LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 30-01-1995
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, E
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 15
del 3 febbraio 1995
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE OMESSO

 

 


TITOLO II
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

ARTICOLO 22

 Modifiche all' art. 27 della LR 47/ 78
 1.  All' art. 27 della LR 47/ 78, i commi dal quarto al tredicesimo
sono sostituiti dai seguenti:
  << La domanda di concessione deve essere corredata da una
dichiarazione, con gli effetti di cui all' art. 481 del Codice
penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli
elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni
in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali
dell' opera, e la loro conformità  al regolamento edilizio
per quel tipo di opera nonchè  al certificato d' uso di cui
all' art. 7 della LR 33/ 90, se rilasciato, ovvero, in caso di
mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie
ed alle norme di sicurezza e sanitarie.
  A seguito della presentazione della domanda di concessione
edilizia, l' ufficio incaricato comunica al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento.
  Il responsabile del procedimento, ai fini dell' espletamento
dell' istruttoria, verifica:
  a) la completezza della documentazione presentata;
  b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di
un tecnico abilitato;
  c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;
  d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d' uso, la
corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto
nel certificato stesso;  in assenza di certificato d' uso, la
verifica è  estesa alla conformità  del progetto alle norme
edilizie ed urbanistiche.  La verifica non entra nel
merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la
cui idoneità  a raggiungere i risultati dichiarati è  di
esclusiva responsabilità  del progettista.
  Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione
della domanda, il responsabile del procedimento
svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma
sesto e provvede a richiedere l' integrazione documentale
ovvero la regolarizzazione della domanda di concessione.
  Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni dalla
data di ricevimento della integrazione documentale o di
regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile
del procedimento trasmette la domanda di concessione
alla Commissione edilizia comunale.
  La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere
ai sensi dell' art. 15 della LR 33/ 90, come modificato,
nei modi indicati dal regolamento edilizio entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti.
  Il termine ricomincia a decorrere per una sola volta nei
casi indicati dal comma 4 dell' art. 16 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
  Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche
di cui alla lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda di concessione
edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione
documentale o di regolarizzazione della domanda
di concessione.
  Conclusa l' attività  istruttoria ai sensi del comma nono
precedente ed acquisito il parere della Commissione edilizia
comunale, il responsabile del procedimento formula,
nei dieci giorni successivi, una proposta motivata all' autorità 
competente, che provvede nei successivi venti giorni.
  Del provvedimento conclusivo è  data immediata comunicazione
all' interessato.
  Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione,
di cui al comma decimo, la domanda di concessione
si intende accolta e di essa tiene luogo una copia della
domanda da cui risulti la data di presentazione.
  Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
decimo l' atto di concessione deve essere ritirato.  In
presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il
ritiro dell' atto, su richiesta dell' interessato, il termine può 
essere prorogato dall' autorità  competente fino ad un massimo
di centottanta giorni, decorsi i quali l' atto di concessione
si intende decaduto.
  Ai fini del rilascio dell' autorizzazione edilizia di cui
all' art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e all' art. 7
della legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica quanto previsto
dai precedenti commi quarto, quinto, sesto e dodicesimo. >>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 47 del 1978 Articolo 27
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990 Articolo 16
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 457 del 1978 Articolo 48
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 94 del 1982 Articolo 7

top

 

