LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 23-08-1985
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | ||||
ARTICOLO 11 Poteri dei Comuni I Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista all' articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45: - superfici minime finestrate ed abitabili superiori a quelle previste dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9; - altezze inferiori ai minimi previsti dal precedente articolo 3, purchè non al disotto di metri 1,70, solo nei casi in cui i locali abbiano una superficie superiore a quella minima consentita, e limitatamente alla superficie eccedente; - ulteriori disposizioni dirette a consentire la normale abitabilità dei locali fronteggianti muri e scarpate che si elevino oltre la quota d' impostazione dell' edificio all' interno del lotto di fabbrica.
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