ARTICOLO 4
(Competenze dei comuni)
1. Sono di competenza dei comuni:
a) lintegrazione del regolamento edilizio in conformità alle
disposizioni del regolamento di cui allarticolo 5;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione
dellinquinamento luminoso;
c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori
astronomici e con le locali associazioni di astrofili,
delladeguamento della progettazione, installazione e gestione degli
impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie di
cui allarticolo 12;
d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti
di illuminazione esterna dal regolamento di cui allarticolo 5;
e) lapplicazione delle sanzioni amministrative di cui allarticolo
10.
ARTICOLO 5
(Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione
dellinquinamento luminoso)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Regione adotta il regolamento di riduzione e
prevenzione dellinquinamento luminoso, il quale definisce:
a) le norme tecniche per la progettazione, linstallazione e la
gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati
dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;
c) i criteri per lindividuazione delle zone di particolare protezione
degli osservatori astronomici di cui allarticolo 6, comma 3;
d) le misure da applicare nelle zone di protezione di cui allarticolo
6, comma 3;
e) le modalità ed i termini per ladeguamento degli impianti esistenti
alle norme tecniche di cui alla lettera a);
f) i termini per lintegrazione dei regolamenti edilizi comunali con
le disposizioni contenute nel regolamento stesso.
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ARTICOLO 13
(Modificazioni alla l.r. 14/1999)
1. Dopo la sezione VII del capo IV, del titolo IV, della l.r.
14/1999, è inserita la seguente:
"Sezione VII bis
(Inquinamento luminoso)
Art. 115 bis
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Fermo restando quanto stabilito nellarticolo 3, commi
1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti:
a) ladozione del regolamento di riduzione e prevenzione
dellinquinamento luminoso;
b) la tenuta e laggiornamento dellelenco degli osservatori
astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare
protezione;
c) la concessione di contributi ai comuni per ladeguamento degli
impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme
tecniche previste dalla normativa vigente in materia;
d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa
alla riduzione e prevenzione dellinquinamento luminoso;
e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 115 ter
(Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nellarticolo 5, commi
2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non
conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano
le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:
a) lintegrazione del regolamento edilizio in conformità alla
normativa vigente in materia di prevenzione dellinquinamento luminoso
;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione
dellinquinamento luminoso;
c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori
astronomici e con le locali associazioni di astrofili delladeguamento
della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati
di illuminazione esterna, secondo quanto stabilito dalle normative
vigenti in materia;
d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti
di illuminazione esterna dalle disposizioni previste dalla normativa
vigente e lapplicazione delle sanzioni amministrative conseguenti
alla violazione delle disposizioni stesse.".
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