LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 06-06-2008
REGIONE LIGURIA

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 11 giugno 2008
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89  
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha
approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga


la seguente legge regionale:
              
                

PARTE I TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in coerenza con il Titolo V – Parte II - della 
Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive 
modifiche ed integrazioni:
a) disciplina l’attività edilizia con riferimento alle tipologie degli 
interventi edilizi, ai titoli abilitativi e alle procedure per il relativo 
conseguimento;
b) stabilisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
c) definisce i parametri urbanistico - edilizi;
d) detta norme per garantire l’uniformità e il coordinamento dei 
contenuti dei regolamenti edilizi comunali, indicati all’articolo 2;
e) promuove la sostenibilità energetico – ambientale nella realizzazione 
delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dell’ordinamento 
comunitario.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione 
le disposizioni contenute nel d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e 
integrazioni e nelle vigenti normative di settore.


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ARTICOLO 2

(Regolamento edilizio)

1. I Comuni si dotano di un regolamento edilizio avente ad oggetto:
a) la composizione, la durata, le competenze e il funzionamento della 
Commissione edilizia, ove il Comune intenda avvalersi di tale organo 
consultivo ai sensi dell’articolo 4;
b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso 
di costruire e delle denunce di inizio di attività e loro varianti nonché gli 
adempimenti comunali per la definizione delle pratiche edilizie;
c) gli elaborati progettuali e documentali da allegare alle domande di 
permesso di costruire e alle denunce di inizio attività;
d) le modalità, i tempi e le garanzie richieste per il pagamento del 
contributo di costruzione;
e) gli adempimenti a carico del titolare del titolo abilitativo, del 
progettista, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, 
nonché degli uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie fasi di 
esecuzione delle opere assentite;
f) le modalità di rilascio del certificato di agibilità;
g) la definizione dei requisiti igienico - sanitari ed ecologico - 
ambientali delle costruzioni;
h) la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione 
degli spazi pertinenziali agli edifici, della realizzazione e della 
salvaguardia del verde;
i) la manutenzione e il decoro degli edifici e la sistemazione degli 
ambienti urbani e dei suoli.
2. Il regolamento edilizio non può contenere norme che modifichino la 
disciplina urbanistica prevista dalla strumentazione comunale, ivi compresa la 
disciplina paesistica di livello puntuale.
3. Le norme contenute nei regolamenti edilizi vigenti estranee alle 
materie di cui al presente articolo si intendono decadute alla scadenza di 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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ARTICOLO 3

(Procedimento di approvazione del regolamento edilizio)

1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono elaborati dai Comuni 
in conformità alle disposizioni della presente legge e sono approvati con 
deliberazione del Consiglio comunale.
2. Dell’avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) e il testo è depositato 
a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale.
3. Restano ferme le competenze regionali in materia di regolamenti 
edilizi adottati e trasmessi prima della data di entrata in vigore della 
presente legge.


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ARTICOLO 21

(Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività 
soggetta a comunicazione) 

1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, 
né a DIA  né a comunicazione purchè effettuati nel rispetto delle normative di 
settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e 
successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti 
attuativi dei Parchi:
a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;
b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non 
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che 
alterino la sagoma dell’edificio;
c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in 
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne 
al centro edificato;
d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le 
colture agricole e non costituenti serre;
e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di 
cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come 
tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree 
destinate a cantieristica navale, l’installazione di manufatti aventi altezza 
non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata 
temporanea e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività 
cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell’attività medesima;
f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa 
temporanea di occupazione di suolo pubblico.
2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da 
effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, i seguenti interventi 
purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico 
territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e 
nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della 
prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico 
ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto 
esteriore degli edifici:
a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e 
realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto o di manufatti 
funzionali all’attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di 
cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente 
circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;
b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano 
carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
c) opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari semprechè non 
comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti 
interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della 
destinazione d’uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle 
norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie,  
salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici 
caratterizzanti l’edilizia storica;
d) interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio 
indicati nelle lettere d) e h) dell’articolo 7, comma 2, laddove conformi alle 
specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina 
urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. Qualora il 
Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la 
comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche 
fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla 
gamma dei colori prevalenti nel contesto;
e) interventi relativi all’installazione di:
- impianti solari termici se di sviluppo inferiore a 20 mq. a servizio 
di case di civile abitazione, alberghi, agriturismi, impianti sportivi e 
attrezzature balneari, piscine, se posizionati su falda del tetto, a terra o 
su copertura piana;
- pannelli solari fotovoltaici di sviluppo non superiore a 20 mq, per 
autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra o su 
copertura piana;
f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di 
teleradiocomunicazione di cui all’articolo 27, comma 9, ed interventi relativi 
a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale  
consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione di 
armadietti per terminazioni di rete; 
g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la 
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 28, 
comma 16;
h) l’installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture 
di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al 
suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente 
circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione 
deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico 
abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle 
norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione di cui all’articolo 
3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2, 
del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e 
mercato del lavoro). In assenza di tale documentazione la comunicazione è 
priva di effetti.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina 
relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione 
deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico 
abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche 
dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle 
verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
6. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e 
successive modifiche, l’installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera 
e) è soggetta all’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 159 
del decreto medesimo qualora l’intervento interessi immobili vincolati come 
beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del ridetto decreto nonché 
immobili vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto ricadenti 
in aree ricomprese nel regime ANI-MA o di Conservazione dell’assetto 
insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione 
paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore 
degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive 
definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata 
altresì a fornire direttive per l’installazione di tali impianti anche su 
edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti 
testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici 
non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all’autorizzazione 
di cui all’articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove 
l’intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo 
decreto.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) sostituiscono le 
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b) della legge 
regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Le disposizioni 
di cui al comma 5 sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 
5 della l.r. 22/2007.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 sostituiscono le disposizioni di cui 
all’articolo 12, comma 6 della l.r. 22/2007 relativamente agli interventi da 
realizzarsi in zone vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive 
modificazioni.


