LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15-07-1996
REGIONE LOMBARDIA

Recupero ai fini abilitativi dei sottotetti esistenti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 29
del 19 luglio 1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 19 luglio 1996

 

ARTICOLO 1

 1.  La Regione promuove con la presente legge il recupero

a fini abitativi dei sottotetti con l' obiettivo di contenere

il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa

in opera di interventi tecnologici per il contenimento

dei consumi energetici.

  2.  Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza

č  consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale

del piano sottotetto esistente.

  3.  Il recupero volumetrico di cui al comma 2 puō  essere

consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati

siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.

  4.  Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti

l' ultimo piano degli edifici di cui al comma 2.

  5.  Il recupero abitativo dei sottotetti č  consentito, previa

concessione edilizia, attraverso interventi edilizi,

purchč  siano rispettate tutte le prescrizioni igienico - sanitarie

riguardanti le condizioni di abitabilitā  previste

dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma

6.

  6.  Il recupero abitativo dei sottotetti č  consentito purchč

sia assicurata per ogni singola unitā  immobiliare

l' altezza media ponderale di m 2,40, ulteriormente ridotta

a m 2,10 per i comuni posti a quote superiori a

m 1000 di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo

il volume della parte di sottotetto la cui altezza

superi m 1,50 per la superficie relativa.

  7.  Con motivata deliberazione del consiglio comunale,

i Comuni possono nel termine perentorio di 180 giorni

dall' entrata in vigore della presente legge e limitamente

alle zone C e D di cui al DM 2 aprile 1968, disporre

l' esclusione di parti del territorio dall' applicazione

delle presenti norme.

 

ARTICOLO 2

 1.  Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti

dovranno avvenire senza alcuna modificazione

delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza

delle falde.  Tale recupero potrā  avvenire anche

mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari,

abbaini e terrazzi esclusivamente per assicurare l' osservanza

dei requisiti di aeroilluminazione.

 

ARTICOLO 3

 1.  Gli interventi edilizi di cui agli artt. 1 e 2 non richiedono

preliminare adozione ed approvazione di piano

attuativo nč  inserimento della relativa volumetria nel

programma pluriennale di attuazione.

  2.  Gli interventi di cui alla presente legge sono classificati

come ristrutturazioni ai sensi dell' art. 31, comma

1, lett d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 << Norme per

l' edilizia residenziale >>.

  3.  Il recupero dei sottotetti č  ammesso anche in deroga

ai limiti ed alle prescrizioni di cui agli artt. 14, 17,

19 e 22 della LR 15 aprile 1975, n. 51 << Disciplina urbanistica

del territorio regionale e misure di salvaguardia per la

tutela del patrimonio naturale e paesistico >> e successive

modificazioni ed integrazioni, nonchč  in deroga agli indici

o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti

urbanistici generali vigenti ed adottati.

  4.  Le norme sull' abbattimento delle barriere architettoniche,

di cui all' art. 14 della LR 20 febbraio 1989, n. 6,

si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilitā  ed

adattabilitā  dell' alloggio.

  5.  Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere

idonee opere di isolamento termico anche ai fini

del contenimento dei consumi energetici dell' intero fabbricato.

  Le opere devono essere conformi alle prescrizioni

tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti,

nonchč  alle norme nazionali e regionali in materia di

impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

  6.  Il rilascio della concessione edilizia, di cui all' artē

1, comma 5, comporta la corresponsione degli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria nonchč  del contributo

commisurato al costo di costruzione, ai sensi degli

artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 << Norme

in materia di edificabilitā  dei suoli >>, calcolati sulla volumetria

resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti

in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

 La presente legge regionale č  pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della regione.

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 luglio 1996

 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19

marzo 1996 e riapprovata a maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati alla regione nella seduta del 19 giugno

1996. Vistata dal commissario del Governo con nota

del 5 luglio 1996 prot. n. 21302/ 2716).