Regione Lombardia
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti
Titolo IV
ATTIVITÀ EDILIZIE
SPECIFICHE
Capo I
Recupero ai fini
abitativi dei sottotetti esistenti
Art. 63.
Finalità e
presupposti.
1.La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo
territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il
contenimento dei consumi energetici.
2.Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è
consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano
sottotetto esistente al momento della presentazione della domanda di permesso
di costruire ovvero della denuncia di inizio attività.
3.Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e
44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito
solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le
urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti
interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni,
contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei
relativi lavori.
4.Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti
l’ultimo piano degli edifici di cui al comma 2 dei quali sia stato eseguito il
rustico e completata la copertura.
5.Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo
titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate
tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di
abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma
6.
6.Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
Art. 64.
Interventi
ammissibili.
1.Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l’entrata in vigore della L.R. 51/1975 , modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6.
Art. 65.
Ambiti di esclusione.
1.Le disposizioni del presente capo non si applicano negli
ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del
consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’ articolo 1,
comma 7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai
fini abitativi dei sottotetti esistenti).