ARTICOLO 24

 Sostituzione dell' art. 13 della LR 33/ 90
 1.  L' art. 13 della LR 33/ 90 è  sostituito dal seguente:
 << Art. 13
 Requisiti tecnici delle opere edilizie
 1.  I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi
della lett. b), comma 1, dell' art. 11, sono individuati dallo
schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1
dell' art. 2.  Essi sono suddivisi in due gruppi:
  a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il
territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza
e la salute degli utenti;
  b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire
una più  elevata qualità  delle opere edilizie.
  2.  Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti
tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità  a quanto
disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.
  3.  Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i
requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento
edilizio tipo e può  altresì  prevedere ulteriori requisiti
raccomandati, purchè  non in contrasto con quelli cogenti.
  4.  Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e
dei certificati di conformità  edilizia è  subordinato al rispetto
dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento
edilizio comunale e non può  essere subordinato al controllo
di requisiti inerenti all' esercizio in concreto delle attività 
insediabili.
  5.  Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il
rilascio è  subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti
strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate
dall' intervento.
  6.  Per gli insediamenti destinati ad attività  industriali e
ad altre eventuali attività  produttive caratterizzate da
significative interazioni con l' ambiente, attività  definite
con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è  altresì 
subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, nonchè  di quelli connessi alle eventuali
prescrizioni derivanti dall' esame preventivo di cui alla
lettera h), comma primo, dell' art. 19 LR 4 maggio
1982, n. 19, come sostituita dall' art. 18 della presente
legge.
  7.  I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale
sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti
a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali
obbligatorie.
 8.  Nell' ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione
dei singoli requisiti deve quindi comprendere:
  a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze
da soddisfare, e l' indicazione delle categorie edilizie
interessate dal requisito stesso;
  b) le specifiche di prestazione che sono articolare in livelli
di prestazione attesi e metodi di verifica, basati
su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature,
conosciuti e disponibili.  I livelli di prestazione
attesi possono essere relazionati alla destinazione
d' uso prevista ed al fatto che l' intervento interessi o
meno il patrimonio edilizio esistente,
  9.  Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale
contiene la formulazione completa del livello minimo
di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i
quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed
apparecchiature conosciuti e disponibili.
  10.  Le modalità  di controllo dei singoli requisiti indicati
dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica
del loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni
d' uso effettivo dell' opera edilizia.  Qualora non sia definita
una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile,
la specifica prestazione può  prevedere il soddisfacimento
del requisito tramite:
  a) la certificazione di qualità  di materiali e componenti,
effettuata secondo le modalità  previste dalle normative
nazionali ed europee vigenti in materia;
  b) l' utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione
matematica consolidati e riconosciuti per l' effettuazione
di verifiche indirette;
  c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non
sia possibile procedere in base alle precedenti lettere
a) e b), giudizio espresso sulla base di una ispezione
dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei
criteri dettati dalla buona tecnica, nonchè  del controllo
di qualità  sui materiali e componenti. >>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 13

top

 

ARTICOLO 25

 Modifiche agli artt. 2, 9.  15 e 16
e abrogazione dell' art. 14 della LR 33/ 90
 1.  Modifiche all' art. 2 della LR 33/ 90:
  a) il comma 1 è  così  sostituito:
<< La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo
regionale, I Sezione, e previo parere della Commissione
consiliare competente, approva lo schema di regolamento
edilizio tipo per i Comuni dell' Emilia - Romagna.
  Ove la Commissione consiliare non si esprime
entro trenta giorni dal ricevimento, il parere si intende
espresso in termini positivi. >>;
  b) al comma 3 dopo la parola << legge >> sono aggiunte le
seguenti:
<<, salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono
prescrizioni vincolanti per i Comuni in
sede di approvazione del regolamento edilizio comunale. >>.

 2.  All' art. 9 della LR 33/ 90, il comma 1 è  sostituito dal
seguente:
<< 1.  Ogni immobile oggetto di intervento è  dotato
di una  “scheda tecnica descrittiva”, articolata per le diverse
unità  immobiliari che lo compongono, nella quale
sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all' esatta
individuazione dell' immobile, i dati metrici e dimensionali,
le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e
raccomandati, nonchè  gli estremi dei provvedimenti comunali
relativi allo stesso.  In particolare per gli immobili
destinati ad attività  di cui all' art. 13, comma 6, come
modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche
gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico - sanitario
e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione
d' uso >>.

 3.  L' art. 14 della LR 33/ 90 è  abrogato.

 4.  All' art. 15, comma 6, della LR 33/ 90, le parole
<< successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici
comunali >> sono soppresse.

 5.  All' art. 16, comma 1, della LR 33/ 90, è  aggiunta, in
fine, la seguente proposizione: << Trascorso il termine per
la richiesta di riesame il regolamento edilizio comunale
esplica pienamente i suoi effetti
  6.  All' art. 16 della LR 33/ 90, il comma 2 è  sostituito
dal seguente:
<< 2.  Ferma restando l' immediata efficacia delle disposizioni
della presente legge, i Comuni devono adeguare il
proprio regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla
data di approvazione dello schema di regolamento edilizio
tipo, di cui al precedente art. 2. >>.
  7.  I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni
ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità 
edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge,
a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
  8.  Fino all' approvazione dello schema di regolamento
edilizio tipo, di cui all' art. 2 della LR 33/ 90, modificato
dal precedente comma 1, continuano a trovare
applicazione i commi 2 e 3 dell' art. 13 della LR
33/ 90 nel testo previgente all' entrata in vigore della
presente legge per i Comuni che abbiano provveduto
ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della
legge stessa.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 14
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 2
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 9
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 15
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 16
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 33 del 1990 Articolo 13

top


Profilo di visualizzazione

Le Leggi Regionali