LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 13-09-1994
REGIONE LIGURIA

Delega alle province delle funzioni regionali
di rilascio delle autorizzazioni di massima di
cui all' articolo 7 della legge regionale 8 luglio
1987 n. 24 nonchè di approvazione dei regolamenti
edilizi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 22
del 21 settembre 1994
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8  
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

 

 


CAPO II
REGOLAMENTI EDILIZI

ARTICOLO 3

 (Contenuto)
 1.  Il Regolamento edilizio disciplina:
  a) la composizione, la durata, la competenza
e il funzionamento della Commissione
edilizia comunale;
  b) i contenuti e le modalità  di presentazione
delle domande di concessione e di
autorizzazione edilizia e loro varianti,
con i relativi elaborati progettuali e documentali
nonchè  le procedure comunali
per la definizione delle pratiche edilizie;
  c) le modalità , i tempi e le garanzie richieste
per il pagamento della concessione quando è  dovuto;
  d) gli adempimenti a carico del titolare della
concessione o autorizzazione, del
progettista, dell' assuntore e del direttore
dei lavori, nonchè  degli organi e uffici
comunali preposti alla vigilanza nelle varie
fasi di esecuzione delle opere assentite,
con particolare riguardo a:
  1) la richiesta dei punti fissi di linea e di
livello per le nuove costruzioni;
  2) l' inizio dei lavori;
  3) le modalità  e i termini per la presentazione
di eventuali varianti al progetto
approvato;
  4) l' ultimazione dei lavori e le operazioni
preordinate al rilascio dell' autorizzazione
di abitabilità  o di agibilità ;
  e) le modalità  di rilascio dell' autorizzazione
di abitabilità  o di agibilità  previa verifica
della sussistenza dei necessari requisiti
prestazionali, peculiari all' uso al
quale l' immobile è  destinato, anche in
relazione al disposto di cui al comma 2.
  2.  Il Regolamento edilizio contiene altresì  la
definizione delle principali caratteristiche
delle opere con particolare riguardo ai requisiti
igienico - sanitari ed ecologico - ambientali
nel rispetto delle leggi vigenti in
materia.
  3.  Il Regolamento edilizio può  infine contenere
ulteriori disposizioni volte a regolare gli
aspetti tecnico - esecutivi e procedurali dell'
attività  costruttiva anche in attuazione ed
integrazione delle speciali norme di legge
vigenti in materia.
  4.  I contenuti del Regolamento edilizio di cui
ai commi 2 e 3 non possono comunque inerire
a parametri, a requisiti ed aspetti costituenti
oggetto della normativa di attuazione
degli strumenti urbanistici generali.
  5.  Al Regolamento edilizio è  allegato, a fini
conoscitivi, un elenco, da aggiornarsi a cura
del Comune, dei provvedimenti legislativi
ed amministrativi ai quali il Regolamento
stesso faccia formale rinvio e che contengano
l' indicazione degli ulteriori vincoli e limitazioni
dell' attività  edilizia nel territorio
comunale, rispetto a quelli derivanti dalla
vigente disciplina urbanistica.

 

 

 

ARTICOLO 5
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 36 del 1997 Articolo 64

 (Procedimento di formazione dei Regolamenti
edilizi)
 1.  I Regolamenti edilizi e le relative varianti
sono adottati dal Consiglio comunale e, fino
all' emanazione dei criteri e degli indirizzi di
cui all' articolo 4, sono approvati con decreto
del Presidente della Giunta regionale su proposta
dell' Assessore incaricato nel termine
di centoventi giorni dal ricevimento degli
stessi.  Decorso tale termine il Regolamento
si intende approvato.
  2.  Dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione della deliberazione
consiliare di emanazione dei criteri e degli
indirizzi di cui al comma 1, l' approvazione
dei regolamenti edilizi e delle relative varianti
è  delegata alla provincia che vi provvede
entro centoventi giorni dal ricevimento
degli stessi.
  Decorso tale termine il Regolamento edilizio
e le relative varianti si intendono approvati.
  3.  L' approvazione può  essere condizionata all'
osservanza di determinate prescrizioni.  In
tal caso, il Regolamento edilizio acquista
efficacia al momento della esecutività  della
deliberazione del Consiglio Comunale con
cui sono recepite le prescrizioni stesse.
  4.  Restano ferme le competenze regionali in
materia di:
  a) programmi di fabbricazione annessi ai
Regolamenti edilizi ai sensi dell' articolo
34 della legge urbanistica 17 agosto 1942
n. 1150 e successive modificazioni, con
conseguente obbligo di scorporare le relative
norme di attuazione dai Regolamenti
stessi;
  b) Regolamenti edilizi già  trasmessi alla
Regione per l' approvazione alla data di
attivazione della delega di cui al comma
2.