LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 23-08-1985
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari
dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati
ed alberghi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 87
del 26 agosto 1985
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 37 del 1993 Articolo 53
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 17 del 1997 Articolo 16
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 11

 Poteri dei Comuni
 I Comuni possono stabilire, con variante al proprio
regolamento edilizio, mediante la procedura prevista all' articolo
41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45:
  - superfici minime finestrate ed abitabili superiori a
quelle previste dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9;
  - altezze inferiori ai minimi previsti dal precedente
articolo 3, purchè  non al disotto di metri 1,70,
solo nei casi in cui i locali abbiano una superficie
superiore a quella minima consentita, e limitatamente
alla superficie eccedente;
  - ulteriori disposizioni dirette a consentire la normale
abitabilità  dei locali fronteggianti muri e scarpate
che si elevino oltre la quota d' impostazione dell' edificio
all' interno del lotto di fabbrica.

 

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