Leggi Regionali
Testo coordinato legge 0033 del 1990
Bollettino Ufficiale n. 37 del 30.4.1990
Legge regionale 26 aprile 1990, n. 33
NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme atte a garantire il
coordinamento dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali
e ad accelerare l'esame delle domande di concessione e di
autorizzazione edilizia, attraverso specifiche indicazioni su
procedure, adempimenti, compiti e responsabilità, nonchè
sulle prescrizioni tecniche da osservarsi nel processo
edilizio, in attuazione dell'art. 25, comma primo, lettera
b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni.
2. Scopo della presente legge è di garantire livelli di
qualità reale delle opere edilizie e renderle fruibili a
tutti i cittadini ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13
e delle altre disposizioni in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, attraverso:
a) la formulazione di normative comunali tendenzialmente
uniformi e tali da rendere accessibile agli utenti
l'informazione sui livelli di qualita' delle opere edilizie e
facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;
b) l'obbligatorietà della formulazione di tali normative
mediante prescrizioni esigenziali-prestazionali, che
propongano più obiettivi da raggiungere che risultati da
imitare, rendendo più flessibile la progettazione e
sostanziali i controlli;
c) la responsabilizzazione degli operatori pubblici,
professionali e produttivi mediante l'esplicitazione dei
compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo
edilizio.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 2
(sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 25 L.R. 30
gennaio 1995 n. 6)
Schema di regolamento edilizio tipo
1.** La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo
regionale, I Sezione, e previo parere della Commissione
consiliare competente, approva lo schema di regolamento
edilizio tipo per i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la
Commissione consiliare non si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento, il parere si intende espresso in termini
positivi**.
2. Le successive modificazioni ed integrazioni dello schema
di Regolamento edilizio tipo saranno approvate dalla Giunta
regionale, sentito il Comitato consultivo regionale - I
sezione.
3. Le disposizioni contenute nello schema di Regolamento
edilizio tipo costituiscono indicazioni generali ai fini
dell'attuazione della presente legge, **salvo quelle relative
ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni
vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del
Regolamento edilizio comunale**.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 3
Incentivi ai Comuni
1. Nell'intento di favorire l'adeguamento dei Regolamenti
edilizi comunali alle norme della presente legge, la Regione
approva con deliberazione del Consiglio regionale un apposito
programma di contributi ai Comuni.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla
presentazione della delibera comunale che approva il
programma dei lavori per la redazione del Regolamento
edilizio.
3. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento
professionale di personale tecnico:
a) per l'applicazione delle metodologie e delle procedure di
controllo previste dalla presente legge;
b) per l'applicazione delle norme di cui alla Legge 13/89 e
delle altre disposizioni in materia di eliminazione di
barriere architettoniche.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo I
Principi generali
Art. 4
Oggetto
1. Oggetto del Regolamento edilizio sono le opere edilizie ed
i processi di intervento.
2. Ai fini della presente legge:
a) per opera edilizia di intende il risultato di un'attività
di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a
qualsiasi immobile o insieme di immobili;
b) per processo di intervento si intende ogni successione di
operazioni, tra loro correlate temporalmente e
organizzativamente, finalizzate alla realizzazione o alla
modificazione fisica o funzionale degli immobili;
c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati,
che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo I
Principi generali
Art. 5
Obiettivi
1. Il Regolamento edilizio ha per obiettivi:
a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia
attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione
delle opere edilizie nonchè delle modalità di verifica degli
stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera
costruita;
b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto
urbano ed ambientale.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo I
Principi generali
Art. 6
Contenuti
1. Il Regolamento edilizio deve contenere le normative
attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione
fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza
dell'ente locale, ivi comprese le norme igieniche di
interesse edilizio, così come indicato dall'art. 33, primo
comma, punto 9) della Legge 17 agosto 1942, n. 1150.
