LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 9-11-1998
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (VIII Legislatura)

Disposizioni in materia di ambiente, territorio,
attività economiche e produttive, sanità e assistenza
sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio
immobiliare pubblico, società finanziarie regionali,
interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea,
trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone
terremotate.

Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

 

 


TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Sezione IV
Disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica e di servitù militari

ARTICOLO 82


   (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di
        pianificazione territoriale ed urbanistica)

    1.   All'articolo 14, comma 1, della legge regionale  19
novembre  1991,  n.  52, la lettera e) è   sostituita  dalla
seguente:
    <<e)  i progetti  preliminari degli eventuali interventi
inclusi nelle varie fasi di esecuzione del piano.>>.

    2.   All'articolo  32, comma 01, della  legge  regionale
52/1991, come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge
regionale  12 novembre 1997, n. 34, dopo la lettera  c),  è 
aggiunta la seguente:
    <<c  bis)     aventi   contenuto   diverso   da   quello
individuato all'articolo 32 bis;>>.

    3.   All'articolo 32 bis della legge regionale  52/1991,
come   aggiunto  dall'articolo  3,  comma  1,  della   legge
regionale  34/1997, al comma 1, la lettera a) è   sostituita
dalla seguente:
    <<a)  aventi  contenuto  che  rispetti   il  limite   di
flessibilità   definita ed indicata nella relazione  di  cui
all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;>>.

    4.   All'articolo 32 bis della legge regionale  52/1991,
come   aggiunto  dall'articolo  3,  comma  1,  della   legge
regionale 34/1997, al comma 4, dopo le parole <<Il Consiglio
comunale,  decorso il termine di cui al comma 3, approva  la
variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi,
per  estratto, a cura dell'Amministrazione regionale>>  sono
abrogate  le  parole <<previo controllo di legittimità   del
competente Comitato di controllo,>>.

    5.   All'articolo 32 bis della legge regionale  52/1991,
come   aggiunto  dall'articolo  3,  comma  1,  della   legge
regionale 34/1997, al comma 5, sono abrogate le parole  <<al
vincolo  storico-architettonico di cui alla legge  1  giugno
1939, n. 1089, e>>.

    6.   All'articolo  41,  comma 3, della  legge  regionale
52/1991,  come  sostituito dall'articolo 8, comma  1,  della
legge  regionale 34/1997, le parole <<il patrimonio edilizio
esistente  non  conforme  alle  previsioni  degli  strumenti
urbanistici  vigenti  o adottati e del regolamento  edilizio
vigente>>  sono  sostituite  dalle  parole  <<il  patrimonio
edilizio  esistente, ivi compreso quello non  conforme  alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati  e
del regolamento edilizio vigente>>.

    7.   All'articolo  41,  comma 4 quinquies,  della  legge
regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 8,  comma  2,
della legge regionale 34/1997, la parola <<residenziali>> è 
abrogata,  e le parole <<previsti dai PRGC>> sono sostituite
dalle   parole   <<previsti  dagli   strumenti   urbanistici
comunali>>.

    8.    All'articolo   45,  comma  6  bis,   della   legge
regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 10, comma  2,
della  legge  regionale  34/1997, le parole  <<entro  trenta
giorni>> sono abrogate.

    9.    All'articolo   46,  comma  1  bis,   della   legge
regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 11, comma  1,
della legge regionale 34/1997, sono abrogate le parole <<nel
caso  in  cui  tutte le opere di urbanizzazione previste  in
convenzione siano state ultimate e collaudate,>>.

    10.  All'articolo  48  della  legge  regionale  52/1991,
come  da  ultimo  modificato dall'articolo  13  della  legge
regionale 34/1997, dopo il comma 4, è  aggiunto il seguente:
    <<4 bis.  Per dare attuazione al PRPC è  sufficiente  il
concorso dei proprietari delle aree e degli edifici  inclusi
entro  il comparto che rappresentino, in base all'imponibile
catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli
edifici del comparto medesimo.>>.

    11.   All'articolo   49,  comma  6  bis,   della   legge
regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 14, comma  1,
della    legge    regionale   34/1997,   le   parole    <<le
caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC>>  sono
sostituite  dalle  parole  <<le caratteristiche  tipologiche
degli edifici previsti dal PRPC.>>.

    12.  All'articolo  66,  comma 2, della  legge  regionale
52/1991,  come da ultimo modificato dall'articolo 22,  comma
1, della legge regionale 34/1997, sono inserite alla lettera
a)  dopo  la  parola  <<agricola>>, le parole  <<nonchè   ai
movimenti  di  terra  per  gli interventi  di  miglioramento
agrario   che  comportano  una  sostituzione  dello   strato
superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano
i livelli di quota>>.

    13.  All'articolo  72  della  legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo 25,  comma  1,  della  legge
regionale  34/1997, al comma 1, la lettera s) è   sostituita
dalla seguente:
    <<s)  parcheggi di pertinenza interrati  o  seminterrati
nel lotto su cui insiste il fabbricato.>>.

