LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21-10-2008
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007
(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività
edilizia e del paesaggio).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 43
del 22 ottobre 2008

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Integrazioni alla legge regionale 5/2007)
 
1. Dopo l’articolo 63 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma 
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), sono 
inseriti i seguenti:
 
<<Art. 63 bis
(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali 
comunali e loro varianti fino all’entrata in vigore del PTR)
 
1. Fino all’entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni 
dall’entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e 
modifiche alla legge regionale 5/2007 <<Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio>>), la formazione degli strumenti 
urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali 
Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 63 e 
all’articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è 
soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.
 
2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio 
comunale e persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela e l’uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia 
dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle 
attività economiche presenti o da sviluppare nell’ambito del territorio 
comunale;
c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi 
e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire 
prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi 
urbani e del patrimonio edilizio esistente;
d) l’equilibrio tra la morfologia del territorio e dell’edificato, la capacità 
insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.
 
3. Lo strumento urbanistico generale contiene:
a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che 
l’Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione 
degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano 
medesimo;
b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni 
delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle 
risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con 
l’indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in 
subordine, l’eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle 
esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio 
al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di 
piano;
f) l’individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con 
caratteristiche omogenee in riferimento all’uso, alla preesistente 
edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di 
urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni 
d’uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico 
generale per ciascuna zona;
g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti 
pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche 
funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali 
degli stessi;
h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e 
attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del 
Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli 
standard urbanistici regionali);
i) l’individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di 
navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi 
igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.
 
4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di 
inedificabilità relativamente a:
a) protezione delle parti del territorio e dell’edificato di interesse 
ambientale, paesistico e storico - culturale;
b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;
c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità di 
persone e cose.
 
5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo 
espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
 
6. Lo strumento urbanistico generale contiene l’individuazione degli ambiti in 
cui l’attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori 
Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.
 
7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l’uso del territorio con 
strumenti grafici, normativi e descrittivi:
a) sono strumenti grafici:
1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell’edificato 
aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla 
sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni 
del piano;
3) le planimetrie di progetto;
b) sono strumenti normativi e descrittivi:
1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e la relazione 
con l’indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici 
contenuti del piano, per l’attuazione, la revisione o l’aggiornamento del 
piano medesimo; la flessibilità non può consentire l’incremento di aree 
destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla 
quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, 
attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni 
delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con 
popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall’ultimo 
censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento;
2) la relazione con l’illustrazione del progetto e con il programma di 
attuazione delle previsioni del piano;
3) le norme tecniche di attuazione.
 
8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella 
predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue 
varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, 
lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell’Amministrazione 
regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle 
aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.
 
9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato 
dal Consiglio comunale ed è inviato all’Amministrazione regionale che ne dà 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui 
al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni 
effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data 
notizia con apposito avviso pubblicato nell’Albo comunale e mediante 
inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei 
Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità 
può essere sostituita dall’affissione di manifesti.
 
11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune 
osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati 
dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle 
quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
 
12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione 
esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale 
competente, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali, qualora 
siano interessati beni vincolati ai sensi della Parte II del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’articolo 10  della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive 
modifiche, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
a) dall’eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le 
indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano 
interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla 
Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella 
di complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della 
Parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, secondo le 
prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali.
 
13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le 
Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali 
mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al 
patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli 
enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli 
enti stessi.
 
14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo 
strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per 
estratto, a cura dell’Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione, qualora:
a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le 
stesse siano già raggiunte;
b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;
c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.
 
15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state 
presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il 
Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo 
strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di 
esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria 
quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e 
sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al 
comma 13 non siano raggiunte.
 
16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 
15, sono inviati all’Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne 
conferma l’esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non 
conferma l’esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al 
comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito 
dell’accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli 
obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in 
cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve 
regionali.
 
18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il 
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita 
la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della 
deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, con proprio decreto, 
dispone l’introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle 
modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l’esecutività, ovvero, 
nell’ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la 
rielaborazione. L’avviso del decreto del Presidente della Regione è 
pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e 
II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e 
successive modifiche.
 
