LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 19-11-1991
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | ||||||||||||
ARTICOLO 3 Strumenti di pianificazione 1. In coerenza con l' articolazione dei soggetti e livelli di pianificazione, di cui all' articolo 2, la pianificazione territoriale ed urbanistica si attua attraverso i seguenti strumenti: a) livello regionale, con il piano territoriale regionale generale( PTRG) ed i relativi strumenti di attuazione; b) a livello provinciale, con i piani territoriali provinciali di coordinamento( PTPC); c) a livello comunale, con i piani regolatori generali comunali( PRGC), i relativi strumenti di attuazione ed il regolamento edilizio. 2. Sono strumenti di pianificazione a livello infraregionale i piani speciali degli altri enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi. Per il coordinamento di tali funzioni con quelle di competenza regionale, provinciale e comunale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 51.
| ||||||||||||
ARTICOLO 41
Deroghe 1. Il PRGC può dettare disposizioni che consentano la realizzazione, entro le zone destinate a pubblici servizi, di opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi stabiliti in via generale dal piano stesso. 2. Il PRGC può inoltre dettare norme che consentano la realizzazione di impianti tecnologici in deroga alle specifiche norme di zona, purchè risultino non incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale stabiliti dal piano per le singole zone interessate. 3. Il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi purchè gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia. 4. Per le residenze agricole in zona agricola è comunque ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d' uso in residenza agricola. 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni deve essere preceduto dalla approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale.
| ||||||||||||
ARTICOLO 53
Funzioni 1. I Comuni, nel quadro delle norme della presente legge, del testo unico delle leggi sanitarie e delle altre leggi in materia urbanistica ed edilizia, si dotano di un Regolamento edilizio, con il quale dettano proprie disposizioni sulle procedure e sui contenuti della progettazione, esecuzione e controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale e sulla destinazione d' uso degli edifici.
| ||||||||||||
ARTICOLO 54
Contenuti 1. Salvi i contenuti prescritti da altre leggi e le determinazioni ulteriori del Comune, il regolamento edilizio deve disciplinare: a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia; b) le modalità per il rilascio della concessione o dell' autorizzazione; c) le modalità per il rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità ; d) le modalità per l' esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza; e) la compilazione e documentazione dei progetti di interventi urbanistici ed edilizi; f) la vigilanza sull' esecuzione dei lavori; g) l' autorizzazione delle opere provvisionali di cantiere; h) l' opposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con l toponomastica stradale, delle insegne e di altri elementi dell' arredo urbano; i) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi; l) l' accessibilità degli spazi per la sosta degli autoveicoli; m) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicenti su aree pubbliche e degli spazi non edificati; n) le caratteristiche delle strutture pubblicitarie e di indicazione aventi o meno rilevanza edilizia.
| ||||||||||||
ARTICOLO 55
Regolamento edilizio tipo 1. Al fine di orientare gli adempimenti comunali ed uniformarli a standard omogenei, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, approva con decreto del Presidente della Giunta regionale, regolamenti - tipo formati da schede tecniche per ciascun contenuto del regolamento edilizio, previsto dalla presente legge. Tali schede contengono anche direttive per l' applicazione delle norme vigenti. 2. La Regione, anche per iniziativa dei Comuni, può differenziare i regolamenti - tipo in considerazione della grandezza e delle particolarità tipologiche dei Comuni, oppure può lasciare i Comuni liberi di scegliere tra varianti dei regolamenti - tipo.
| ||||||||||||
ARTICOLO 56
Formazione ed approvazione 1. Nelle more dell' emanazione del regolamento edilizio - tipo di cui all' articolo 55, restano operanti le vigenti disposizioni sui contenuti e sulle procedure di formazione ed approvazione del regolamento edilizio. 2. Entro un anno dell' emanazione del regolamento - tipo, tutti i Comuni devono dotarsi di un nuovo regolamento conforme alle disposizioni della presente legge. 3. Il regolamento edilizio è approvato con deliberazione del Consiglio comunale. Questa, dopo il controllo della legittimità da parte del competente Comitato di controllo, è inviata con l' allegato regolamento alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo.
| ||||||||||||
ARTICOLO 58
Strumenti di pianificazione soggetti a VIA 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo IV, e le relative varianti, con esclusione del regolamento edilizio, sono soggetti a VIA, relativamente alla previsione di aree destinabili ad opere individuate ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ovvero nel caso siano localizzati nell' ambito delle aree sensibili individuate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale n. 43 del 1990.
| ||||||||||||
ARTICOLO 79
Rilascio della concessione e dell' autorizzazione 1. La concessione e l' autorizzazione edilizia sono rilasciate, con le modalità di cui all' articolo 82, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e del regolamento edilizio vigente, ai soggetti proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire le trasformazioni richieste. 2. Nel rilascio dell' autorizzazione edilizia trovano applicazione le disposizioni poste per il rilascio della concessione edilizia, ad eccezione dell' obbligo della sottoposizione dei progetti relativi al parere della Commissione edilizia e della corresponsione del contributo previsto dall' articolo 90, comma 1.
| ||||||||||||
ARTICOLO 82
Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia 1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia. 2. Entro sessanta giorni dalla richiesta corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio, l' organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l' avviso contenente la data in cui al concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contributo da versare, attinente all' incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. 3. All' atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione. 4. nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni l' interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all' esercizio del ramo cauzioni. 5. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori. 6. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene efficace di diritto. 7. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia ed è notificato entro sessanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio. 8. Scaduto il termine previsto ai commi 2 e 7 senza che sia stato notificato l' avviso di cui al comma 2 0 il diniego di cui al comma 7, l' interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
| ||||||||||||
ARTICOLO 84
Silenzio - assenso 1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia, corredata dalla completa documentazione prevista dal regolamento edilizio ed eventualmente dalla copia della comunicazione di essersi avvalsi della facoltà prevista al comma 2, si intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l' osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 2. Le autorizzazioni, i nulla - osta, i visti e ogni altro atto la cui presenza sia necessaria per l' ottenimento della concessione od autorizzazione edilizia o per l' effettuazione della denuncia, prevista all' articolo 80, si intendono assentiti, qualora entro novanta giorno falla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista, non siano pervenute all' interessato determinazioni in merito. 3. Il termine previsto al comma 1 decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. L' interessato che intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, alla scadenza dei termini fissati dai commi 1 e 2 deve provvedere a inviare la relativa comunicazione al Comune o rispettivamente agli enti preposti al rilascio degli atti di cui al comma 2, previa corresponsione al Comune del contributo dovuto ai sensi dell' articolo 90, comma 1, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali. 5. ALla comunicazione di cui al comma 4 è allegata la dichiarazione dell' interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell' articolo 83. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo. 7. Le concessioni o autorizzazioni edilizie e gli altri atti di cui al comma 2, assentiti nei modi previsti ai precedenti commi, possono essere annullati entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4; l' autorità competente deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste. 8. In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni edilizie trovano applicazione le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104; in caso di annullamento degli altri atti, di cui al comma 2, trovano applicazione le sanzioni previste per la realizzazione di interventi in assenza di esse. 9. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita ai sensi del presente articolo, tiene luogo della concessione o dell' autorizzazione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti nonchè degli atti di cui al comma 4.
| ||||||||||||
ARTICOLO 133
Integrazione delle Commissioni edilizie comunali 1. Per l' espletamento dei compiti previsti dal presente Titolo, i Comuni sono tenuti ad adottare entro trenta giorni, qualora non avessero già provveduto, una variante al regolamento edilizio vigente per l' integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre.
|