento

approvato è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta

regionale che può chiederne il riesame entro sessanta giorni.

**Trascorso il termine per la richiesta di riesame il

Regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi

effetti.**

2.**Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni

della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio

Regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di

approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo, di

cui al precedente art. 2**.

3. Nel caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma

2, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario

ad acta per l'adempimento in via sostitutiva dell'obbligo di

adeguamento, previa diffida ad adempiere entro un termine non

superiore a novanta giorni, intimata dal Presidente della

Giunta regionale.

4. Il Regolamento edilizio comunale è sottoposto a variante

entro il termine di 180 giorni ogni qualvolta sia necessario

ai fini del suo adeguamento a leggi o ad atti aventi forza di

legge nazionali, ovvero a leggi ed a prescrizioni

amministrative regionali. Ogni modifica del Regolamento

edilizio comporta l'obbligo della sua completa ristesura in

forma di testo coordinato.

Titolo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 17

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 3 della

presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con

l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del

bilancio regionale che verrà dotato della necessaria

disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di

bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma

dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Titolo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 18

Abrogazione e modifica di precedenti disposizioni

1. Gli articoli 50, 60 e 62 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47

e successive modificazioni sono abrogati.

2. La lettera h) dell'art. 19, primo comma, della L.R. 4

maggio 1982, n. 19, è sostituita con la seguente:

h) l'esame preventivo, sotto il profilo sanitario e igienico-

ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti

urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di

insediamenti industriali, di ristrutturazione, modifica o

ampliamento degli stessi, al fine di accertare la

compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della

salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'art.

9, primo comma, della L.R. 22 ottobre 1979, n. 33, nonchè la

vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e

dell'abitato. Tale esame deve essere effettuato nel termine

di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto;

trascorsi i quali si intende espressa una valutazione

positiva. .