ARTICOLO
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(Incentivi per gli interventi in bioedilizia) 1. Per le finalita’ della presente legge, i Comuni possono prevedere, nei loro strumenti urbanistici, per gli interventi in bioedilizia riconosciuti dal Protocollo secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 5, lo scomputo della superficie o del volume urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei vani scala comuni solo in unita’ immobiliari condominiali nella misura massima del 100 per cento, purche’ realizzate con le finalita’ del contenimento del fabbisogno energetico dell’edificio. 2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5 la Giunta regionale disciplina, altresi’, forme di incentivi economici e fiscali da attribuirsi a cura dei Comuni ove sono realizzati interventi di edilizia sostenibile.

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