LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 19-11-1991
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme regionali in materia di pianificazione territoriale
ed urbanistica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 157
del 20 novembre 1991
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 15 del 1993 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 39 del 1996 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 42 del 1996 Articolo 70
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 1
TESTO AGGIUNTO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 43
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 1 del 1994
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 24 del 1996 Articolo 1
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3

 Strumenti di pianificazione
 1.  In coerenza con l' articolazione dei soggetti e livelli
di pianificazione, di cui all' articolo 2, la pianificazione
territoriale ed urbanistica si attua attraverso i seguenti
strumenti:
  a) livello regionale, con il piano territoriale regionale
generale( PTRG) ed i relativi strumenti di attuazione;
  b) a livello provinciale, con i piani territoriali provinciali
di coordinamento( PTPC);
  c) a livello comunale, con i piani regolatori generali
comunali( PRGC), i relativi strumenti di attuazione
ed il regolamento edilizio.
  2.  Sono strumenti di pianificazione a livello infraregionale
i piani speciali degli altri enti pubblici ai
quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche
funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini
istituzionali degli stessi.  Per il coordinamento di tali
funzioni con quelle di competenza regionale, provinciale
e comunale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 51.

 

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TITOLO IV
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE
CAPO I
Piano regolatore generale comunale( PRGC)

ARTICOLO 41
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 2
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 8
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 1 del 1994 Articolo 1

 Deroghe
 1.  Il PRGC può  dettare disposizioni che consentano
la realizzazione, entro le zone destinate a pubblici
servizi, di opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi
stabiliti in via generale dal piano stesso.
  2.  Il PRGC può  inoltre dettare norme che consentano
la realizzazione di impianti tecnologici in deroga
alle specifiche norme di zona, purchè  risultino
non incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico
ed ambientale stabiliti dal piano per le singole zone
interessate.
  3.  Il patrimonio edilizio esistente non conforme
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o
adottati e del regolamento edilizio vigente, può  comunque
essere interessato da interventi purchè  gli stessi
siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione
o denuncia.
  4.  Per le residenze agricole in zona agricola è  comunque
ammessa la modifica del numero delle unità 
immobiliari.  Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi
interventi di risanamento conservativo con modifica
di destinazione d' uso in residenza agricola.
  5.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il rilascio delle
concessioni edilizie o autorizzazioni deve essere preceduto
dalla approvazione del progetto da parte del
Consiglio comunale.

 

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TITOLO IV
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE
CAPO III
Regolamento edilizio

ARTICOLO 53
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 1

 Funzioni
 1.  I Comuni, nel quadro delle norme della presente
legge, del testo unico delle leggi sanitarie e delle altre
leggi in materia urbanistica ed edilizia, si dotano di
un Regolamento edilizio, con il quale dettano proprie
disposizioni sulle procedure e sui contenuti della progettazione,
esecuzione e controllo delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie del territorio comunale e sulla
destinazione d' uso degli edifici.

 

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ARTICOLO 54
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 16

 Contenuti
 1.  Salvi i contenuti prescritti da altre leggi e le
determinazioni ulteriori del Comune, il regolamento
edilizio deve disciplinare:
a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento
della Commissione edilizia;
  b) le modalità  per il rilascio della concessione o
dell' autorizzazione;
  c) le modalità  per il rilascio dei certificati di abitabilità 
o agibilità ;
  d) le modalità  per l' esecuzione degli interventi in
situazioni di emergenza;
  e) la compilazione e documentazione dei progetti
di interventi urbanistici ed edilizi;
  f) la vigilanza sull' esecuzione dei lavori;
  g) l' autorizzazione delle opere provvisionali di cantiere;
  h) l' opposizione e la conservazione dei numeri civici,
delle targhe con l toponomastica stradale, delle insegne
e di altri elementi dell' arredo urbano;
  i) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi;
  l) l' accessibilità  degli spazi per la sosta degli autoveicoli;
  m) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle
recinzioni prospicenti su aree pubbliche e degli spazi
non edificati;
  n) le caratteristiche delle strutture pubblicitarie e
di indicazione aventi o meno rilevanza edilizia.