2. In particolare il Regolamento edilizio definisce:
a) il procedimento per il rilascio delle concessioni, delle
autorizzazioni, del certificato d'uso, del parere preventivo,
del certificato di conformità edilizia, le competenze del
Comune e della Commissione edilizia e le responsabilità degli
operatori della progettazione e della costruzione;
b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni
sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del
Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle
domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza
del procedimento di cui alla precedente lettera a);
c) i requisiti, cui devono rispondere i manufatti edilizi,
indicati dall'art. 11, e la determinazione dei metodi di
verifica e di controllo;
d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva
prevista dall'art. 9 e le modalità per la sua redazione,
conservazione e aggiornamento;
e) la composizione e il funzionamento della Commissione
edilizia comunale.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 7
Certificato d'uso
1. L'avente titolo al rilascio della concessione e della
autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il
preventivo rilascio del certificato d'uso, indicante ogni
vincolo o prescrizione riguardanti l'immobile interessato,
contenuti in leggi, piani o regolamenti.
2. La richiesta del certificato d'uso è obbligatoria per gli
interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia o
urbanistica. Il Regolamento edilizio indica gli ulteriori
tipi di intervento per i quali si ritiene obbligatorio il
certificato d'uso.
3. Il Comune ha l'obbligo di rilasciare il certificato d'uso
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il certificato d'uso conserva validità per un anno dalla
data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni
della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.
5. Nei casi in cui la richiesta del certificato d'uso è
obbligatoria, trascorso inutilmente il termine di cui al
comma 3, la domanda di intervento potrà essere comunque
presentata.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 8
Parere preventivo
1. I soggetti che hanno titolo al rilascio della concessione
e della autorizzazione edilizia, prima della presentazione
della domanda possono richiedere al Sindaco un parere
preventivo su uno schema preliminare di progetto.
2. Tale richiesta ha lo scopo di rendere note,
preliminarmente all'esecuzione del progetto definitivo,
eventuali condizioni relativamente agli aspetti formali,
architettonici e di inserimento nel contesto urbano
dell'opera edilizia da eseguire, laddove questi possano
assumere rilevanza per le caratteristiche, la consistenza o
la localizzazione dell'opera stessa.
3. Nel Regolamento edilizio sono definite le modalità di
redazione del progetto preliminare e gli elaborati da cui
deve essere composto e vanno altresì indicati i tipi di opere
edilizie per le quali sia raccomandata la redazione di un
progetto preliminare.
4. Il parere preventivo è rilasciato dal Sindaco su conforme
parere della Commissione edilizia. Le valutazioni espresse
con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali
generali definite dallo schema preliminare sugli aspetti
indicati al comma 2, vincolano il Comune nel successivo esame
del progetto definitivo.
5. Il parere è rilasciato entro sessanta giorni dalla
richiesta.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 9
(sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)
Scheda tecnica descrittiva
1.** Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di
una scheda tecnica descrittiva , articolata per le diverse
unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono
riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta
individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali,
le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e
raccomandati, nonchè gli estremi dei provvedimenti comunali
relativi allo stesso. In particolare, per gli immobili
destinati ad attività di cui all'art. 13, comma 6, come
modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli
elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e
di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso**.
2. La scheda tecnica deve altresì contenere la dichiarazione
che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in
corso d'opera e finali, prescritti dal Regolamento edilizio e
che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato e
alle varianti autorizzate.
3. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio
del certificato di conformità edilizia di cui all'articolo
10.
4. La scheda, predisposta e gestita secondo schemi, modalità
e forme definite dal Regolamento edilizio, è compilata ed
aggiornata, anche per gli effetti di cui all'art. 481 del
codice penale, a cura di tecnici abilitati incaricati dal
proprietario o dai soggetti aventi titolo all'intervento
edilizio.
5. Copia della scheda è conservata a cura del Comune ed è
rilasciata, a richiesta dei soggetti aventi titolo, per
essere allegata agli atti di trasferimento di proprietà
dell'opera edilizia o di costituzione su di essa di diritti
reali di godimento.
6. I dati contenuti nella scheda sono definiti tenendo conto
anche della necessità di porre la base di un'anagrafe
qualitativa del patrimonio edilizio, come parte di un più
ampio sistema informativo territoriale.
7. Sulla scheda il Comune svolge le opportune verifiche
formali.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 10
(sostituito comma 3 da art. 23 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)
Certificato di conformità edilizia
1. Il certificato di conformità edilizia attesta che l'opera
edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal
punto di vista dimensionale, prestazionale e delle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
2. Il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di
abitabilità o usabilità, di cui all'art. 221 del TU delle
leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.
**3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità
edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati
alla sola verifica della rispondenza della stessa agli
elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il
Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine
di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina è
affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti
gli ordini professionali.
