LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 13-12-1989
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale
e paesaggistica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 126
del 14 dicembre 1989
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 13 del 1991 Articolo 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 140
LEGGE ABROGATA da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 141
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 5

 Integrazioni delle Commissioni edilizie comunali
 1.  Per l' espletamento dei compiti previsti dalla presente
legge, i Comuni sono tenuti ad adottare entro la data
di cui all' articolo 1o, con deliberazione del Consiglio
comunale, soggetta al solo controllo di legittimità , una variante
al regolamento edilizio vigente per l' integrazione
della composizione della Commissione edilizia comunale
con membri esperti in materiua di tutela ambientale e paesaggistica,
in numero da uno a tre.
  2.  La Commissione edilizia integrata si dota di criteri
tecnici ai quali devono uniformarsi gli intrventi e le operazioni
da assentire da parte dei Comuni ai sensi e per gli
effetti della presente legge.  A tal fine la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consultiva per i beni
ambientali, impartirà  apposite direttive.

 

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