LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 9-11-1998
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ha approvato, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:   | |
ARTICOLO 82 (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) 1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la lettera e) è sostituita dalla seguente: <<e) i progetti preliminari degli eventuali interventi inclusi nelle varie fasi di esecuzione del piano.>>. 2. All'articolo 32, comma 01, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: <<c bis) aventi contenuto diverso da quello individuato all'articolo 32 bis;>>. 3. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;>>. 4. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo le parole <<Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale>> sono abrogate le parole <<previo controllo di legittimità del competente Comitato di controllo,>>. 5. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5, sono abrogate le parole <<al vincolo storico-architettonico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e>>. 6. All'articolo 41, comma 3, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole <<il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente>> sono sostituite dalle parole <<il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente>>. 7. All'articolo 41, comma 4 quinquies, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 34/1997, la parola <<residenziali>> è abrogata, e le parole <<previsti dai PRGC>> sono sostituite dalle parole <<previsti dagli strumenti urbanistici comunali>>. 8. All'articolo 45, comma 6 bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole <<entro trenta giorni>> sono abrogate. 9. All'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono abrogate le parole <<nel caso in cui tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione siano state ultimate e collaudate,>>. 10. All'articolo 48 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 34/1997, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: <<4 bis. Per dare attuazione al PRPC è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.>>. 11. All'articolo 49, comma 6 bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole <<le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC>> sono sostituite dalle parole <<le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PRPC.>>. 12. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono inserite alla lettera a) dopo la parola <<agricola>>, le parole <<nonchè ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota>>. 13. All'articolo 72 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente: <<s) parcheggi di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto su cui insiste il fabbricato.>>. 14. All'articolo 77 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 1 bis, sono aggiunti i seguenti: <<1 ter. In variante alla concessione edilizia si può dar corso alla realizzazione di lavori che, oltre a rispettare i requisiti indicati al comma 1 bis, rispondano alle seguenti condizioni: a) non comportino aumento del numero delle unità immobiliari; b) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica; c) non comportino la modifica del numero dei piani nè la modifica della tipologia dei solai di copertura; d) rispettino le originali caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell'articolo 41 quinquies, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale. 1 quater. La variante alla concessione edilizia, concernente i lavori di cui al comma 1 ter, è soggetta a denuncia di inizio attività da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 1 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies trovano applicazione anche per i progetti soggetti ad autorizzazione edilizia ed a denuncia di inizio attività .>>. 15. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 34/1997, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: <<b) di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), per interventi fino ad un massimo di 30 metri cubi e lettere f), h), i), l), o), p), q), r), s), soggetti a denuncia di inizio attività , qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2; c) di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 68, comma 1, e gli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), m), n), non soggetti a denuncia nè ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio.>>. 16. Dopo l'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 34/1997, è aggiunto il seguente: <<Art. 78 ter (Strutture ricettive all'aria aperta) 1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, così come definite dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, e ammesse dallo strumento urbanistico generale comunale vigente, non sono soggetti ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio gli allestimenti mobili di pernottamento, installati a cura della gestione, a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno; c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.>>. 17. All'articolo 79, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole <<al parere della Commissione edilizia>> sono sostituite dalle parole <<ai pareri della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari>>. 18. All'articolo 80, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia, ove sussistano le seguenti condizioni: a) gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42; b) per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 34/1997, nonchè per quelli di cui agli articoli 69, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 34/1997, 70 e 71, gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali, ovvero non siano assoggettati dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico- architettoniche e storiche-testimoniali; tali immobili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio comunale.>>. 19. All'articolo 80 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5 è abrogato il seguente periodo: <<In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 4, l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.>>. 20. All'articolo 81 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 5 bis è abrogato. 21. All'articolo 81 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente: <<5 quater. L'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.>>. 22. All'articolo 82 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 34/1997, al comma 10, le parole <<e dell'Azienda per i servizi sanitari>> sono abrogate. 23. All'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole <<, nonchè il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità >>. 24. All'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. Il certificato di agibilità è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 svolto dall'Ufficio tecnico comunale.>>. 25. All'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 6, come sostituito dal precedente comma 23, è aggiunto il seguente: <<6 bis. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'agibilità si intende attestata.>>. 26. All'articolo 94, comma 1, lettera e), della legge regionale 52/1991, come sostituita dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole <<del volume imponibile>> sono sostituite dalle parole <<della superficie imponibile>>. 27. All'articolo 100, comma 2, della legge regionale 52/1991 le parole <<con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 110>> sono sostituite dalle parole <<con esclusione delle varianti di cui all'articolo 77, comma 1 ter>>. 28. All'articolo 108, comma 9 quater, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, comma 2, della legge regionale 34/1997, dopo le parole <<le somme a titolo di oblazione>> sono aggiunte le parole <<di cui al comma 9 ter>>. 29. All'articolo 116, comma 1, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo la parola <<progetto>> sono aggiunte le parole <<con riferimento alla sagoma, alla volumetria, all'altezza>>. 30. All'articolo 123 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, dopo le parole <<Gli incarichi per la redazione degli strumenti urbanistici generali>> sono abrogate le parole <<ed attuativi>>. 31. All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'articolo 72 che rimangono di competenza comunale;>>. 32. All'articolo 137, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole <<dall'articolo 22>> sono sostituite dalle parole <<dall'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42>>.
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