ARTICOLO 70
(Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi)
1. La Giunta regionale adotta una deliberazione per la
determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti
edilizi e per consentirne il necessario coordinamento con le norme
tecniche d'attuazione del PUCG.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
invia alle province uno schema di deliberazione ai fini della
consultazione degli enti locali. Entro i sessanta giorni successivi,
le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le
osservazioni presentate dagli enti locali.
3. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la
Giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le
controdeduzioni alle osservazioni presentate, qualora sia pervenuta la
relazione delle province.
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ARTICOLO 71
(Regolamenti edilizi)
1. I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'articolo
33 della l. 1150/1942 nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 70.
2. Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati o delle loro
varianti sono trasmessi alla provincia la quale, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni
sulla rispondenza ai criteri generali indicati al comma 1, proponendo
eventuali modifiche.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 i comuni adottano i
regolamenti edilizi o le loro varianti, pronunciandosi motivatamente
sulle eventuali osservazioni della provincia.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
successivamente all’emanazione dei criteri generali indicati al comma
1 e comunque a partire dal settimo mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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