LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 13-04-2000
REGIONE LAZIO

"NORME PER LA RIDUZIONE E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO — MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 13
del 10 maggio 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
Allegato 1:
Allegato  
Allegato 2:
Allegato  

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 4

(Competenze dei comuni)


	1.	Sono di competenza dei comuni:
a) l’integrazione del regolamento edilizio in conformità alle 
disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle 
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento luminoso;
c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori 
astronomici e con le locali associazioni di astrofili, 
dell’adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli 
impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie di 
cui all’articolo 12; 
d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti 
di illuminazione esterna dal regolamento di cui all’articolo 5; 
e) l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 
10.

 

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ARTICOLO 5

(Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento luminoso)


	1.	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge la Regione adotta il regolamento di riduzione e 
prevenzione dell’inquinamento luminoso, il quale definisce:
a) le norme tecniche per la progettazione, l’installazione e la 
gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati 
dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;
c) i criteri per l’individuazione delle zone di particolare protezione 
degli osservatori astronomici di cui all’articolo 6, comma 3; 
d) le misure da applicare nelle zone di protezione di cui all’articolo 
6, comma 3; 
e) le modalità ed i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti 
alle norme tecniche di cui alla lettera a);
f) i termini per l’integrazione dei regolamenti edilizi comunali con 
le disposizioni contenute nel regolamento stesso.

 

ARTICOLO 13

(Modificazioni alla l.r. 14/1999)


	1.	Dopo la sezione VII del capo IV, del titolo IV, della l.r. 
14/1999, è inserita la seguente:

"Sezione VII bis
(Inquinamento luminoso)

Art. 115 bis
(Funzioni e compiti della Regione)


		1.	Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 
1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto 
nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti 
amministrativi concernenti:
a) l’adozione del regolamento di riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento luminoso;
b) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli osservatori 
astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare 
protezione;
c) la concessione di contributi ai comuni per l’adeguamento degli 
impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme 
tecniche previste dalla normativa vigente in materia;
d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa 
alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 115 ter
(Funzioni e compiti dei comuni)


		1.	Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 
2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto 
previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti 
amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non 
conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano 
le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:
a) l’integrazione del regolamento edilizio in conformità alla 
normativa vigente in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso 
;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle 
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento luminoso;
c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori 
astronomici e con le locali associazioni di astrofili dell’adeguamento 
della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati 
di illuminazione esterna, secondo quanto stabilito dalle normative 
vigenti in materia;
d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti 
di illuminazione esterna dalle disposizioni previste dalla normativa 
vigente e l’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti 
alla violazione delle disposizioni stesse.".

 

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Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 13 aprile 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 2000.


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