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ARTICOLO 22

(Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005)

1. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2 e 
realizzate prima del 17 marzo 1985, il proprietario della costruzione o 
dell’unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo 
amministrativo, può inviare al Comune una comunicazione corredata della 
seguente documentazione:
a) relazione descrittiva delle opere realizzate e dichiarazione della 
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari  e di sicurezza, sottoscritte da 
tecnico abilitato;
b) autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di 
esecuzione delle opere;
c) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per opere interne alle costruzioni si 
intendono quelle non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con 
i regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano 
comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento 
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della 
destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non 
abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle 
zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le 
originarie caratteristiche costruttive dell’edificio.
3. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2, 
realizzate successivamente al 17 marzo 1985 e prima del 1° gennaio 2005, il 
proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare, al fine della loro 
regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, può inviare al Comune una 
comunicazione preceduta dal versamento della somma di 172,15 euro e corredata 
dalla seguente comunicazione: 
a) relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza 
dei requisiti igienico-sanitari  e di sicurezza, sottoscritta da tecnico 
abilitato;
b) elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico 
abilitato; 
c) autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di 
realizzazione dei lavori;
d) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e 
ricevuta di avvenuto versamento della somma di 172,15 euro.


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ARTICOLO 26

(Disciplina della denuncia di inizio attività)

