LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 30-01-1995
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: INDICE OMESSO   | ||||||||
ARTICOLO 22 Modifiche all' art. 27 della LR 47/ 78 1. All' art. 27 della LR 47/ 78, i commi dal quarto al tredicesimo sono sostituiti dai seguenti: << La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all' art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell' opera, e la loro conformità al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonchè al certificato d' uso di cui all' art. 7 della LR 33/ 90, se rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie. A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia, l' ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento, ai fini dell' espletamento dell' istruttoria, verifica: a) la completezza della documentazione presentata; b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato; c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto; d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d' uso, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel certificato stesso; in assenza di certificato d' uso, la verifica è estesa alla conformità del progetto alle norme edilizie ed urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere l' integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione edilizia comunale. La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi dell' art. 15 della LR 33/ 90, come modificato, nei modi indicati dal regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell' art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione. Conclusa l' attività istruttoria ai sensi del comma nono precedente ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi, una proposta motivata all' autorità competente, che provvede nei successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo è data immediata comunicazione all' interessato. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di presentazione. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo l' atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell' atto, su richiesta dell' interessato, il termine può essere prorogato dall' autorità competente fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali l' atto di concessione si intende decaduto. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione edilizia di cui all' art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e all' art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto, quinto, sesto e dodicesimo. >>.
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ARTICOLO 24 Sostituzione dell' art. 13 della LR 33/ 90 1. L' art. 13 della LR 33/ 90 è sostituito dal seguente: << Art. 13 Requisiti tecnici delle opere edilizie 1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell' art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell' art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi: a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti; b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie. 2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto disposto nello schema di regolamento edilizio tipo. 3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purchè non in contrasto con quelli cogenti. 4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all' esercizio in concreto delle attività insediabili. 5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate dall' intervento. 6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l' ambiente, attività definite con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonchè di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall' esame preventivo di cui alla lettera h), comma primo, dell' art. 19 LR 4 maggio 1982, n. 19, come sostituita dall' art. 18 della presente legge. 7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie. 8. Nell' ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere: a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l' indicazione delle categorie edilizie interessate dal requisito stesso; b) le specifiche di prestazione che sono articolare in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere relazionati alla destinazione d' uso prevista ed al fatto che l' intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente, 9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili. 10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d' uso effettivo dell' opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica prestazione può prevedere il soddisfacimento del requisito tramite: a) la certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia; b) l' utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l' effettuazione di verifiche indirette; c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonchè del controllo di qualità sui materiali e componenti. >>.
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ARTICOLO 25 Modifiche agli artt. 2, 9. 15 e 16 e abrogazione dell' art. 14 della LR 33/ 90 1. Modifiche all' art. 2 della LR 33/ 90: a) il comma 1 è così sostituito: << La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale, I Sezione, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento edilizio tipo per i Comuni dell' Emilia - Romagna. Ove la Commissione consiliare non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, il parere si intende espresso in termini positivi. >>; b) al comma 3 dopo la parola << legge >> sono aggiunte le seguenti: <<, salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del regolamento edilizio comunale. >>. 2. All' art. 9 della LR 33/ 90, il comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. Ogni immobile oggetto di intervento è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all' esatta individuazione dell' immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonchè gli estremi dei provvedimenti comunali relativi allo stesso. In particolare per gli immobili destinati ad attività di cui all' art. 13, comma 6, come modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico - sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d' uso >>. 3. L' art. 14 della LR 33/ 90 è abrogato. 4. All' art. 15, comma 6, della LR 33/ 90, le parole << successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali >> sono soppresse. 5. All' art. 16, comma 1, della LR 33/ 90, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: << Trascorso il termine per la richiesta di riesame il regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi effetti 6. All' art. 16 della LR 33/ 90, il comma 2 è sostituito dal seguente: << 2. Ferma restando l' immediata efficacia delle disposizioni della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2. >>. 7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione. 8. Fino all' approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui all' art. 2 della LR 33/ 90, modificato dal precedente comma 1, continuano a trovare applicazione i commi 2 e 3 dell' art. 13 della LR 33/ 90 nel testo previgente all' entrata in vigore della presente legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della legge stessa.
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