LEGGE REGIONALE N. 15 DEL
15-07-1996 Recupero ai fini abilitativi dei sottotetti esistenti Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA |
ARTICOLO 1 1.
La Regione promuove con la presente legge il recupero a
fini abitativi dei sottotetti con l' obiettivo di contenere il
consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in
opera di interventi tecnologici per il contenimento dei
consumi energetici. 2.
Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza č consentito il recupero volumetrico a solo
scopo residenziale del
piano sottotetto esistente. 3.
Il recupero volumetrico di cui al comma 2 puō essere consentito
solo nel caso in cui gli edifici interessati siano
serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. 4.
Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'
ultimo piano degli edifici di cui al comma 2. 5.
Il recupero abitativo dei sottotetti č consentito, previa concessione
edilizia, attraverso interventi edilizi, purchč siano rispettate tutte le prescrizioni
igienico - sanitarie riguardanti
le condizioni di abitabilitā previste dai
regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6. 6.
Il recupero abitativo dei sottotetti č consentito purchč sia
assicurata per ogni singola unitā
immobiliare l'
altezza media ponderale di m 2,40, ulteriormente ridotta a
m 2,10 per i comuni posti a quote superiori a m
1000 di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il
volume della parte di sottotetto la cui altezza superi
m 1,50 per la superficie relativa. 7.
Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i
Comuni possono nel termine perentorio di 180 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge e limitamente alle
zone C e D di cui al DM 2 aprile 1968, disporre l'
esclusione di parti del territorio dall' applicazione delle
presenti norme. |
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ARTICOLO 2 1.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti dovranno
avvenire senza alcuna modificazione delle
altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle
falde. Tale recupero potrā avvenire anche mediante
la previsione di apertura di finestre, lucernari, abbaini
e terrazzi esclusivamente per assicurare l' osservanza dei
requisiti di aeroilluminazione. |
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ARTICOLO 3 1.
Gli interventi edilizi di cui agli artt. 1 e 2 non richiedono preliminare
adozione ed approvazione di piano attuativo
nč inserimento della relativa
volumetria nel programma
pluriennale di attuazione. 2.
Gli interventi di cui alla presente legge sono classificati come
ristrutturazioni ai sensi dell' art. 31, comma 1,
lett d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 << Norme per l'
edilizia residenziale >>. 3.
Il recupero dei sottotetti č
ammesso anche in deroga ai
limiti ed alle prescrizioni di cui agli artt. 14, 17, 19
e 22 della LR 15 aprile 1975, n. 51 << Disciplina urbanistica del
territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela
del patrimonio naturale e paesistico >> e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchč in deroga
agli indici o
parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici
generali vigenti ed adottati. 4.
Le norme sull' abbattimento delle barriere architettoniche, di
cui all' art. 14 della LR 20 febbraio 1989, n. 6, si
applicano limitatamente ai requisiti di visitabilitā ed adattabilitā dell' alloggio. 5.
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee
opere di isolamento termico anche ai fini del
contenimento dei consumi energetici dell' intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle
prescrizioni tecniche
in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonchč alle norme nazionali e regionali in
materia di impianti
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 6.
Il rilascio della concessione edilizia, di cui all' artē 1,
comma 5, comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria nonchč del
contributo commisurato
al costo di costruzione, ai sensi degli artt.
5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 << Norme in
materia di edificabilitā dei suoli
>>, calcolati sulla volumetria resa
abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in
ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La presente legge regionale č pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare
come legge della regione lombarda. Milano,
15 luglio 1996 (Approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 19 marzo
1996 e riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati alla regione nella seduta del 19 giugno 1996.
Vistata dal commissario del Governo con nota del
5 luglio 1996 prot. n. 21302/ 2716). |
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