LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 4-09-1997
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ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:   | ||||
ARTICOLO 30 Norme di conformità 1. Le norme di conformità sono quelle relative agli ambiti di conservazione e riqualificazione. 2. Esse definiscono, con i mezzi più opportuni, gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi, nonchè al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti. 3. Le norme di conformità specificano: a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell'entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico; b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonchè i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie. 4. Le norme di conformità prevalgono sulle disposizioni del regolamento edilizio con esse contrastanti. 5. Le modificazioni delle norme di conformità comportano verifica di congruenza, documentata ed argomentata, rispetto alla descrizione fondativa, agli obiettivi ed alla struttura del piano. Esse, a seconda della loro rilevanza, possono essere apportate in sede di aggiornamento periodico del PUC ai sensi dell'articolo 43 o di varianti ad esso ai sensi dell'articolo 44 ovvero, se necessario, di formazione di un nuovo piano ai sensi dell'articolo 46. | ||||
ARTICOLO 64 Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (delega alle province delle funzioni regionali di approvazione dei regolamenti edilizi) è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge urbanistica regionale emana, su proposta della Giunta sentito il Comitato tecnico urbanistico, direttive per garantire, nel quadro della vigente legislazione in tema di procedimento per il rilascio dei titoli edilizi, l'uniformità ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi dei comuni nonchè il loro adeguamento agli strumenti di pianificazione territoriale di livello comunale previsti dalla citata legge urbanistica regionale, indipendentemente da quanto disposto dall'articolo 3, comma 4.". 2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 52/1994 sono sostituiti dai seguenti: "1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono adottati dal Consiglio comunale e, fino all'emanazione delle direttive di cui all'articolo 4, sono approvati con decreto del presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato nel termine di centoventi giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso tale termine il regolamento si intende approvato. 2. L'approvazione può essere condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni. In tale caso, il regolamento edilizio acquista efficacia al momento della esecutività della deliberazione del consiglio comunale con cui sono recepite le prescrizioni stesse. 3. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle direttive di cui al comma 1, i regolamenti edilizi e le relative varianti sono approvate in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale.". 3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 52/1994 è sostituita dalla seguente: "b) regolamenti edilizi adottati prima della data di pubblicazione della deliberazione consiliare di emanazione delle direttive di cui all'articolo 4.".
NOTA ALL'ARTICOLO 64 1. La legge regionale 13 settembre 1994 n. 52 è pubblicata nel B.U. 21 settembre 1994 n. 22 Parte 1.
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