ARTICOLO
1
(Modifiche all’articolo 1)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1987 n.
25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi
programmati) è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Finalità della presente legge sono altresì la vivibilità e il decoro
degli spazi urbani edificati, da perseguirsi tramite il recupero, la
manutenzione ed il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, degli
edifici e degli altri manufatti che ivi prospettano, nel rispetto della
legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.”.
ARTICOLO 2
(Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter)
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 25/1987 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 7 bis
(Progetto Colore)
1. La Regione considera di preminente interesse pubblico il decoro e la
manutenzione degli spazi pubblici e dei prospetti degli edifici.
2. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei
prospetti degli edifici e degli spazi pubblici, i Comuni possono dotarsi di
un "Progetto Colore" i cui elaborati sono definiti da apposito provvedimento
della Giunta regionale.
3. Il Progetto Colore è adottato dal Comune con apposito provvedimento
soggetto a pubblicazione, unitamente agli atti costitutivi del Progetto,
mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale
per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, previo avviso del
deposito divulgato con ogni mezzo idoneo, in vista della presentazione di
eventuali osservazioni da parte di chiunque.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune approva il Progetto
Colore con apposito provvedimento, nel cui contesto sono decise le
osservazioni pervenute, previa acquisizione del parere favorevole della
Regione da rendersi, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio della Liguria, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento del progetto, anche in sede di Conferenza di Servizi indetta dal
Comune interessato.
5. L’approvazione del Progetto Colore a norma del comma 4 comporta
effetti di integrazione o modifica della disciplina paesistica di livello
puntuale del vigente strumento urbanistico comunale ovvero di variante a
previsioni di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici
operativi vigenti.
Articolo 7 ter
(Obblighi per i proprietari degli immobili)
1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti
spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.
2. Per gli immobili prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al
pubblico che presentano condizioni di profondo degrado, allo scopo di
assicurare la salvaguardia del decoro e dell’ornato pubblico, il Comune può
intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero degli
edifici interessati secondo le modalità previste dal Progetto Colore di cui
all’articolo 7 bis.
3. I proprietari degli immobili di cui al comma 2 provvedono a presentare
la denuncia di inizio attività, ove richiesta e a realizzare i lavori entro il
termine perentorio indicato dal provvedimento del Comune.
4. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare
direttamente gli interventi necessari, imputando i costi relativi ai
proprietari degli immobili. In tale ipotesi il Comune procede al recupero
degli importi anticipati gravati dagli interessi di legge.
5. Per gli interventi di particolare interesse pubblico previsti nel
Progetto Colore l’onere delle spese può essere sostenuto dal Comune, secondo
la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.”.
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ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 8)
1. All’articolo 8, comma 1 della l.r. 25/1987 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera “a bis) della
redazione del Progetto Colore di cui all’articolo 7 bis a favore dei
Comuni;”;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera “b bis) di
interventi di recupero primario qualificabili come manutenzione
straordinaria, restauro o risanamento conservativo dei prospetti, compreso
il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti,
da attuarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Progetto
Colore;”;
c) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera “d bis) di attività
di indagine e diagnosi sui prospetti, per mezzo di attrezzature e
competenze specifiche, aventi ad oggetto la diagnosi delle condizioni
statiche delle murature, lo studio degli elementi cromatici, decorativi e
plastici, degli elementi tecnologici, dei materiali e delle tecniche
costruttive utilizzate, con particolare riferimento a quelle tradizionali
locali;”.
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ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 9)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1987 è inserito il
seguente comma:
“1 bis. Per interventi di recupero dei prospetti si intendono quelli estesi
almeno a una intera facciata comprensivi, qualora necessario, oltre che delle
parti murarie, anche dei serramenti esterni, degli elementi decorativi e degli
elementi tecnologici, ivi compresa l’eliminazione di eventuali parti
incongrue, da effettuarsi comunque nel rispetto della legislazione statale
vigente in materia di tutela di beni culturali.”.
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ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 10 bis)
1. L’articolo 10 bis della l.r. 25/1987 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10 bis
(Fondo regionale)
1. E’ istituito un Fondo regionale finalizzato all’erogazione dei
contributi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a bis), b bis) e d bis).
