LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 7-12-1978
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 161
del 11 dicembre 1978
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 23 del 1980
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 23 del 1980 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 24 del 1981
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1992 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 7 del 1997 Articolo 26
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1994 Articolo 9
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 


Titolo VIII
CONTROLLO SULL' ATTIVITA' COSTRUTTIVA

ARTICOLO 54
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 23 del 1980 Articolo 46

 Deroghe
 Il Piano Regolatore Generale e il regolamento edilizio
possono dettare disposizioni che consentano al Comune
di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di
regolamento edilizio e di attuazione del Piano Regolatore
Generale purchè  le relative scelte non comportino
modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale
e semprechè  riguardino edifici e impianti
pubblici ai sensi dell' art. 46 della presente legge.
  In tali casi, il sindaco richiede il preventivo nulla - osta
del Comitato comprensoriale e rilascia la concessione
previa deliberazione del Consiglio comunale.

 

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Titolo X
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 62
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 23 del 1980 Articolo 51
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 24 del 1981 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del 1984 Articolo 45
RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 18

 Regolamenti edilizi
 Tutti i Comuni devono adeguare, entro un anno
dall' entrata in vigore della presente legge, il proprio regolamento
edilizio alle disposizioni della presente legge
volte a disciplinare l' attività  edilizia e, in particolare,
quella di cui ai nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e
14 dell' art. 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.
  Tale regolamento viene approvato dal Comitato
comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento,
sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale.

 

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