 

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ARTICOLO 55
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 17

 Regolamento edilizio tipo
 1.  Al fine di orientare gli adempimenti comunali
ed uniformarli a standard omogenei, la Regione, sentito
il Comitato tecnico regionale, approva con decreto
del Presidente della Giunta regionale, regolamenti - tipo
formati da schede tecniche per ciascun contenuto del
regolamento edilizio, previsto dalla presente legge.  Tali
schede contengono anche direttive per l' applicazione
delle norme vigenti.
  2.  La Regione, anche per iniziativa dei Comuni,
può  differenziare i regolamenti - tipo in considerazione
della grandezza e delle particolarità  tipologiche dei Comuni,
oppure può  lasciare i Comuni liberi di scegliere
tra varianti dei regolamenti - tipo.

 

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ARTICOLO 56
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 1

 Formazione ed approvazione
 1.  Nelle more dell' emanazione del regolamento
edilizio - tipo di cui all' articolo 55, restano operanti le
vigenti disposizioni sui contenuti e sulle procedure di
formazione ed approvazione del regolamento edilizio.
  2.  Entro un anno dell' emanazione del regolamento -
tipo, tutti i Comuni devono dotarsi di un nuovo
regolamento conforme alle disposizioni della presente
legge.
  3.  Il regolamento edilizio è  approvato con deliberazione
del Consiglio comunale.  Questa, dopo il controllo
della legittimità  da parte del competente Comitato
di controllo, è  inviata con l' allegato regolamento
alla Direzione regionale della pianificazione territoriale,
per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo.

 

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TITOLO V
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
CAPO I
Disposizioni procedurali

ARTICOLO 58
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 18

 Strumenti di pianificazione soggetti a VIA
 1.  Gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
IV, e le relative varianti, con esclusione del regolamento
edilizio, sono soggetti a VIA, relativamente alla previsione
di aree destinabili ad opere individuate ai sensi
dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990,
n. 43, ovvero nel caso siano localizzati nell' ambito delle
aree sensibili individuate ai sensi dell' articolo 7 della
legge regionale n. 43 del 1990.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 43 del 1990 Articolo 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 43 del 1990 Articolo 6

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TITOLO VI
DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' URBANISTICA ED
EDILIZIA
CAPO IV
Regime autorizzato

ARTICOLO 79
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 33

 Rilascio della concessione e dell' autorizzazione
 1.  La concessione e l' autorizzazione edilizia sono
rilasciate, con le modalità  di cui all' articolo 82, nel rispetto
delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti
ed adottati e del regolamento edilizio vigente, ai
soggetti proprietari degli immobili o ad altri soggetti
nei limiti in cui è  loro riconosciuto il diritto ad eseguire
le trasformazioni richieste.
  2.  Nel rilascio dell' autorizzazione edilizia trovano
applicazione le disposizioni poste per il rilascio della
concessione edilizia, ad eccezione dell' obbligo della sottoposizione
dei progetti relativi al parere della Commissione
edilizia e della corresponsione del contributo
previsto dall' articolo 90, comma 1.

 

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ARTICOLO 82
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 33
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 36
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 37
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 39
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 48

