LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 12-11-1997
| ||||||
| ||||||
| ||||||
ha approvato, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:   | ||||||
ARTICOLO 8 (Deroghe) 1. All'articolo 41 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici, il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi purchè gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia.>>. 2. All'articolo 41 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 4 ter, sono aggiunti i seguenti: <<4 quater. Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità , nel limite complessivo di 150 metri cubi, da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purchè il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario. 4 quinquies. Gli edifici residenziali possono essere ampliati in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dai PRGC e dai regolamenti edilizi con interventi finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di manovra, secondo quanto previsto dalle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 4 sexies. Analogamente possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dai PRGC e dai regolamenti edilizi gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche, commisurate alle tecnologie costruttive impiegate, di cui all'articolo 68, comma 3, lettera i).>>.
| ||||||
ARTICOLO 16 (Contenuti del regolamento edilizio) 1. L'articolo 54 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente: <<Art. 54 (Contenuti) 1. Salvi i contenuti prescritti da altre leggi, il regolamento edilizio contiene le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie. 2. Fatte salve le determinazioni ulteriori del Comune, in particolare il regolamento edilizio definisce: a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale; b) il procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica; c) il procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; d) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi; e) i requisiti tecnici delle opere edilizie; f) la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande di concessione e di autorizzazione edilizia; g) il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità ; h) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.>>.
| ||||||
ARTICOLO 17 (Regolamento edilizio tipo) 1. L'articolo 55 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente: <<Art. 55 (Regolamento edilizio tipo) 1. Al fine di orientare gli adempimenti comunali ed uniformarli a standard omogenei, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, approva regolamenti- tipo formati da schede tecniche per ciascun contenuto del regolamento edilizio, previsto dalla presente legge. Tali schede contengono anche direttive per l'applicazione delle norme vigenti. 2. La Regione, anche per iniziativa dei Comuni, differenzia i regolamenti-tipo in considerazione della grandezza e delle particolarità tipologiche dei Comuni.>>.
| ||||||
ARTICOLO 33 (Rilascio della concessione e dell'autorizzazione) 1. All'articolo 79 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. La concessione e l'autorizzazione edilizia sono rilasciate, con le modalità di cui all'articolo 82 e per il periodo di validità di cui all'articolo 85, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e del regolamento edilizio vigente, ai soggetti proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le trasformazioni richieste.>>.
| ||||||
ARTICOLO 38 (Silenzio-assenso) 1. L'articolo 84 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente: <<Art. 84 (Silenzio-assenso) 1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia corredata dalla completa documentazione prevista dal regolamento edilizio si intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. L'interessato che intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, alla scadenza del termine fissato dal comma 1 deve provvedere ad inviare la relativa comunicazione al Comune, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali. 3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell'articolo 83. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo. 5. Le concessioni o autorizzazioni edilizie, assentite nei modi previsti ai commi 1, 2 e 3, possono essere annullate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2; l'autorità competente deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste. 6. In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni edilizie trovano applicazione le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104. 7. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita ai sensi del presente articolo, tiene luogo della concessione o dell'autorizzazione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti, nonchè degli atti di cui ai commi 2 e 3.>>.
|