LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 7-12-1978
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | ||||||||
ARTICOLO 54
Deroghe Il Piano Regolatore Generale e il regolamento edilizio possono dettare disposizioni che consentano al Comune di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del Piano Regolatore Generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e semprechè riguardino edifici e impianti pubblici ai sensi dell' art. 46 della presente legge. In tali casi, il sindaco richiede il preventivo nulla - osta del Comitato comprensoriale e rilascia la concessione previa deliberazione del Consiglio comunale.
| ||||||||
ARTICOLO 62
Regolamenti edilizi Tutti i Comuni devono adeguare, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l' attività edilizia e, in particolare, quella di cui ai nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell' art. 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Tale regolamento viene approvato dal Comitato comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale.
|