1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta al 
competente ufficio comunale o allo sportello unico per l’edilizia ove 
istituito, la denuncia di inizio attività: 
a) almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi 
previsti dall’articolo 23;
b) almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi 
previsti dall’articolo 24, comma 2.
2. La DIA deve essere corredata dagli elaborati progettuali previsti dal 
regolamento edilizio nonché da una dettagliata relazione a firma di un 
progettista abilitato che attesti:
a) la riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate negli 
articoli 23 o 24;
b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali 
di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o 
adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di 
sicurezza, di quelle igienico - sanitarie e di tutte le disposizioni 
applicabili per l’esecuzione delle opere. Nel caso in cui la verifica della 
conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico - sanitaria 
comporti valutazioni tecnico - discrezionali deve essere allegato alla domanda 
il parere dei Vigili del Fuoco e della ASL.
3. La DIA è corredata dall’indicazione dell’impresa  cui si intendono 
affidare i lavori e del direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di 
intervento nonché dal computo del contributo di costruzione, se dovuto ai 
sensi dell’articolo 38. Prima dell’inizio dei lavori il committente o il 
responsabile deve trasmettere al Comune la documentazione di cui all’articolo 
3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2, 
del d.lgs. 251/2004, pena l’inefficacia del titolo abilitativo. 
4. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle domande il 
competente ufficio comunale:
a) provvede a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento;
b) qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente ai sensi dei 
commi 2 o 3 ne dà motivata comunicazione all’interessato invitandolo a 
presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori; in tal caso il 
termine di cui al comma 1 è interrotto e decorre nuovamente per intero a 
partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. I lavori possono essere iniziati decorso il termine di cui al comma 1, 
previo pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di 
urbanizzazione, se dovuta ai sensi dell’articolo 38, nonché previa 
effettuazione degli adempimenti di cui al comma 3 ultima parte. L’avvenuto 
inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune allegando a tale 
comunicazione copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 
contributo di cui sopra. In caso di ritardato od omesso versamento del 
contributo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 57; 
6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un 
vincolo la cui tutela compete all’Amministrazione comunale il termine di cui 
al comma 1 è elevato a sessanta giorni per consentire il rilascio del relativo 
atto di assenso. Fino al rilascio di tale atto o in caso di diniego dello 
stesso la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai 
lavori. 
7. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria, 
ritenga di denegare gli atti di assenso di cui al comma 6, comunica 
tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 
bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un 
vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale e l’assenso 
dell’Amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia, il 
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli 
articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni. Il termine di cui al comma 1 è elevato a novanta giorni per 
consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Fino al rilascio di tale 
atto o in caso di diniego la DIA è priva di effetti e l’interessato non può 
dare inizio ai lavori. Qualora l’amministrazione o l’ente competente al 
rilascio dell’atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente 
all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 
241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 l’ente che ha rilasciato 
l’autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione 
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, informandone 
per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, 
salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso favorevole 
nel contesto della conferenza di servizi. L’inizio dei lavori è comunque 
subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità 
della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta 
giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive 
modifiche e integrazioni.
10. I lavori devono essere ultimati entro tre anni decorrenti 
dall’effettivo inizio degli stessi, da comunicarsi tempestivamente al Comune a 
cura dell’interessato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine di validità 
della DIA la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata a nuova 
denuncia. Entro sessanta giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori  
l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione degli 
stessi e a trasmettere al Comune entro lo stesso termine un certificato di 
collaudo finale redatto dal progettista o da un tecnico abilitato che attesti 
la conformità dell’opera al progetto presentato nonché la rispondenza 
dell’intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio 
energetico previste dalla normativa vigente e già oggetto della attestazione 
contenuta nella relazione allegata alla DIA. Contestualmente all’emissione del 
certificato di collaudo l’interessato deve produrre al Comune la ricevuta 
dell’avvenuta presentazione, da parte del progettista o di tecnico abilitato, 
della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la 
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del 
classamento; in caso di mancata presentazione di tale documentazione e in caso 
di mancata comunicazione della data di ultimazione lavori si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 516,00. Su motivata 
comunicazione dell’interessato presentata anteriormente alla scadenza, il 
termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con 
provvedimento comunale motivato, per fatti estranei alla volontà 
all’interessato. Decorso tale termine la realizzazione dei lavori non ultimati 
è subordinata a nuova denuncia corredata da una relazione che attesti i lavori 
già eseguiti nel rispetto degli elaborati a suo tempo presentati; in tal caso 
la ripresa dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione della 
DIA.
11. Costituisce prova della sussistenza del titolo abilitativo alla 
esecuzione dei lavori la copia della denuncia di inizio attività da cui 
risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione 
comunale, corredata dall’elenco dei documenti presentati assieme al progetto, 
dall’attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenso 
necessari nonché dall’autocertificazione circa l’avvenuto decorso del termine 
per l’inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune.
12. Gli estremi della DIA sono contenuti nel cartello indicatore esposto 
nel cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio comunale.
13. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA sia subordinato alla 
stipula di un apposito atto convenzionale il termine di cui al comma 1 è 
elevato a sessanta giorni per consentire la relativa approvazione da parte del 
competente organo comunale dello schema di convenzione. In ogni caso 
l’efficacia della DIA resta sospesa fino all’avvenuta stipula dell’atto 
convenzionale.
14. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA abbia ad oggetto la 
realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell’articolo 19, comma 6, e 
dell’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche e 
integrazioni la DIA deve essere corredata da atto di impegno ad asservire i 
parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da 
trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, 
pena l’inefficacia della DIA.


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ARTICOLO 53

(Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia)

1. Il potere di annullamento dei titoli abilitativi già delegato alle 
Province a norma della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle 
Province delle funzioni regionali relative all’esercizio dei poteri di 
controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli 
articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni) 
e successive modifiche e integrazioni è trasferito alle medesime 
Amministrazioni e si applica anche nei confronti delle autorizzazioni 
paesistico-ambientali rilasciate dai Comuni in violazione della legislazione 
in materia di beni paesaggistici.
2. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i titoli 
abilitativi, ivi compresa la DIA, che autorizzano interventi non conformi a 
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque 
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della 
loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia, sempre che sussista 
un sostanziale interesse pubblico alla rimozione di tali atti.
3. Ove venga riscontrata la sussistenza delle condizioni per procedere ai 
sensi del comma 2, la Provincia, sentito il Comitato di cui all’articolo 54, 
contesta le relative violazioni al titolare del permesso di costruire o della 
DIA, al proprietario dell’immobile quale risultante dai registri immobiliari 
tenuti presso la competente Conservatoria al momento della contestazione 
stessa, al progettista nonché all’Amministrazione comunale, con l’invito a 
presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
4. Il provvedimento di annullamento deve essere adottato entro diciotto 
mesi dalla contestazione di cui al comma 3, reso noto mediante pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificato:
a) al Comune per la sua affissione all’Albo pretorio comunale nonché per 
l’assunzione, entro il termine all’uopo fissato, dei conseguenti provvedimenti 
sanzionatori previsti dall’articolo 55, qualora non sia possibile la 
eliminazione dei vizi delle relative procedure amministrative;
b) agli altri soggetti indicati al comma 3.
5. Decorso infruttuosamente il termine previsto alla lettera a) del comma 
4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 7.
6. In pendenza delle procedure di annullamento è facoltà della Provincia 
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare ai 
soggetti indicati al comma 3 nonché al direttore dei lavori e da comunicare al 
Comune sia per la sua pubblicazione all’Albo pretorio sia per il controllo 
della sua esecuzione da parte dei destinatari. L’ordine di sospensione cessa 
di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notifica, non sia stato 
adottato il provvedimento di annullamento.