3 bis. I controlli sono effettuati entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della
scheda tecnica descrittiva, di cui all'art. 9 della presente
legge come modificato, nonchè del certificato di collaudo e
della copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione
al catasto dell'immobile con l'attestazione dell'avvenuta
presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22 aprile
1994, n. 425.
3 ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
presentazione della documentazione, il responsabile del
procedimento può richiedere, per una sola volta,
l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la
regolarizzazione della stessa. Il termine di sessanta giorni
di cui al comma 3 bis riprende a decorrere per intero dalla
data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della
loro regolarizzazione.
3 quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al
comma 3 entro il termine di sessanta giorni, il certificato
di conformità edilizia è rilasciato, nei dieci giorni
successivi, mediante convalida della dichiarazione di
conformità resa dal professionista in sede di presentazione
della scheda tecnica descrittiva. In caso di mancata
convalida nel termine appena indicato la scheda tecnica
descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al
Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.
3 quinquies. Le opere eseguite, per le quali il certificato
di conformità edilizia è stato rilasciato mediante convalida
della dichiarazione di conformità, sono sottoposte a verifica
a campione nei dodici mesi successivi al rilascio.
3 sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali
opere debbano essere sottoposte a controllo preventivo al
fine del rilascio della conformità edilizia, prevedendo tra
queste gli interventi riguardanti gli insediamenti destinati
ad attività industriali e ad altre attività produttive,
caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente,
di cui all'art. 13, comma 6, della presente legge, come
sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi di scelta
dei campioni per le verifiche di cui al comma 3 ter.**
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 11
Prescrizioni tecniche
1. Le opere edilizie devono rispondere:
a) a prescrizioni non riconducibili a parametri oggettivi e
misurabili, relative alla qualità formale e compositiva
dell'opera e al suo inserimento nel contesto urbano ed
ambientale, di cui all'art. 12;
b) a requisiti esprimibili secondo parametri oggettivi e
misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene
e fruibilità degli utilizzatori, di cui all'art. 13.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 12
Prescrizioni relative alla qualità formale e compositiva
dell'opera edilizia
1. La qualità formale e compositiva dell'opera è verificata,
con le modalità definite nel Regolamento edilizio comunale,
dalla Commissione edilizia in relazione alla propria
dichiarazione di indirizzi, di cui all'art. 15.
2. Allo stesso modo la Commissione edilizia valuta
l'inserimento dell'opera nel contesto urbano ed ambientale,
tenendo conto delle prescrizioni contenute in programmi o
piani riguardanti ad esempio il colore, l'arredo urbano ed il
verde, ove previsti dal regolamento edilizio comunale.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 13
(sostituito da art. 24 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)
Requisiti tecnici delle opere edilizie
**1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai
sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati
dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1
dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi:
a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il
territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e
la salute degli utenti;
b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire
una più elevata qualità delle opere edilizie.
2. Il Regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti
tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto
disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.
3. Il Regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i
requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento
edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti
raccomandati, purchè non in contrasto con quelli cogenti.
4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei
certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto
dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio
comunale e non può essere subordinato al controllo di
requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività
insediabili.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il
rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti
strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio
interessate dall'intervento.
6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e
ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da
significative interazioni con l'ambiente, attività definite
con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì
subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, nonchè di quelli connessi alle eventuali
prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla
lettera h), comma primo, dell'art. 19 della L.R. 4 maggio
1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente
legge.
7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale
sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a
materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali
obbligatorie.
8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la
formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:
a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze
da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie
interessate dal requisito stesso;
b) le specifiche di prestazione che sono articolate in
livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su
criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature,
conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi
possono essere relazionati alla destinazione d'uso prevista
ed al fatto che l'intervento interessi o meno il patrimonio
edilizio esistente.
9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale
contiene la formulazione completa del livello minimo di
soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali
sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed
apparecchiature conosciuti e disponibili.
