LEGGE REGIONALE
N.
16
DEL
06-06-2008
REGIONE
LIGURIA
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 6 del 11 giugno 2008
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Indice:
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Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge regionale:
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PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO
1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge, in coerenza con il Titolo V – Parte II - della
Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive
modifiche ed integrazioni:
a) disciplina l’attività edilizia con riferimento alle tipologie degli
interventi edilizi, ai titoli abilitativi e alle procedure per il relativo
conseguimento;
b) stabilisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
c) definisce i parametri urbanistico - edilizi;
d) detta norme per garantire l’uniformità e il coordinamento dei
contenuti dei regolamenti edilizi comunali, indicati all’articolo 2;
e) promuove la sostenibilità energetico – ambientale nella realizzazione
delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dell’ordinamento
comunitario.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione
le disposizioni contenute nel d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e
integrazioni e nelle vigenti normative di settore.
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ARTICOLO
2
(Regolamento edilizio)
1. I Comuni si dotano di un regolamento edilizio avente ad oggetto:
a) la composizione, la durata, le competenze e il funzionamento della
Commissione edilizia, ove il Comune intenda avvalersi di tale organo
consultivo ai sensi dell’articolo 4;
b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso
di costruire e delle denunce di inizio di attività e loro varianti nonché gli
adempimenti comunali per la definizione delle pratiche edilizie;
c) gli elaborati progettuali e documentali da allegare alle domande di
permesso di costruire e alle denunce di inizio attività;
d) le modalità, i tempi e le garanzie richieste per il pagamento del
contributo di costruzione;
e) gli adempimenti a carico del titolare del titolo abilitativo, del
progettista, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori,
nonché degli uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie fasi di
esecuzione delle opere assentite;
f) le modalità di rilascio del certificato di agibilità;
g) la definizione dei requisiti igienico - sanitari ed ecologico -
ambientali delle costruzioni;
h) la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione
degli spazi pertinenziali agli edifici, della realizzazione e della
salvaguardia del verde;
i) la manutenzione e il decoro degli edifici e la sistemazione degli
ambienti urbani e dei suoli.
2. Il regolamento edilizio non può contenere norme che modifichino la
disciplina urbanistica prevista dalla strumentazione comunale, ivi compresa la
disciplina paesistica di livello puntuale.
3. Le norme contenute nei regolamenti edilizi vigenti estranee alle
materie di cui al presente articolo si intendono decadute alla scadenza di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO
3
(Procedimento di approvazione del regolamento edilizio)
1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono elaborati dai Comuni
in conformità alle disposizioni della presente legge e sono approvati con
deliberazione del Consiglio comunale.
2. Dell’avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) e il testo è depositato
a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale.
3. Restano ferme le competenze regionali in materia di regolamenti
edilizi adottati e trasmessi prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
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ARTICOLO
21
(Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività
soggetta a comunicazione)
1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire,
né a DIA né a comunicazione purchè effettuati nel rispetto delle normative di
settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e
successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti
attuativi dei Parchi:
a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;
b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio;
c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne
al centro edificato;
d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le
colture agricole e non costituenti serre;
e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di
cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come
tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree
destinate a cantieristica navale, l’installazione di manufatti aventi altezza
non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata
temporanea e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività
cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell’attività medesima;
f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa
temporanea di occupazione di suolo pubblico.
