LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 13-12-1989
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||
ARTICOLO 5 Integrazioni delle Commissioni edilizie comunali 1. Per l' espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, i Comuni sono tenuti ad adottare entro la data di cui all' articolo 1o, con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità , una variante al regolamento edilizio vigente per l' integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale con membri esperti in materiua di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre. 2. La Commissione edilizia integrata si dota di criteri tecnici ai quali devono uniformarsi gli intrventi e le operazioni da assentire da parte dei Comuni ai sensi e per gli effetti della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva per i beni ambientali, impartirà apposite direttive.
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