LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 24-07-1982
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||
ARTICOLO 46
Regolamento edilizio tipo La Regione è autorizzata ad emanare un regolamento edilizio tipo, che verra approvato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa. Per i Comuni che adotteranno il citato regolamento tipo, è abolita ogni approvazione regionale di regolamento edilizio.
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