2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da
effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, i seguenti interventi
purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico
territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e
nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della
prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico
ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto
esteriore degli edifici:
a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e
realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto o di manufatti
funzionali all’attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di
cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente
circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;
b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano
carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
c) opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari semprechè non
comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti
interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della
destinazione d’uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie,
salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici
caratterizzanti l’edilizia storica;
d) interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio
indicati nelle lettere d) e h) dell’articolo 7, comma 2, laddove conformi alle
specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina
urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. Qualora il
Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la
comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche
fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla
gamma dei colori prevalenti nel contesto;
e) interventi relativi all’installazione di:
- impianti solari termici se di sviluppo inferiore a 20 mq. a servizio
di case di civile abitazione, alberghi, agriturismi, impianti sportivi e
attrezzature balneari, piscine, se posizionati su falda del tetto, a terra o
su copertura piana;
- pannelli solari fotovoltaici di sviluppo non superiore a 20 mq, per
autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra o su
copertura piana;
f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di
teleradiocomunicazione di cui all’articolo 27, comma 9, ed interventi relativi
a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale
consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione di
armadietti per terminazioni di rete;
g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 28,
comma 16;
h) l’installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture
di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al
suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente
circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione
deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico
abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle
norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione di cui all’articolo
3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e
mercato del lavoro). In assenza di tale documentazione la comunicazione è
priva di effetti.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina
relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione
deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico
abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche
dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle
verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
6. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e
successive modifiche, l’installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera
e) è soggetta all’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 159
del decreto medesimo qualora l’intervento interessi immobili vincolati come
beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del ridetto decreto nonché
immobili vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto ricadenti
in aree ricomprese nel regime ANI-MA o di Conservazione dell’assetto
insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione
paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore
degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive
definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata
altresì a fornire direttive per l’installazione di tali impianti anche su
edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti
testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici
non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all’autorizzazione
di cui all’articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove
l’intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo
decreto.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) sostituiscono le
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b) della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Le disposizioni
di cui al comma 5 sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 12, comma
5 della l.r. 22/2007.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 sostituiscono le disposizioni di cui
all’articolo 12, comma 6 della l.r. 22/2007 relativamente agli interventi da
realizzarsi in zone vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive
modificazioni.
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ARTICOLO
22
(Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005)
1. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2 e
realizzate prima del 17 marzo 1985, il proprietario della costruzione o
dell’unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo
amministrativo, può inviare al Comune una comunicazione corredata della
seguente documentazione:
a) relazione descrittiva delle opere realizzate e dichiarazione della
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritte da
tecnico abilitato;
b) autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di
esecuzione delle opere;
c) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per opere interne alle costruzioni si
intendono quelle non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con
i regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano
comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della
destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non
abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle
zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le
originarie caratteristiche costruttive dell’edificio.
3. Per le opere interne alle costruzioni, come definite nel comma 2,
realizzate successivamente al 17 marzo 1985 e prima del 1° gennaio 2005, il
proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare, al fine della loro
regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, può inviare al Comune una
comunicazione preceduta dal versamento della somma di 172,15 euro e corredata
dalla seguente comunicazione:
a) relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza
dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico
abilitato;
b) elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico
abilitato;
c) autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di
realizzazione dei lavori;
d) ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e
ricevuta di avvenuto versamento della somma di 172,15 euro.
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ARTICOLO
26
(Disciplina della denuncia di inizio attività)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta al
competente ufficio comunale o allo sportello unico per l’edilizia ove
istituito, la denuncia di inizio attività:
a) almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi
previsti dall’articolo 23;
b) almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi
previsti dall’articolo 24, comma 2.
2. La DIA deve essere corredata dagli elaborati progettuali previsti dal
regolamento edilizio nonché da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato che attesti:
a) la riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate negli
articoli 23 o 24;
b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali
di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza, di quelle igienico - sanitarie e di tutte le disposizioni
applicabili per l’esecuzione delle opere. Nel caso in cui la verifica della
conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico - sanitaria
comporti valutazioni tecnico - discrezionali deve essere allegato alla domanda
il parere dei Vigili del Fuoco e della ASL.
3. La DIA è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intendono
affidare i lavori e del direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di
intervento nonché dal computo del contributo di costruzione, se dovuto ai
sensi dell’articolo 38. Prima dell’inizio dei lavori il committente o il
responsabile deve trasmettere al Comune la documentazione di cui all’articolo
3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2,
del d.lgs. 251/2004, pena l’inefficacia del titolo abilitativo.
4. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle domande il
competente ufficio comunale:
a) provvede a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento;
b) qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente ai sensi dei
commi 2 o 3 ne dà motivata comunicazione all’interessato invitandolo a
presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori; in tal caso il
termine di cui al comma 1 è interrotto e decorre nuovamente per intero a
partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. I lavori possono essere iniziati decorso il termine di cui al comma 1,
previo pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione, se dovuta ai sensi dell’articolo 38, nonché previa
effettuazione degli adempimenti di cui al comma 3 ultima parte. L’avvenuto
inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune allegando a tale
comunicazione copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di
contributo di cui sopra. In caso di ritardato od omesso versamento del
contributo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 57;
6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete all’Amministrazione comunale il termine di cui
al comma 1 è elevato a sessanta giorni per consentire il rilascio del relativo
atto di assenso. Fino al rilascio di tale atto o in caso di diniego dello
stesso la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai
lavori.
7. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria,
ritenga di denegare gli atti di assenso di cui al comma 6, comunica
tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10
bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale e l’assenso
dell’Amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni. Il termine di cui al comma 1 è elevato a novanta giorni per
consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Fino al rilascio di tale
atto o in caso di diniego la DIA è priva di effetti e l’interessato non può
dare inizio ai lavori. Qualora l’amministrazione o l’ente competente al
rilascio dell’atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente
all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 l’ente che ha rilasciato
l’autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, informandone
per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività,
salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso favorevole
nel contesto della conferenza di servizi. L’inizio dei lavori è comunque
subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità
della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta
giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni.
10. I lavori devono essere ultimati entro tre anni decorrenti
dall’effettivo inizio degli stessi, da comunicarsi tempestivamente al Comune a
cura dell’interessato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine di validità
della DIA la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata a nuova
denuncia. Entro sessanta giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori
l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione degli
stessi e a trasmettere al Comune entro lo stesso termine un certificato di
collaudo finale redatto dal progettista o da un tecnico abilitato che attesti
la conformità dell’opera al progetto presentato nonché la rispondenza
dell’intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio
energetico previste dalla normativa vigente e già oggetto della attestazione
contenuta nella relazione allegata alla DIA. Contestualmente all’emissione del
certificato di collaudo l’interessato deve produrre al Comune la ricevuta
dell’avvenuta presentazione, da parte del progettista o di tecnico abilitato,
della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento; in caso di mancata presentazione di tale documentazione e in caso
di mancata comunicazione della data di ultimazione lavori si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 516,00. Su motivata
comunicazione dell’interessato presentata anteriormente alla scadenza, il
termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con
provvedimento comunale motivato, per fatti estranei alla volontà
all’interessato. Decorso tale termine la realizzazione dei lavori non ultimati
è subordinata a nuova denuncia corredata da una relazione che attesti i lavori
già eseguiti nel rispetto degli elaborati a suo tempo presentati; in tal caso
la ripresa dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione della
DIA.
11. Costituisce prova della sussistenza del titolo abilitativo alla
esecuzione dei lavori la copia della denuncia di inizio attività da cui
risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione
comunale, corredata dall’elenco dei documenti presentati assieme al progetto,
dall’attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenso
necessari nonché dall’autocertificazione circa l’avvenuto decorso del termine
per l’inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune.
12. Gli estremi della DIA sono contenuti nel cartello indicatore esposto
nel cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio comunale.
13. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA sia subordinato alla
stipula di un apposito atto convenzionale il termine di cui al comma 1 è
elevato a sessanta giorni per consentire la relativa approvazione da parte del
competente organo comunale dello schema di convenzione. In ogni caso
l’efficacia della DIA resta sospesa fino all’avvenuta stipula dell’atto
convenzionale.
14. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA abbia ad oggetto la
realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell’articolo 19, comma 6, e
dell’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche e
integrazioni la DIA deve essere corredata da atto di impegno ad asservire i
parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da
trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori,
pena l’inefficacia della DIA.
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ARTICOLO
53
(Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia)
1. Il potere di annullamento dei titoli abilitativi già delegato alle
Province a norma della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle
Province delle funzioni regionali relative all’esercizio dei poteri di
controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli
articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni)
e successive modifiche e integrazioni è trasferito alle medesime
Amministrazioni e si applica anche nei confronti delle autorizzazioni
paesistico-ambientali rilasciate dai Comuni in violazione della legislazione
in materia di beni paesaggistici.
2. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i titoli
abilitativi, ivi compresa la DIA, che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia, sempre che sussista
un sostanziale interesse pubblico alla rimozione di tali atti.
3. Ove venga riscontrata la sussistenza delle condizioni per procedere ai
sensi del comma 2, la Provincia, sentito il Comitato di cui all’articolo 54,
contesta le relative violazioni al titolare del permesso di costruire o della
DIA, al proprietario dell’immobile quale risultante dai registri immobiliari
tenuti presso la competente Conservatoria al momento della contestazione
stessa, al progettista nonché all’Amministrazione comunale, con l’invito a
presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
4. Il provvedimento di annullamento deve essere adottato entro diciotto
mesi dalla contestazione di cui al comma 3, reso noto mediante pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificato:
a) al Comune per la sua affissione all’Albo pretorio comunale nonché per
l’assunzione, entro il termine all’uopo fissato, dei conseguenti provvedimenti
sanzionatori previsti dall’articolo 55, qualora non sia possibile la
eliminazione dei vizi delle relative procedure amministrative;
b) agli altri soggetti indicati al comma 3.
