LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 4-09-1997
REGIONE LIGURIA

Legge urbanistica regionale.

Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 30

                        Norme di conformità 
  1.  Le  norme  di  conformità   sono quelle relative agli ambiti di
conservazione e riqualificazione.
  2. Esse definiscono, con i mezzi più  opportuni, gli esiti  fisici,
paesistici,  tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei
singoli  ambiti,  in  relazione  agli  specifici  caratteri  ed  alla
identità   dei luoghi, nonchè  al ruolo attribuito a ciascuno di tali
ambiti.
  3. Le norme di conformità  specificano:
   a) i tipi  di  intervento  edilizio  ed  urbanistico  in  funzione
dell'entità   delle  modificazioni  consentite  e con indicazione dei
relativi  parametri  e  delle  rispettive  modalità   progettuali  ed
esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;
   b)  le  destinazioni d'uso principali e complementari articolate e
quantificate per categorie funzionali, nonchè  i  limiti  della  loro
eventuale modificabilità  anche senza opere edilizie.
  4.  Le  norme  di  conformità   prevalgono  sulle  disposizioni del
regolamento edilizio con esse contrastanti.
  5. Le modificazioni delle norme di conformità  comportano  verifica
di  congruenza, documentata ed argomentata, rispetto alla descrizione
fondativa, agli obiettivi  ed  alla  struttura  del  piano.  Esse,  a
seconda  della  loro  rilevanza,  possono essere apportate in sede di
aggiornamento periodico del  PUC  ai  sensi  dell'articolo  43  o  di
varianti  ad esso ai sensi dell'articolo 44 ovvero, se necessario, di
formazione di un nuovo piano ai sensi dell'articolo 46.
  

ARTICOLO 64

                    Modifica degli articoli 4 e 5
           della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52
  1.  L'articolo  4  della  legge  regionale 13 settembre 1994, n. 52
(delega alle province delle funzioni regionali  di  approvazione  dei
regolamenti edilizi) è  sostituito dal seguente:
  "1.  Il  Consiglio  regionale  entro  diciotto mesi dall'entrata in
vigore della legge urbanistica regionale  emana,  su  proposta  della
Giunta   sentito  il  Comitato  tecnico  urbanistico,  direttive  per
garantire,  nel  quadro  della  vigente  legislazione  in   tema   di
procedimento  per il rilascio dei titoli edilizi, l'uniformità  ed il
coordinamento  dei  contenuti  dei  regolamenti  edilizi  dei  comuni
nonchè    il   loro  adeguamento  agli  strumenti  di  pianificazione
territoriale  di  livello  comunale  previsti  dalla   citata   legge
urbanistica   regionale,   indipendentemente   da   quanto   disposto
dall'articolo 3, comma 4.".
  2. I commi 1, 2 e  3  dell'articolo  5  della  legge  regionale  n.
52/1994 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  I regolamenti edilizi e le relative varianti sono adottati dal
Consiglio comunale e, fino  all'emanazione  delle  direttive  di  cui
all'articolo  4,  sono  approvati  con  decreto  del presidente della
Giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato nel termine di
centoventi giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso tale  termine
il regolamento si intende approvato.
  2.   L'approvazione  può   essere  condizionata  all'osservanza  di
determinate prescrizioni.  In  tale  caso,  il  regolamento  edilizio
acquista  efficacia al momento della esecutività  della deliberazione
del consiglio comunale con cui sono recepite le prescrizioni stesse.
  3. Dalla data  di  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione delle direttive di cui al comma 1, i regolamenti edilizi e le
relative  varianti sono approvate in via definitiva con deliberazione
del consiglio comunale.".
  3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della legge  regionale
n. 52/1994 è  sostituita dalla seguente:
   "b) regolamenti edilizi adottati prima della data di pubblicazione
della  deliberazione  consiliare di emanazione delle direttive di cui
all'articolo 4.".

 
Note:

          NOTA ALL'ARTICOLO 64
          1. La legge regionale 13 settembre 1994 n. 52 è  pubblicata
          nel B.U. 21 settembre 1994 n. 22 Parte 1.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 52 del 1994 Articolo 4
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 52 del 1994 Articolo 5