LEGGE REGIONALE
N.
5
DEL
23-02-2007
REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio.
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 9 del 28 febbraio 2007
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Indice:
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
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ARTICOLO
25
(Piani attuativi comunali)
1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale
in seduta pubblica, secondo le modalita’ previste nel regolamento comunale. I
PAC sono approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno
un terzo dei Consiglieri comunali.
2. Il PAC adottato e’ depositato presso la sede del Comune per trenta giorni
entro i quali chiunque puo’ formulare osservazioni e opposizioni.
3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli
strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e
sovracomunale e in particolare:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
b) i piani per l’edilizia economica e popolare;
c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
d) i piani di recupero;
e) i programmi integrati di intervento;
f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di
approvazione dei PAC comporta la pubblica utilita’ delle opere.
5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, puo’
attribuire all’atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per
tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati
ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui e’ subordinato il
rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo
abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma
delle disposizioni vigenti, senza la necessita’ di pronunce deliberative.
6. I rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PAC
sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta
comunale contestualmente al PAC.
7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione.
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ARTICOLO
38
(Regolamento edilizio)
1. I Comuni, in conformita’ alle disposizioni della presente legge e del
regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio.
2. Il regolamento edilizio disciplina, anche in conformita’ alle altre leggi
in materia edilizia e igienico-sanitaria, le attivita’ di costruzione e di
trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie.
3. Il regolamento edilizio non puo’ apportare modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.
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ARTICOLO
39
(Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del
rendimento energetico nell’edilizia)
1. I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a
promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, nonche’ gli interventi per il
risparmio energetico, nel rispetto dell’articolo 6 della legge regionale 18
agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).
2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai
vigenti regolamenti nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1.
3. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio
energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono
essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti
dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
4. Copia semplice dell’attestato di certificazione energetica o di rendimento
energetico dell’edificio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e
successive modifiche, e’ depositata presso il Comune competente a cura del
costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di
agibilita’ dell’immobile. Le modalita’ di raccolta ed elaborazione dei dati e
di monitoraggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono
stabilite ai sensi dell’articolo 62.
5. I Comuni stabiliscono, per gli interventi di cui al comma 1, una riduzione
del contributo di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per
cento dell’importo.
6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti
finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici si considerano
attivita’ edilizia libera.
7. Si considerano, altresi’, attivita’ edilizia libera gli interventi di
climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi.
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ARTICOLO
42
(Commissione edilizia)
1. La commissione edilizia e’ organo tecnico-consultivo del Comune in materia
urbanistica ed edilizia. Fa parte di diritto della commissione edilizia un
componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili
di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate>>), e successive modifiche.
2. I Comuni hanno la facolta’ di istituire la commissione edilizia. Il
regolamento edilizio ne definisce la disciplina e indica gli interventi
sottoposti al suo preventivo parere.
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ARTICOLO
45
(Certificato urbanistico e valutazione preventiva)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia interesse puo’ chiedere al
competente ufficio comunale il certificato contenente l’indicazione della
disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-
territoriale, vigente o adottata.
2. L’ufficio comunale provvede al rilascio del certificato di cui al comma 1
entro quindici giorni.
3. Il regolamento edilizio puo’ prevedere che il proprietario dell’immobile o
chi abbia titolo richieda una valutazione preliminare sull’ammissibilita’
dell’intervento.
4. Il certificato urbanistico e la valutazione preventiva conservano
validita’ per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano
modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
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ARTICOLO
49
(Strutture temporanee)
1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a
permesso di costruire, benche’ difformi dalle previsioni degli strumenti
urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento
di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti
realizzabili.
2. All’autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che
determini il periodo di validita’ dell’atto nel massimo di un anno,
prorogabile, per comprovati motivi, per non piu’ di due volte.
3. L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni
previste dalla legge e viene rilasciata secondo le procedure e le modalita’
previste nel regolamento edilizio comunale.
4. L’autorizzazione in precario puo’ essere motivatamente revocata senza
indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validita’, per
comprovati motivi di pubblico interesse.
5. Il termine di validita’ delle autorizzazioni a titolo precario delle opere
necessarie per la continuazione dell’esercizio di pubbliche funzioni
corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle
opere pubbliche.
6. Nel caso in cui alla scadenza dell’atto, ovvero nel caso di revoca del
medesimo, il titolare dell’autorizzazione non provveda alla demolizione
dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni
previste dalla legge.
7. L’installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attivita’,
di manifestazioni culturali, sportive e ricreative e’ soggetta unicamente
alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
8. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio nelle strutture
ricettive all’aria aperta, cosi’ come definite dalla legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche,
e ammesse dallo strumento urbanistico comunale generale vigente, gli
allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione, a
condizione che rispondano ai seguenti requisiti:
a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.
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