5. Decorso infruttuosamente il termine previsto alla lettera a) del comma
4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 7.
6. In pendenza delle procedure di annullamento è facoltà della Provincia
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare ai
soggetti indicati al comma 3 nonché al direttore dei lavori e da comunicare al
Comune sia per la sua pubblicazione all’Albo pretorio sia per il controllo
della sua esecuzione da parte dei destinatari. L’ordine di sospensione cessa
di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notifica, non sia stato
adottato il provvedimento di annullamento.
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ARTICOLO
88
(Effetti dell’entrata in vigore della presente legge e rapporti con la
strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino)
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i Comuni adeguano la disciplina degli interventi urbanistico edilizi
contenuta negli strumenti urbanistici comunali alle definizioni delle
tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-
edilizi contenute nella Parte I ,Titolo II e nella Parte II, Titolo I.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione
consiliare volta a:
a) confermare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico
vigente, con mero adeguamento alle nuove definizioni introdotte dalla presente
legge;
ovvero a:
b) modificare la disciplina sostanziale dello strumento urbanistico
vigente con adozione delle conseguenti varianti.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, l’adeguamento è
soggetto ad esclusiva approvazione comunale, previa pubblicazione dei relativi
atti per un periodo non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali il Comune
decide in merito alle osservazioni eventualmente pervenute. Nell’ipotesi di
cui alla lettera b) del medesimo comma 2, le varianti allo strumento
urbanistico generale, previa pubblicazione dei relativi atti per un periodo
non inferiore a quindici giorni, sono approvate dalla Provincia o dalla
Regione a norma della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, le definizioni
contenute nella presente legge relativamente alle tipologie degli interventi
urbanistico-edilizi e ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sugli
strumenti urbanistici comunali e sui regolamenti edilizi localmente vigenti.
5. I nuovi piani urbanistici comunali adottati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge:
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio
edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le
disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II;
b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli
altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni di
cui alla Parte II, Titolo I.
6. La disciplina introdotta per effetto dei piani urbanistici comunali a
norma del comma 5 comporta la sostituzione delle norme dei regolamenti edilizi
localmente vigenti contenenti la definizione dei parametri urbanistico-edilizi
e la definizione delle tipologie degli interventi.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa
dell’adeguamento di cui al comma 1 o dell’adozione di un nuovo strumento
urbanistico comunale ai sensi del comma 5, le disposizioni della presente
legge, relative alla disciplina delle tipologie di interventi urbanistico
edilizi, contenute nella Parte I, Titolo II:
a) prevalgono comunque immediatamente su quelle contenute nei regolamenti
edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini
dell’individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento e
del relativo regime sanzionatorio; rimane invece operante la disciplina
sostanziale degli interventi contenuta nella normativa di attuazione dei piani
urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili e alle modalità e
condizioni di attuazione nonché la definizione dei parametri urbanistico
edilizi contenuta in tali piani ovvero nei regolamenti edilizi;
b) operano nell’applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte
salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri
emanati dalle competenti Autorità.
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ARTICOLO
89
(Sostituzione e abrogazione di norme)
1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono la Parte I del
d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione degli
articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.
2. La presente legge abroga:
a) la legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle Province delle
funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia
di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni) e successive
modifiche e integrazioni;
b) l’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (Interventi
ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati
di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);
c) gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52
(Delega alle Province delle funzioni regionali di rilascio delle
autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio
1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi), come modificati
dall’articolo 64 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge
urbanistica regionale);
d) l’articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni
in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia);
e) l’articolo 32, comma 6, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36
(Legge urbanistica regionale);
f) gli articoli 72 septies e 72 undecies, comma 1 bis, e 72 duodecies,
commi da 2 a 7, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
e successive modifiche e integrazioni;
g) gli articoli 4, 5, 7 e 21 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 29
(Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei
centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei
titoli edilizi).
3. E’ da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le
norme della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova 6 giugno 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)
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