    14.  All'articolo  77  della  legge  regionale  52/1991,
come  modificato  dall'articolo 30,  comma  1,  della  legge
regionale  34/1997,  dopo il comma 1 bis,  sono  aggiunti  i
seguenti:
    <<1 ter.  In variante alla concessione edilizia si  può 
dar  corso  alla  realizzazione  di  lavori  che,  oltre   a
rispettare  i requisiti indicati al comma 1 bis,  rispondano
alle seguenti condizioni:
    a)   non  comportino  aumento del  numero  delle  unità 
immobiliari;
    b)   non  rechino  comunque  pregiudizio  alla   statica
dell'immobile e alla sicurezza sismica;
    c)   non  comportino la modifica del  numero  dei  piani
nè  la modifica della tipologia dei solai di copertura;
    d)   rispettino     le     originali     caratteristiche
costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle
zone   omogenee  A  degli  strumenti  urbanistici   comunali
adeguati  al  Piano  urbanistico regionale  o  gli  immobili
compresi  nelle zone perimetrate ai sensi dell'articolo  21,
secondo   comma,  delle  norme  di  attuazione   del   Piano
urbanistico  regionale,  ovvero ai  sensi  dell'articolo  41
quinquies,  quinto  comma, della legge 17  agosto  1942,  n.
1150,  come aggiunto dall'articolo 17 della legge  6  agosto
1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici
adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale.
    1 quater.  La   variante   alla  concessione   edilizia,
concernente  i lavori di cui al comma 1 ter, è   soggetta  a
denuncia  di  inizio  attività  da  presentare  prima  della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
    1  quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 1  ter  e
1  quater  non trovano applicazione per le parti di immobili
vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
    1 sexies.  Le disposizioni di cui  ai  commi  1  ter,  1
quater  e  1  quinquies  trovano applicazione  anche  per  i
progetti  soggetti ad autorizzazione edilizia ed a  denuncia
di inizio attività .>>.

    15.  All'articolo  78,  comma 1, della  legge  regionale
52/1991,  come sostituito dall'articolo 31, comma  1,  della
legge  regionale 34/1997, le lettere b) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
    <<b)  di cui all'articolo 72, comma 1, lettera  b),  per
interventi fino ad un massimo di 30 metri cubi e lettere f),
h),  i),  l),  o), p), q), r), s), soggetti  a  denuncia  di
inizio  attività , qualora sussistano le condizioni  di  cui
all'articolo 80, comma 2;
    c)   di  manutenzione ordinaria di cui all'articolo  68,
comma  1, e gli interventi di cui all'articolo 72, comma  1,
lettere  g),  m), n), non soggetti a denuncia nè   ad  alcun
tipo di controllo tecnico-edilizio.>>.

    16.   Dopo  l'articolo  78  bis  della  legge  regionale
52/1991,  come  aggiunto dall'articolo 32,  comma  1,  della
legge regionale 34/1997, è  aggiunto il seguente:
                      <<Art.  78 ter
           (Strutture ricettive all'aria aperta)
    1.   Nelle  strutture ricettive all'aria  aperta,  così 
come definite dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, e
ammesse   dallo  strumento  urbanistico  generale   comunale
vigente,  non  sono  soggetti ad  alcun  tipo  di  controllo
tecnico-edilizio  gli allestimenti mobili di  pernottamento,
installati   a   cura  della  gestione,  a  condizione   che
rispondano ai seguenti requisiti:
    a)  conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
    b)  non  possiedano  alcun  collegamento  permanente  al
terreno;
    c)  gli  allacciamenti  alle   reti  tecnologiche  siano
rimovibili in ogni momento.>>.

    17.  All'articolo  79,  comma 2, della  legge  regionale
52/1991,  le parole <<al parere della Commissione edilizia>>
sono  sostituite dalle parole <<ai pareri della  Commissione
edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari>>.

    18.  All'articolo  80,  della legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo 34,  comma  1,  della  legge
regionale 34/1997, il comma 2 è  sostituito dal seguente:
    <<2.  I  lavori  possono  essere   intrapresi   mediante
denuncia, ove sussistano le seguenti condizioni:
    a)   gli  immobili  interessati non siano  compresi  nei
parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali
di  cui  all'articolo 3 della legge regionale  30  settembre
1996, n. 42;
    b)    per   quanto  concerne  gli  interventi   di   cui
all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), come
sostituito  dall'articolo 23 della legge regionale  34/1997,
nonchè   per quelli di cui agli articoli 69, come modificato
dall'articolo 24 della legge regionale 34/1997, 70 e 71, gli
immobili  interessati non siano compresi nelle zone omogenee
A  degli  strumenti urbanistici comunali, ovvero  non  siano
assoggettati    dagli   strumenti   stessi   a    discipline
espressamente  volte alla tutela delle loro  caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,  storico-
architettoniche  e  storiche-testimoniali;   tali   immobili
possono  essere individuati con deliberazione del  Consiglio
comunale.>>.

