LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 22-12-1999
REGIONE LAZIO

"NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 36
del 30 dicembre 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:
 

ARTICOLO 70

(Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi)


	1.	La Giunta regionale adotta una deliberazione per la 
determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti 
edilizi e per consentirne il necessario coordinamento con le norme 
tecniche d'attuazione del PUCG.

2.	Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel termine di 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
invia alle province uno schema di deliberazione ai fini della 
consultazione degli enti locali. Entro i sessanta giorni successivi, 
le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le 
osservazioni presentate dagli enti locali.

3.	Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la 
Giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le 
controdeduzioni alle osservazioni presentate, qualora sia pervenuta la 
relazione delle province.

 

ARTICOLO 71
(Regolamenti edilizi)


	1.	I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'articolo 
33 della l. 1150/1942 nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 70.

	2.	Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati o delle loro 
varianti sono trasmessi alla provincia la quale, entro sessanta giorni 
dalla data di ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni 
sulla rispondenza ai criteri generali indicati al comma 1, proponendo 
eventuali modifiche.

	3.	Decorso il termine di cui al comma 2 i comuni adottano i 
regolamenti edilizi o le loro varianti, pronunciandosi motivatamente 
sulle eventuali osservazioni della provincia.

4.	Le disposizioni del presente articolo si applicano 
successivamente all’emanazione dei criteri generali indicati al comma 
1 e comunque a partire dal settimo mese successivo alla data di 
entrata in vigore della presente legge.