LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 18-08-2005
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 33
del 17 agosto 2005
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 17 del 22 agosto 2005

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   10   11   12   13   14  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

                                                               
                                                                 
 
                                                               
                                                               

ARTICOLO 11

(Incentivi per gli interventi in bioedilizia)
 
1. Per le finalita’ della presente legge, i Comuni possono 
prevedere, nei loro strumenti urbanistici, per gli interventi in 
bioedilizia riconosciuti dal Protocollo secondo i criteri di cui 
all’articolo 6, comma 5, lo scomputo della superficie o del volume 
urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e 
dei vani scala comuni solo in unita’ immobiliari condominiali nella 
misura massima del 100 per cento, purche’ realizzate con le 
finalita’ del contenimento del fabbisogno energetico dell’edificio.
 
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5 la Giunta regionale 
disciplina, altresi’, forme di incentivi economici e fiscali da 
attribuirsi a cura dei Comuni ove sono realizzati interventi di 
edilizia sostenibile.

 

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