20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello 
Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti 
finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo 
sociale, economico e ambientale relativamente all’intero territorio comunale, 
integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, 
ove necessario, variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di 
cui al comma 7, lettera b), numero 1); in caso contrario, sono osservate le 
procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.
 
21. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle 
loro varianti dei Comuni classificati montani ai sensi della legge regionale o 
aventi una popolazione residente inferiore a 2.500 abitanti ai sensi 
dell’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni 
collegate alla legge finanziaria 2003), è disciplinata dall’articolo 17 del 
decreto del Presidente della Regione 86/2008, purché non vengano modificate le 
previsioni dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, 
n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
 
22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni previsto dall’articolo 58 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico 
generale comunale ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della 
Regione 86/2008.
 
Art. 63 ter
(Validità temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali 
comunali e loro varianti di cui all’articolo 63 bis)
 
1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti formati ai sensi 
dell’articolo 63 bis hanno durata indeterminata ed entrano in vigore, a 
seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione:
a) della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di cui 
all’articolo 63 bis, comma 14;
b) dell’estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di ese-
cutività di cui all’articolo 63 bis, comma 16;
c) dell’avviso del decreto del Presidente della Regione di cui all’articolo 63 
bis, comma 18.
 
2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell’articolo 63 bis 
si applica l’articolo 20 in materia di salvaguardia, nel termine massimo di 
due anni. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui 
all’articolo 63 bis, comma 8, può prevedere che sia adottata analoga 
sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive 
suddette. In tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere 
allegato idoneo elaborato grafico con l’indicazione delle aree soggette a 
regime di salvaguardia.
 
3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.
 
4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti 
dall’articolo 63 bis, comma 7, lettera a), numero 2).
 
5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell’articolo 63 bis 
si applica l’articolo 23 in materia di decadenza dei vincoli.
 
6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti 
edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione 
entro cinque anni dall’entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani 
attuativi, precedentemente all’adozione delle varianti di cui all’articolo 23 
è consentita l’adozione di PRPC, purché tali strumenti prevedano le 
attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili 
nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze 
dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con 
l’osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle 
norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.
 
Art. 63 quater
(Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro 
varianti fino all’entrata in vigore del PTR)
 
1. Fino all’entrata in vigore del PTR, nell’attuazione dello strumento 
urbanistico generale comunale, provvisto della relazione di flessibilità di 
cui all’articolo 63 bis, comma 7, lettera b), numero 1), il PRPC o altro 
strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni 
dello strumento generale e comunque nei limiti della flessibilità così come 
definita. L’osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale 
e il rispetto dei limiti di flessibilità devono essere asseverati dal 
progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo.>>.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)
 
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 
5/2007 è sostituito dal seguente: <<I PAC sono addottati e approvati dal 
Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei 
Consiglieri comunali.>>.
 
2. L’articolo 36 della legge regionale 5/2007 non trova applicazione sino 
all’emanazione delle specifiche tecniche informatiche e delle modalità di 
trasmissione previste dall’articolo 26 del decreto del Presidente della 
Regione 86/2008.
 
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 39 della legge regionale 5/2007 sono aggiunti 
i seguenti:
 
<<7 bis. Per limitate modifiche volumetriche finalizzate al 
perseguimento di 
obiettivi di risparmio energetico si intendono gli interventi su edifici 
esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature 
esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri 
portanti, o la realizzazione di maggiore spessore dei solai intermedi e di 
copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi, qualora 
suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei 
coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, e 
successive modifiche, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle 
superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze e alle altezze 
massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e alle 
distanze minime di protezione del nastro stradale, fermo restando il rispetto 
delle distanze minime previste dal codice civile.
 
7 ter. Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio 
energetico su nuovi edifici quelli che determinano la realizzazione di:
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, fino a 
un massimo di ulteriori trenta centimetri, siano esse tamponature o muri 
portanti;
b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta 
centimetri, fino ad un massimo di ulteriori trenta centimetri;
c) serre solari, funzionalmente collegate all’edificio principale, che abbiano 
dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle 
unità abitative realizzate;
d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento 
termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta 
dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle 
facciate nei mesi estivi.
 
7 quater. Gli interventi di cui al comma 7 ter possono essere realizzati, 
entro i limiti ivi previsti, anche in deroga alle distanze minime e alle 
altezze massime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione 
degli strumenti di pianificazione comunale, qualora comportino una riduzione 
minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal 
decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche.
 