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ARTICOLO 88

(Effetti dell’entrata in vigore della presente legge e rapporti con la 
strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge i Comuni adeguano la disciplina degli interventi urbanistico edilizi 
contenuta negli strumenti urbanistici comunali alle definizioni delle 
tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-
edilizi contenute nella Parte I ,Titolo II e nella Parte II, Titolo I.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione 
consiliare volta a: 
a) confermare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico 
vigente, con mero adeguamento alle nuove definizioni introdotte dalla presente 
legge;
ovvero a:
b) modificare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico 
vigente con adozione delle conseguenti varianti.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, l’adeguamento è 
soggetto ad esclusiva approvazione comunale, previa pubblicazione dei relativi 
atti per un periodo non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali il Comune 
decide in merito alle osservazioni eventualmente pervenute.  Nell’ipotesi di 
cui alla lettera b) del medesimo comma 2, le varianti allo strumento 
urbanistico generale, previa pubblicazione dei relativi atti per un periodo 
non inferiore a quindici giorni, sono approvate dalla Provincia o dalla 
Regione a norma della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, le definizioni 
contenute nella presente legge relativamente alle tipologie degli interventi 
urbanistico-edilizi e ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sugli 
strumenti urbanistici comunali e sui regolamenti edilizi localmente vigenti.
5. I nuovi piani urbanistici comunali adottati successivamente alla data 
di entrata in vigore della presente legge:
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio 
edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le 
disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II; 
b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli 
altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni di 
cui alla Parte II, Titolo I.
6. La disciplina introdotta per effetto dei piani urbanistici comunali a 
norma del comma 5 comporta la sostituzione delle norme dei regolamenti edilizi 
localmente vigenti contenenti la definizione dei parametri urbanistico-edilizi 
e la definizione delle tipologie degli interventi.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa 
dell’adeguamento di cui al comma 1 o dell’adozione di un nuovo strumento 
urbanistico comunale ai sensi del comma 5, le disposizioni della presente 
legge, relative alla disciplina delle tipologie di interventi urbanistico 
edilizi, contenute nella Parte I, Titolo II:
a) prevalgono comunque immediatamente su quelle contenute nei regolamenti 
edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini 
dell’individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento e 
del relativo regime sanzionatorio; rimane invece operante la disciplina 
sostanziale degli interventi contenuta nella normativa di attuazione dei piani 
urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili e alle modalità e 
condizioni di attuazione nonché la definizione dei parametri urbanistico 
edilizi contenuta in tali piani ovvero nei regolamenti edilizi;
b) operano nell’applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte 
salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri 
emanati dalle competenti Autorità.


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ARTICOLO 89

(Sostituzione e abrogazione di norme)

1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono la Parte I del 
d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione degli 
articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.
2. La presente legge abroga:
a) la legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle Province delle 
funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia 
di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni) e successive 
modifiche e integrazioni;
b) l’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (Interventi 
ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati 
di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);
c) gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 
(Delega alle Province delle funzioni regionali di rilascio delle 
autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 
1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi), come modificati 
dall’articolo 64 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge 
urbanistica regionale);
d) l’articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni 
in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia);
e) l’articolo 32, comma 6, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 
(Legge urbanistica regionale);
f) gli articoli 72 septies e 72 undecies, comma 1 bis, e 72 duodecies, 
commi da 2 a 7, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 
e successive modifiche e integrazioni;
g) gli articoli 4, 5, 7 e 21 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 29 
(Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei 
centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei 
titoli edilizi).
3. E’ da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le 
norme della presente legge.



Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Liguria.


Data a Genova 6 giugno 2008


IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)

 

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