10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati
dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del
loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d'uso
effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una
procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la
specifica di prestazione può prevedere il soddisfacimento del
requisito tramite:
a) la certificazione di qualità di materiali e componenti,
effettuata secondo le modalità previste dalle normative
nazionali ed europee vigenti in materia;
b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di
simulazione matematica consolidati e riconosciuti per
l'effettuazione di verifiche indirette;
c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia
possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b),
giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e
tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati
dalla buona tecnica, nonchè del controllo di qualità sui
materiali e componenti.**
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 14
(abrogato da art. 25 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)
Modalità di controllo
**abrogato**
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 15
(modificato comma 6 da art. 25 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)
Commissione edilizia comunale
1. La Commissione edilizia è l'organo consultivo del Comune
nel settore urbanistico ed edilizio. Essa esprime pareri in
tutti i casi previsti da leggi o dal Regolamento edilizio
comunale.
2. Il Regolamento edilizio comunale disciplina la
composizione, il funzionamento, le articolazioni e le
integrazioni della Commissione edilizia sulla base dei
principi indicati nel presente articolo, fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi vigenti, riguardanti le
integrazioni della Commissione edilizia comunale in materia
di zone agricole e di bellezze naturali.
3. La nomina della Commissione edilizia è di competenza del
Consiglio comunale. Essa è presieduta dal Sindaco o da un
Assessore da questi delegato ed è composta da un numero di
membri, non inferiore a cinque e non superiore a dodici,
rappresentativi delle categorie professionali della
progettazione, nonchè da esperti in urbanistica, arte, storia
e in tutela dell'ambiente.
4. Non possono far parte della Commissione edilizia i
rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è
demandato un parere specifico e autonomo sull'opera in esame.
5. I componenti della Commissione edilizia non possono
presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi
elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque
interessati.
6. Nel settore edilizio la Commissione edilizia è chiamata ad
esprimere il proprio parere **...** solo in ordine agli
aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere
edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ed
ambientale.
7. A tal fine, all'atto del suo insediamento, la Commissione
edilizia formula in un documento denominato Dichiarazione di
indirizzi i criteri che adotterà nella valutazione dei
progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di
indirizzi deve essere approvata dal Consiglio comunale.
8. Al termine del proprio mandato la Commissione edilizia
deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività.
9. Il Regolamento edilizio comunale disciplina le modalità
per la redazione della dichiarazione di indirizzi e del
rapporto consuntivo.
Titolo II
I regolamenti edilizi
Capo II
Definizioni e adempimenti
Art. 16
(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 25 L.R. 30
gennaio 1995 n. 6)
Adeguamento ed approvazione del Regolamento edilizio comunale
1. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal Consiglio
comunale in conformità alle disposizioni della presente
legge, sentita la Commissione edilizia. Copia del Regolamento
approvato è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta
regionale che può chiederne il riesame entro sessanta giorni.
**Trascorso il termine per la richiesta di riesame il
Regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi
effetti.**
2.**Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni
della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio
Regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di
approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo, di
cui al precedente art. 2**.
3. Nel caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma
2, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario
ad acta per l'adempimento in via sostitutiva dell'obbligo di
adeguamento, previa diffida ad adempiere entro un termine non
superiore a novanta giorni, intimata dal Presidente della
Giunta regionale.
4. Il Regolamento edilizio comunale è sottoposto a variante
entro il termine di 180 giorni ogni qualvolta sia necessario
ai fini del suo adeguamento a leggi o ad atti aventi forza di
legge nazionali, ovvero a leggi ed a prescrizioni
amministrative regionali. Ogni modifica del Regolamento
edilizio comporta l'obbligo della sua completa ristesura in
forma di testo coordinato.
Titolo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 17
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 3 della
presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del
bilancio regionale che verrà dotato della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma
dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Titolo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Abrogazione e modifica di precedenti disposizioni
1. Gli articoli 50, 60 e 62 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47
e successive modificazioni sono abrogati.
2. La lettera h) dell'art. 19, primo comma, della L.R. 4
maggio 1982, n. 19, è sostituita con la seguente:
h) l'esame preventivo, sotto il profilo sanitario e igienico-
ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di
insediamenti industriali, di ristrutturazione, modifica o
ampliamento degli stessi, al fine di accertare la
compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della
salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'art.
9, primo comma, della L.R. 22 ottobre 1979, n. 33, nonchè la
vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e
dell'abitato. Tale esame deve essere effettuato nel termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto;
trascorsi i quali si intende espressa una valutazione
positiva. .