7 quinques. Gli interventi di cui al comma 7 ter non si computano nel calcolo 
della volumetria e delle superfici, anche ai fini della determinazione del 
contributo di costruzione.
 
7 sexies. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia 
di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di 
allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che 
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
 
7 septies. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in ogni 
caso alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.>>.
 
4. L’articolo 41 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
 
<<Art. 41
(Monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia)
 
1. I soggetti in possesso del titolo abilitativo edilizio trasmettono al 
Comune, prima dell’inizio dei lavori oggetto di intervento, il nominativo 
delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione prevista 
dall’articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e 
successive modifiche.
 
2. Per gli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti 
a cura di più imprese, i nominativi delle medesime unitamente alla 
documentazione di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune prima dell’inizio 
dei lavori relativi allo stato di avanzamento o lotto specifico.>>.
 
5. Al comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 5/2007 dopo le parole 
<<I 
Comuni>> la parola <<affidano>> è sostituita dalle seguenti: 
<<possono 
affidare>>.
 
6. Il comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal 
seguente:
 
<<2. La progettazione di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente 
della 
Repubblica 380/2001 deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli 
fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma 
elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili 
di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore 
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.>>.
 
7. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 5/2007 le parole 
<<articolo 10, comma 2,>> sono sostituite dalle seguenti: 
<<articolo 22, comma 
4,>>.
 
8. Le lettere g) e l) del comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 
5/2007 sono abrogate.
 
9. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 5/2007 sono inseriti 
i seguenti:
 
<<1 bis. Fatti salvi gli eventuali atti autorizzativi previsti dalle 
leggi in 
materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e fatte salve 
le prescrizioni comunali di natura regolamentare, costituiscono attività 
edilizia libera i seguenti interventi:
a) il collocamento, la modifica o la rimozione di lapidi, stemmi, insegne, 
targhe, decorazioni e simili;
b) gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo 
la viabilità esistente;
c) le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di 
gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi 
comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture;
d) le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi 
nei limiti di 20 metri cubi; tali manufatti non concorrono al calcolo della 
superficie e della volumetria edificabile sull’area oggetto di intervento;
e) i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e 
terrazzo, barbeque e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati; tali manufatti 
non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull’area oggetto di 
intervento.
 
1 ter. Le varianti al permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di 
inizio attività o le varianti alla denuncia di inizio attività sono presentate 
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; in tali casi non trova 
applicazione il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 23, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Le disposizioni del 
presente comma non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai 
sensi dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio.>>.
 
10. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 5/2007 le parole 
<<fermo 
restando il rispetto dei limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai 
regolamenti edilizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<e pertanto 
non sono 
sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e 
dai regolamenti edilizi>>.
 
11. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 5/2007 è aggiunto 
il seguente:
 
<<3 bis. Nelle zone territoriali omogenee E, come individuate dagli 
strumenti 
urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione di tettoie anche in 
deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai 
regolamenti edilizi esclusivamente per esigenze di copertura di concimaie e 
vasche per la raccolta di liquami annesse alle strutture produttive 
aziendali.>>.
 
12. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 5/2007 è aggiunto 
il seguente:
 
<<1 bis. Con riferimento agli interventi definiti dall’articolo 3, comma 
1, 
lettera e.1), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nei casi 
di compresenza di interventi di ristrutturazione e ampliamento, i parametri 
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano 
esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di effettivo incremento 
dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e 
all’altezza.>>.
 
13. L’articolo 58 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
 
<<Art. 58
(Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
 
1. I Comuni competenti, ai sensi dell’articolo 60, al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura 
transitoria di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, sino 
all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico 
regionale.
 
2. I Comuni, a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al 
piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica applicano la procedura di cui all’articolo 146 del decreto 
legislativo 42/2004.
 
3. L’autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni 
decorrenti dalla data di rilascio della stessa.>>.
 
14. L’articolo 59 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
 
<<Art. 59
(Commissioni locali per il paesaggio)
 
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i 
Comuni titolari, ai sensi dell’articolo 60, di funzioni amministrative 
riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni 
amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una 
commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
 
2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 
in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità 
paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.
 
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è 
istituita.
 