 Modalità  per il rilascio e per il diniego
della concessione edilizia
 1.  La concessione edilizia è  rilasciata dal Sindaco,
o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto
comunale, previo parere della Commissione edilizia.
  2.  Entro sessanta giorni dalla richiesta corredata
dalla completa documentazione prevista nel regolamento
edilizio, l' organo competente al rilascio della concessione
edilizia notifica l' avviso contenente la data in
cui al concessione edilizia può  essere ritirata e la determinazione
del contributo da versare, attinente all' incidenza
delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
  3.  All' atto del ritiro della concessione vengono
versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione
o vengono statuite le modalità  per il versamento
rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei
lavori e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione
delle opere;  vengono analogamente statuite le
modalità  per il versamento rateizzato delle quote di
contributo per il costo di costruzione.
  4.  nelle ipotesi di corresponsione in più  soluzioni
l' interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria
o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate
da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all' esercizio del ramo cauzioni.
  5.  Solo successivamente al ritiro della concessione
può  darsi inizio ai lavori.
  6.  Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune
per il ritiro, la concessione diviene efficace di
diritto.
  7.  Il diniego di concessione edilizia è  pronunciato
dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi
dello statuto comunale, previo parere della Commissione
edilizia ed è  notificato entro sessanta giorni dalla
richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista
nel regolamento edilizio.
  8.  Scaduto il termine previsto ai commi 2 e 7
senza che sia stato notificato l' avviso di cui al comma
2 0 il diniego di cui al comma 7, l' interessato ha diritto
di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.

 

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ARTICOLO 84
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 38
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 48

 Silenzio - assenso
 1.  La domanda di concessione o autorizzazione
edilizia, corredata dalla completa documentazione prevista
dal regolamento edilizio ed eventualmente dalla
copia della comunicazione di essersi avvalsi della facoltà 
prevista al comma 2, si intende accolta qualora entro
novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento
motivato con cui viene negato il rilascio, con
l' osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
  2.  Le autorizzazioni, i nulla - osta, i visti e ogni altro
atto la cui presenza sia necessaria per l' ottenimento
della concessione od autorizzazione edilizia o per
l' effettuazione della denuncia, prevista all' articolo 80, si
intendono assentiti, qualora entro novanta giorno falla
richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista,
non siano pervenute all' interessato determinazioni
in merito.
  3.  Il termine previsto al comma 1 decorre dalla
scadenza del termine di cui al comma 2.
  4.  L' interessato che intenda avvalersi delle facoltà 
previste dal presente articolo, alla scadenza dei termini
fissati dai commi 1 e 2 deve provvedere a inviare la
relativa comunicazione al Comune o rispettivamente
agli enti preposti al rilascio degli atti di cui al comma
2, previa corresponsione al Comune del contributo dovuto
ai sensi dell' articolo 90, comma 1, calcolato in
via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio
sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
  5.  ALla comunicazione di cui al comma 4 è  allegata
la dichiarazione dell' interessato, asseverata dal progettista,
attestante la conformità  del progetto alle previsioni
urbanistiche vigenti e adottate.  La comunicazione
è  soggetta alle medesime forme di pubblicità 
stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell' articolo
83.
  6.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili
direttamente o già  dotate di strumento urbanistico
attuativo.
  7.  Le concessioni o autorizzazioni edilizie e gli altri
atti di cui al comma 2, assentiti nei modi previsti
ai precedenti commi, possono essere annullati entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 4;  l' autorità  competente deve precedentemente
indicare agli interessati gli elementi progettuali
o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa
urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a
trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere
alle modifiche richieste.
  8.  In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni
edilizie trovano applicazione le sanzioni previste
rispettivamente dagli articoli 106 e 104;  in caso
di annullamento degli altri atti, di cui al comma 2,
trovano applicazione le sanzioni previste per la realizzazione
di interventi in assenza di esse.
  9.  Al fine di comprovare la sussistenza del titolo
che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita
ai sensi del presente articolo, tiene luogo della concessione
o dell' autorizzazione edilizia una copia della domanda
presentata al Comune per ottenere i suddetti
provvedimenti nonchè  degli atti di cui al comma 4.

 

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TITOLO X
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

ARTICOLO 133
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1992 Articolo 24
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 62
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 34 del 1997 Articolo 75
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 6 del 1998 Articolo 13

 Integrazione delle Commissioni edilizie comunali
 1.  Per l' espletamento dei compiti previsti dal presente
Titolo, i Comuni sono tenuti ad adottare entro
trenta giorni, qualora non avessero già  provveduto,
una variante al regolamento edilizio vigente per l' integrazione
della composizione della Commissione edilizia
comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale
e paesaggistica, in numero da uno a tre.

 

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