LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 13-09-1994
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:   | |||
ARTICOLO 3 (Contenuto) 1. Il Regolamento edilizio disciplina: a) la composizione, la durata, la competenza e il funzionamento della Commissione edilizia comunale; b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia e loro varianti, con i relativi elaborati progettuali e documentali nonchè le procedure comunali per la definizione delle pratiche edilizie; c) le modalità , i tempi e le garanzie richieste per il pagamento della concessione quando è dovuto; d) gli adempimenti a carico del titolare della concessione o autorizzazione, del progettista, dell' assuntore e del direttore dei lavori, nonchè degli organi e uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie fasi di esecuzione delle opere assentite, con particolare riguardo a: 1) la richiesta dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni; 2) l' inizio dei lavori; 3) le modalità e i termini per la presentazione di eventuali varianti al progetto approvato; 4) l' ultimazione dei lavori e le operazioni preordinate al rilascio dell' autorizzazione di abitabilità o di agibilità ; e) le modalità di rilascio dell' autorizzazione di abitabilità o di agibilità previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti prestazionali, peculiari all' uso al quale l' immobile è destinato, anche in relazione al disposto di cui al comma 2. 2. Il Regolamento edilizio contiene altresì la definizione delle principali caratteristiche delle opere con particolare riguardo ai requisiti igienico - sanitari ed ecologico - ambientali nel rispetto delle leggi vigenti in materia. 3. Il Regolamento edilizio può infine contenere ulteriori disposizioni volte a regolare gli aspetti tecnico - esecutivi e procedurali dell' attività costruttiva anche in attuazione ed integrazione delle speciali norme di legge vigenti in materia. 4. I contenuti del Regolamento edilizio di cui ai commi 2 e 3 non possono comunque inerire a parametri, a requisiti ed aspetti costituenti oggetto della normativa di attuazione degli strumenti urbanistici generali. 5. Al Regolamento edilizio è allegato, a fini conoscitivi, un elenco, da aggiornarsi a cura del Comune, dei provvedimenti legislativi ed amministrativi ai quali il Regolamento stesso faccia formale rinvio e che contengano l' indicazione degli ulteriori vincoli e limitazioni dell' attività edilizia nel territorio comunale, rispetto a quelli derivanti dalla vigente disciplina urbanistica.
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ARTICOLO 5
(Procedimento di formazione dei Regolamenti edilizi) 1. I Regolamenti edilizi e le relative varianti sono adottati dal Consiglio comunale e, fino all' emanazione dei criteri e degli indirizzi di cui all' articolo 4, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato nel termine di centoventi giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso tale termine il Regolamento si intende approvato. 2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di emanazione dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, l' approvazione dei regolamenti edilizi e delle relative varianti è delegata alla provincia che vi provvede entro centoventi giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso tale termine il Regolamento edilizio e le relative varianti si intendono approvati. 3. L' approvazione può essere condizionata all' osservanza di determinate prescrizioni. In tal caso, il Regolamento edilizio acquista efficacia al momento della esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale con cui sono recepite le prescrizioni stesse. 4. Restano ferme le competenze regionali in materia di: a) programmi di fabbricazione annessi ai Regolamenti edilizi ai sensi dell' articolo 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, con conseguente obbligo di scorporare le relative norme di attuazione dai Regolamenti stessi; b) Regolamenti edilizi già trasmessi alla Regione per l' approvazione alla data di attivazione della delega di cui al comma 2.
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