4. In via transitoria, sino all’istituzione delle rispettive commissioni per 
il paesaggio di cui al presente articolo, per le autorizzazioni paesaggistiche 
di competenza dei Comuni il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso 
dalla commissione edilizia del Comune territorialmente competente, integrata 
da uno a tre esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La 
commissione formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli 
esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di 
seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia 
stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente 
ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.>>.
 
15. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 
5/2007 è aggiunta la seguente:
<<e bis) le autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a 
conformità urbanistica secondo la legge regionale.>>.
 
16. Dopo il comma 4 dell’articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono 
aggiunti i seguenti:
 
<<4 bis. La Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei 
presupposti stabiliti dall’articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 
42/2004 da parte della struttura regionale competente, stabilisce i Comuni 
delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, 
fatto salvo quanto disposto dal comma 1.
 
4 ter. Qualora la verifica di cui al comma 4 bis individui Comuni non conformi 
ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta 
regionale può delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio ai soggetti individuati dall’articolo 146, comma 6, del decreto 
legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale 
competente di sussistenza dei requisiti stabiliti.>>.
 
17. Il comma 8 dell’articolo 63 della legge regionale 5/2007 è abrogato.
 
18. Dopo il comma 8 dell’articolo 63 della legge regionale 5/2007 è inserito 
il seguente:
 
<<8 bis. L’articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle 
procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 
1.>>.
 
19. Nella rubrica dell’articolo 65 della legge regionale 5/2007 le parole 
<<e 
modifiche all’articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano 
regionale delle opere di viabilità>> sono soppresse.

ARTICOLO 3

(Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica)
 
1. Il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica fissa i 
termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per 
l’espropriazione degli immobili necessari all’attuazione del piano ed equivale 
a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e 
impianti in esso previsti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità).
 
2. L’Autorità espropriante, in conseguenza dell’approvazione del piano, 
espropria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 327/2001, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
 
3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga 
indispensabile procedere all’espropriazione, qualora non abbia assunto tale 
determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere 
all’individuazione di comparti edificatori.
 
4. Il Sindaco, ad approvazione avvenuta dei predetti comparti edificatori, 
invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro 
un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a novanta giorni, a dare 
attuazione al piano, da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti 
in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i 
rapporti fra proprietari e Comune.
 
5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari 
delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in 
base all’imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e 
degli edifici del comparto medesimo.
 
6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili 
per motivate ragioni, può procedere all’espropriazione delle aree e degli 
edifici dei proprietari che non abbiano aderito all’invito del Sindaco, con la 
possibilità di realizzare direttamente l’intervento previsto dal piano ovvero 
di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di 
superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli 
originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.
 
7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e 
assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a 
vincoli che comportino l’inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia 
decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte 
non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli 
obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle 
altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.

ARTICOLO 4

(Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata)
 
1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da 
attuarsi mediante PRPC o altri strumenti urbanistici attuativi secondo le 
disposizioni dello strumento urbanistico generale e che rappresentano, in base 
all’imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli 
edifici inclusi nell’ambito predetto, possono predisporre e presentare al 
Comune proposte di piano.
 
2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 
1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente 
al piano, che prevede:
a) l’impegno a realizzare, nei modi consentiti dall’ordinamento, gli 
interventi di urbanizzazione previsti dal piano;
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per 
le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree 
necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei 
limiti di cui alla lettera c);
c) l’assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di 
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione 
secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per 
allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai 
criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all’entità e alle 
caratteristiche del piano;
d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di 
stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata 
l’esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l’adempimento 
degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
e) l’assunzione ad opera del proponente il piano dell’obbligo di trascrizione 
della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri 
immobiliari e dall’ufficio tavolare.
 
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si 
procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
 
4. Successivamente il Sindaco, assegnando un congruo periodo di tempo comunque 
non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano 
aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni del predetto piano 
stipulando la convenzione di cui al comma 2.
 
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili 
per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e 
degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della 
Repubblica 327/2001.
 
6. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterino 
le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidano 
sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione 
di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondano 
a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.
 
7. Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini 
inclusi entro l’ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale 
comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici 
in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né 
interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte 
III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi 
storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del 
decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dal Consiglio 
comunale, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l’esclusivo 
rispetto dell’obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
dell’avviso di approvazione.



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