LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 12-11-1997
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (VII Legislatura)

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,
in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;
alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di
opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge
regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione
delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988,
n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e
alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di
forestazione.

Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 43
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

 

 


CAPO I
MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 52/1991
IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
E DI TUTELA DEL PAESAGGIO

ARTICOLO 8


                          (Deroghe)

    1.   All'articolo  41  della  legge  regionale  52/1991,
come  integrato  dall'articolo 1  della  legge  regionale  4
gennaio 1994, n. 1, il comma 3 è  sostituito dal seguente:
   <<3.  Ferme  restando le previsioni più   estensive degli
strumenti urbanistici, il patrimonio edilizio esistente  non
conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
o adottati e del regolamento edilizio vigente, può  comunque
essere  interessato da interventi purchè  gli  stessi  siano
compresi   fra   quelli   soggetti   ad   autorizzazione   o
denuncia.>>.

    2.   All'articolo  41  della  legge  regionale  52/1991,
dopo il comma 4 ter, sono aggiunti i seguenti:
    <<4   quater.   Previo   parere   favorevole   dell'ente
proprietario  della  strada, è  ammesso l'ampliamento  degli
edifici  residenziali  esistenti, situati  nella  fascia  di
rispetto  della  viabilità , nel limite complessivo  di  150
metri  cubi,  da  concedersi  anche  in  più   volte  e  per
necessità  d'ordine igienico-sanitario, purchè  il  progetto
interessi  la  sopraelevazione o la parte retrostante  degli
edifici rispetto all'asse viario.
    4  quinquies.  Gli edifici residenziali  possono  essere
ampliati  in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti
dai   PRGC   e   dai  regolamenti  edilizi  con   interventi
finalizzati  alla  realizzazione di  ascensori,  piattaforme
elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle  scale  e
alla  creazione di spazi di manovra, secondo quanto previsto
dalle  norme in materia di superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche.
     4  sexies.  Analogamente possono essere  realizzati  in
deroga  agli indici urbanistico-edilizi previsti dai PRGC  e
dai  regolamenti  edilizi  gli  interventi  finalizzati   al
perseguimento  di  obiettivi di risparmio energetico  e  che
necessitano   anche  di  limitate  modifiche   volumetriche,
commisurate  alle tecnologie costruttive impiegate,  di  cui
all'articolo 68, comma 3, lettera i).>>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 41
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 68

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ARTICOLO 16


            (Contenuti del regolamento edilizio)

    1.   L'articolo  54  della legge  regionale  52/1991  è 
sostituito dal seguente:
                         <<Art.  54
                         (Contenuti)
    1.   Salvi  i  contenuti prescritti da altre  leggi,  il
regolamento  edilizio  contiene  le  norme  attinenti   alle
attività   di  costruzione  e  di  trasformazione  fisica  e
funzionale delle opere edilizie.
    2.    Fatte   salve  le  determinazioni  ulteriori   del
Comune, in particolare il regolamento edilizio definisce:
    a)   la  composizione, il funzionamento e le  competenze
della commissione edilizia comunale;
    b)   il procedimento per il rilascio del certificato  di
destinazione urbanistica;
    c)   il  procedimento per il rilascio delle  concessioni
e delle autorizzazioni edilizie;
    d)    la   definizione  dei  parametri  urbanistici   ed
edilizi;
    e)  i requisiti tecnici delle opere edilizie;
    f)   la documentazione e gli elaborati da allegare  alle
domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
    g)   il procedimento per il rilascio del certificato  di
abitabilità  o agibilità ;
    h)  la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.>>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 54

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ARTICOLO 17


                 (Regolamento edilizio tipo)

     1.   L'articolo  55  della legge regionale  52/1991  è 
sostituito dal seguente:
                         <<Art.  55
                 (Regolamento edilizio tipo)
    1.   Al  fine  di orientare gli adempimenti comunali  ed
uniformarli  a  standard  omogenei,  la  Giunta   regionale,
sentito  il Comitato tecnico regionale, approva regolamenti-
tipo  formati  da schede tecniche per ciascun contenuto  del
regolamento  edilizio, previsto dalla presente  legge.  Tali
schede  contengono anche direttive per l'applicazione  delle
norme vigenti.
    2.    La  Regione,  anche  per  iniziativa  dei  Comuni,
differenzia  i  regolamenti-tipo  in  considerazione   della
grandezza e delle particolarità  tipologiche dei Comuni.>>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 55

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ARTICOLO 33


     (Rilascio della concessione e dell'autorizzazione)

     1.   All'articolo 79 della legge regionale 52/1991,  il
comma 1 è  sostituito dal seguente:
   <<1.  La  concessione  e l'autorizzazione  edilizia  sono
rilasciate, con le modalità  di cui all'articolo 82 e per il
periodo  di  validità  di cui all'articolo 85, nel  rispetto
delle  disposizioni degli strumenti urbanistici  vigenti  ed
adottati  e  del regolamento edilizio vigente,  ai  soggetti
proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti in
cui   è   loro  riconosciuto  il  diritto  di  eseguire   le
trasformazioni richieste.>>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 79
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 82
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 85

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ARTICOLO 38


                     (Silenzio-assenso)

     1.   L'articolo   84 della legge regionale  52/1991  è 
sostituito dal seguente:
                         <<Art.  84
                     (Silenzio-assenso)
    1.    La   domanda   di  concessione  o   autorizzazione
edilizia  corredata  dalla completa documentazione  prevista
dal  regolamento edilizio si intende accolta  qualora  entro
novanta  giorni  non sia stato comunicato  il  provvedimento
motivato  con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
    2.   L'interessato che intenda avvalersi delle  facoltà 
previste  dal presente articolo, alla scadenza  del  termine
fissato  dal comma 1 deve provvedere ad inviare la  relativa
comunicazione   al   Comune,   previa   corresponsione   del
contributo  dovuto  ai  sensi  dell'articolo  90,  comma  1,
calcolato  in  via  provvisoria dal richiedente  medesimo  e
salvo  conguaglio  sulla  base  delle  determinazioni  degli
organi comunali.
    3.   Alla  comunicazione di cui al comma 2  è   allegata
la    dichiarazione   dell'interessato,    asseverata    dal
progettista,  attestante la conformità   del  progetto  alle
previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione
è  soggetta alle medesime forme di pubblicità  stabilite per
la concessione edilizia ai sensi dell'articolo 83.
    4.   Le  disposizioni  di cui ai  commi  1,  2  e  3  si
applicano  per gli interventi da attuare su aree edificabili
direttamente   o   già   dotate  di  strumento   urbanistico
attuativo.
    5.     Le   concessioni   o   autorizzazioni   edilizie,
assentite  nei  modi previsti ai commi 1,  2  e  3,  possono
essere annullate entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2; l'autorità  competente deve
precedentemente  indicare  agli  interessati  gli   elementi
progettuali  o esecutivi che risultino in contrasto  con  la
normativa  urbanistica, assegnando un termine, non inferiore
a  trenta  e  non superiore a novanta giorni, per provvedere
alle modifiche richieste.
    6.    In   caso   di   annullamento  di  concessioni   o
autorizzazioni  edilizie  trovano applicazione  le  sanzioni
previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104.
    7.   Al  fine  di comprovare la sussistenza  del  titolo
che  abilita alla realizzazione degli interventi,  assentita
ai   sensi   del  presente  articolo,  tiene   luogo   della
concessione  o dell'autorizzazione edilizia una copia  della
domanda   presentata  al  Comune  per  ottenere  i  suddetti
provvedimenti, nonchè  degli atti di cui ai commi 2 e 3.>>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 84
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 83
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 106
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 104

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