2. Per le finalità di cui all’articolo 7 ter, commi 4 e 5, la Giunta
regionale istituisce apposta sezione del Fondo mediante attivazione di un
fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i Comuni per
l’anticipazione delle spese derivanti dalle esecuzioni d’ufficio.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri,
le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale dei
contributi concessi ai sensi del comma 2.
4. La Giunta regionale stipula altresì con la Finanziaria Ligure per lo
Sviluppo Economico - Società per azioni (FI.L.S.E. S.p.A.) apposita
convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al presente
articolo.”.
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ARTICOLO 6
(Inserimento dell’articolo 10 ter)
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 25/1987 è inserito il seguente:
“Articolo 10 ter
(Contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1
dell’articolo 8)
1. Possono accedere ai contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d
bis) del comma 1 dell’articolo 8, oltre agli Enti Pubblici, i privati
proprietari, anche costituiti in consorzio, economicamente deboli, la cui
situazione economica non sia superiore al limite stabilito dalla vigente
normativa regionale per la permanenza negli alloggi di ERP. Nella valutazione
di detta situazione economica non si tiene conto della quota di patrimonio
immobiliare per il quale si richiede il contributo.
2. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti
al fine di concedere i contributi di cui al comma 1.
3. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b bis) la Giunta regionale tiene conto dei
seguenti criteri prioritari di valutazione:
a) proprietà pubblica dei beni oggetto di intervento ovvero loro
fruibilità pubblica;
b) urgenza del recupero in funzione dello stato di conservazione delle
opere e dell’esposizione al rischio di degrado o danno;
c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e
private;
d) assoggettamento dell’immobile al vincolo monumentale di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e
successive modifiche e integrazioni;
e) ruolo e significato della parte oggetto del contributo rispetto
all’ambito di applicazione del Progetto Colore o di consistente parte dello
stesso;
f) qualità del progetto di recupero.
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ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 18 bis)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 25/1987 dopo le
parole “all’ambiente e al territorio” sono aggiunte le parole “ovvero in caso
di Progetti Colore di particolare rilevanza sotto il profilo storico-
testimoniale, ”.
2. Al comma 3 dell’articolo 18 bis della l.r. 25/1987 dopo le parole “di
cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei
soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata)” sono aggiunte le
parole “e all’articolo 10 ter, comma 2,”.
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ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’articolo 19)
1. L’articolo 19 della l.r. 25/1997 è sostituito dal seguente:
“Articolo 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
con gli stanziamenti iscritti nell’Area VII – Edilizia – dello stato di
previsione della spesa del Bilancio regionale alle seguenti Unità Previsionali
di Base:
- U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”;
- U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”;
- U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati – contributi
in annualità”;
- U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 7 ter, 8, 10 bis
per l’anno 2007 si provvede mediante:
a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell’articolo 29 della
legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione
Liguria), di quota pari a euro 250.000,00 dell’U.P.B. 18.107 “Fondo
speciale di parte corrente” e di quota pari a euro 1.250.000,00 dell’U.P.B.
18.207 “Fondo speciale in conto capitale” dello stato di previsione della
Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006;
b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della
Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2007 dei seguenti importi:
- euro 250.000,00 all’U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”;
- euro 500.000,00 all’U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di
privati”;
- euro 250.000,00 all’U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di
privati – contributi in annualità”;
- euro 500.000,00 all’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.
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ARTICOLO 9
(Limitazione alla concessione dei contributi)
1. I privati proprietari che abbiano ottenuto contributi per gli
interventi di cui all’articolo 8 comma 1 lettere b) bis e d) bis della l.r.
25/1987, non possono presentare altre istanze di finanziamento ai sensi della
presente legge.
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ARTICOLO 10
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 18 ter, 18 quater, 18 quinquies e 18 sexies della l.r.
25/1987 e la legge regionale 27 ottobre 2003 n. 26 (città a colori. Modifiche
alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 “Contributi regionali per il recupero
edilizio abitativo e altri interventi programmati”) sono abrogati.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 29 maggio 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)
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