    19.  All'articolo  80  della  legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo 34,  comma  1,  della  legge
regionale  34/1997,  al  comma 5  è   abrogato  il  seguente
periodo:  <<In  caso  di dichiarazioni non  veritiere  nella
relazione  di  cui  al  comma 4,  l'Amministrazione  ne  dà 
comunicazione   al   competente  ordine  professionale   per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.>>.

    20.  All'articolo  81  della  legge  regionale  52/1991,
come  modificato  dall'articolo 35,  comma  1,  della  legge
regionale 34/1997, il comma 5 bis è  abrogato.

    21.  All'articolo  81  della  legge  regionale  52/1991,
come  modificato  dall'articolo 35,  comma  1,  della  legge
regionale  34/1997,  dopo il comma  5  ter  è   aggiunto  il
seguente:
    <<5  quater.    L'installazione di strutture  temporanee
per  lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive  e
ricreative,   è   soggetta  unicamente  alle  autorizzazioni
previste   dal   Testo  unico  delle   leggi   di   pubblica
sicurezza.>>.

    22.  All'articolo  82  della  legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo  36  della  legge  regionale
34/1997,  al  comma  10, le parole <<e  dell'Azienda  per  i
servizi sanitari>> sono abrogate.

    23.  All'articolo  86  della  legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo 40,  comma  1,  della  legge
regionale  34/1997, alla fine del comma 1, sono aggiunte  le
parole  <<, nonchè  il rispetto delle norme vigenti previste
ai  fini  del  rilascio del certificato di  abitabilità   ed
agibilità >>.

    24.  All'articolo  86  della  legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo 40,  comma  1,  della  legge
regionale 34/1997, il comma 6 è  sostituito dal seguente:
    <<6.  Il certificato  di agibilità  è  rilasciato  entro
sessanta   giorni   dalla  richiesta,  previo   accertamento
dell'esistenza  dei  requisiti di  cui  al  comma  1  svolto
dall'Ufficio tecnico comunale.>>.

    25.  All'articolo  86  della  legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo 40,  comma  1,  della  legge
regionale  34/1997,  dopo il comma 6,  come  sostituito  dal
precedente comma 23, è  aggiunto il seguente:
    <<6   bis.  In  caso  di  silenzio  dell'amministrazione
comunale,   trascorsi   sessanta  giorni   dalla   data   di
presentazione   della  domanda,  l'agibilità    si   intende
attestata.>>.

    26.  All'articolo 94, comma 1, lettera e),  della  legge
regionale  52/1991, come sostituita dall'articolo 45,  comma
1,  della  legge regionale 34/1997, le parole  <<del  volume
imponibile>> sono sostituite dalle parole <<della superficie
imponibile>>.

    27.  All'articolo  100, comma 2, della  legge  regionale
52/1991  le parole <<con esclusione delle varianti in  corso
d'opera  di  cui  all'articolo 110>> sono  sostituite  dalle
parole  <<con  esclusione delle varianti di cui all'articolo
77, comma 1 ter>>.

    28.  All'articolo  108,  comma  9  quater,  della  legge
regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, comma  2,
della  legge regionale 34/1997, dopo le parole <<le somme  a
titolo  di oblazione>> sono aggiunte le parole <<di  cui  al
comma 9 ter>>.

    29.  All'articolo  116, comma 1, della  legge  regionale
52/1991,  come sostituito dall'articolo 57, comma  1,  della
legge  regionale  34/1997, dopo la parola <<progetto>>  sono
aggiunte  le  parole  <<con riferimento  alla  sagoma,  alla
volumetria, all'altezza>>.

    30.   All'articolo   123  bis  della   legge   regionale
52/1991,  come  aggiunto dall'articolo 58,  comma  1,  della
legge  regionale 34/1997, al comma 1, dopo le  parole  <<Gli
incarichi  per  la  redazione  degli  strumenti  urbanistici
generali>> sono abrogate le parole <<ed attuativi>>.

    31.  All'articolo  131  della legge  regionale  52/1991,
come  sostituito  dall'articolo 59,  comma  1,  della  legge
regionale  34/1997, al comma 1, la lettera c) è   sostituita
dalla seguente:
    <<c)  le autorizzazioni relative ad opere ed  interventi
sui  corsi  d'acqua iscritti negli elenchi di cui  al  regio
decreto  11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione  di  quelle
relative  agli  interventi  di  cui  all'articolo   72   che
rimangono di competenza comunale;>>.

    32.  All'articolo  137, comma 2, della  legge  regionale
52/1991,  le  parole  <<dall'articolo 22>>  sono  sostituite
dalle  parole  <<dall'articolo 69 della legge  regionale  30
settembre 1996, n. 42>>.

 

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