LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 23-02-2007
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del
paesaggio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 9
del 28 febbraio 2007
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66  
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:
              
                

ARTICOLO 25

(Piani attuativi comunali)

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale 
in seduta pubblica, secondo le modalita’ previste nel regolamento comunale. I 
PAC sono approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno 
un terzo dei Consiglieri comunali.

2. Il PAC adottato e’ depositato presso la sede del Comune per trenta giorni 
entro i quali chiunque puo’ formulare osservazioni e opposizioni.

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli 
strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e 
sovracomunale e in particolare:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
b) i piani per l’edilizia economica e popolare;
c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
d) i piani di recupero;
e) i programmi integrati di intervento;
f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di 
approvazione dei PAC comporta la pubblica utilita’ delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, puo’ 
attribuire all’atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per 
tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati 
ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui e’ subordinato il 
rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo 
abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma 
delle disposizioni vigenti, senza la necessita’ di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PAC 
sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta 
comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione.


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ARTICOLO 38

(Regolamento edilizio)

1. I Comuni, in conformita’ alle disposizioni della presente legge e del 
regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio.

2. Il regolamento edilizio disciplina, anche in conformita’ alle altre leggi 
in materia edilizia e igienico-sanitaria, le attivita’ di costruzione e di 
trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie. 

3. Il regolamento edilizio non puo’ apportare modifiche alla disciplina 
urbanistica comunale.


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ARTICOLO 39

(Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del 
rendimento energetico nell’edilizia)

1. I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a 
promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, nonche’ gli interventi per il 
risparmio energetico, nel rispetto dell’articolo 6 della legge regionale 18 
agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).

2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai 
vigenti regolamenti nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1.

3. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio 
energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono 
essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti 
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.

4. Copia semplice dell’attestato di certificazione energetica o di rendimento 
energetico dell’edificio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e 
successive modifiche, e’ depositata presso il Comune competente a cura del 
costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di 
agibilita’ dell’immobile. Le modalita’ di raccolta ed elaborazione dei dati e 
di monitoraggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono 
stabilite ai sensi dell’articolo 62.

5. I Comuni stabiliscono, per gli interventi di cui al comma 1, una riduzione 
del contributo di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per 
cento dell’importo.

6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti 
finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici si considerano 
attivita’ edilizia libera.

7. Si considerano, altresi’, attivita’ edilizia libera gli interventi di 
climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei 
regolamenti edilizi.


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ARTICOLO 42

(Commissione edilizia)

1. La commissione edilizia e’ organo tecnico-consultivo del Comune in materia 
urbanistica ed edilizia. Fa parte di diritto della commissione edilizia un 
componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili 
di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a 
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti 
delle persone handicappate>>), e successive modifiche.

2. I Comuni hanno la facolta’ di istituire la commissione edilizia. Il 
regolamento edilizio ne definisce la disciplina e indica gli interventi 
sottoposti al suo preventivo parere.


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ARTICOLO 45

(Certificato urbanistico e valutazione preventiva)

1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia interesse puo’ chiedere al 
competente ufficio comunale il certificato contenente l’indicazione della 
disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-
territoriale, vigente o adottata.

2. L’ufficio comunale provvede al rilascio del certificato di cui al comma 1 
entro quindici giorni.

3. Il regolamento edilizio puo’ prevedere che il proprietario dell’immobile o 
chi abbia titolo richieda una valutazione preliminare sull’ammissibilita’ 
dell’intervento.

4. Il certificato urbanistico e la valutazione preventiva conservano 
validita’ per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano 
modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.


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ARTICOLO 49

(Strutture temporanee)

1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a 
permesso di costruire, benche’ difformi dalle previsioni degli strumenti 
urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento 
di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti 
realizzabili. 

2. All’autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che 
determini il periodo di validita’ dell’atto nel massimo di un anno, 
prorogabile, per comprovati motivi, per non piu’ di due volte.

3. L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni 
previste dalla legge e viene rilasciata secondo le procedure e le modalita’ 
previste nel regolamento edilizio comunale.

4. L’autorizzazione in precario puo’ essere motivatamente revocata senza 
indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validita’, per 
comprovati motivi di pubblico interesse. 

5. Il termine di validita’ delle autorizzazioni a titolo precario delle opere 
necessarie per la continuazione dell’esercizio di pubbliche funzioni 
corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle 
opere pubbliche.

6. Nel caso in cui alla scadenza dell’atto, ovvero nel caso di revoca del 
medesimo, il titolare dell’autorizzazione non provveda alla demolizione 
dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni 
previste dalla legge.

7. L’installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attivita’, 
di manifestazioni culturali, sportive e ricreative e’ soggetta unicamente 
alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza.

8. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio nelle strutture 
ricettive all’aria aperta, cosi’ come definite dalla legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, 
e ammesse dallo strumento urbanistico comunale generale vigente, gli 
allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione, a 
condizione che rispondano ai seguenti requisiti:
a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.


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