LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 27-03-2000
REGIONE LOMBARDIA

MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 13
del 30 marzo 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

 

 ARTICOLO 4

(Compiti dei comuni)
 
               1.             I comuni:
 
a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove 
installazioni in accordo con la presente legge, fermo restando il 
dettato di cui alla lett. d) ed all’articolo 6, comma 1;
b) sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del sindaco 
tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo 
pubblicitario; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle 
figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal 
progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti 
della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice 
rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto 
realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9, oppure, ove 
previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della 
legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), per 
gli impianti esistenti all'interno degli edifici; la procedura sopra 
descritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la 
cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli 
impianti;
c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su 
richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori 
scientifici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente 
legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti 
pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore 
applicazione dei principi per il contenimento sia dell'inquinamento 
luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione 
esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze 
edilizie;
d) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di 
altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non 
corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo 
affinchè essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai 
criteri stabiliti, entro un anno dalla notifica della constatata 
inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta 
giorni; 
e) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui 
all’articolo 8, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al 
medesimo articolo.
 

ARTICOLO 6

 

(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di 
energia elettrica da illuminazione esterna)
 
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di 
illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o 
di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto 
consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la 
sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove 
possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, 
secondo i criteri di cui al presente articolo.
 
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo 
energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 
cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere 
equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in 
relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono 
essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il 
livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di 
sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi 
dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, 
l’emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al trenta 
per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va 
applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata 
siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni 
relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono 
facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività 
relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e 
della difesa. 
 
3. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi 
non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen 
cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo 
punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le 
ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel 
periodo di ora legale.
 
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria 
deve essere realizzata dall'alto verso il basso.
 
5. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto 
il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo 9.
 
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo 
devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di 
dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 
7. La modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i 
criteri indicati nel comma 2 del presente articolo, deve essere 
attuata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge. 
 
8.            Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono 
certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce 
commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante 
apposizione sul prodotto della dicitura "ottica antinquinamento 
luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione 
Lombardia", e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
 
9.            E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini 
pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
 
l0. Nell'illuminazione di edifici e  monumenti devono essere 
privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo 
nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di 
particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono 
rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della 
superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi 
provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di 
potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

 

ARTICOLO 11

 

(Disposizioni finali)
 
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge la Giunta regionale emana i criteri di applicazione della 
medesima.
 
2.            E' concessa facoltà anche ai comuni il cui territorio non ricada 
nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 9, comma 1, di adottare 
integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante 
l'approvazione di appositi regolamenti.