Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 13
del 30 marzo 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
Indice:
Articoli della Legge:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 4
(Compiti dei comuni)
1. I comuni:
a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove
installazioni in accordo con la presente legge, fermo restando il
dettato di cui alla lett. d) ed all’articolo 6, comma 1;
b) sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del sindaco
tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo
pubblicitario; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle
figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal
progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti
della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice
rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto
realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9, oppure, ove
previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della
legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), per
gli impianti esistenti all'interno degli edifici; la procedura sopra
descritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la
cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli
impianti;
c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su
richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori
scientifici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente
legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti
pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore
applicazione dei principi per il contenimento sia dell'inquinamento
luminoso che dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione
esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze
edilizie;
d) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di
altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non
corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo
affinchè essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai
criteri stabiliti, entro un anno dalla notifica della constatata
inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta
giorni;
e) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui
all’articolo 8, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al
medesimo articolo.
ARTICOLO 6
(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di
energia elettrica da illuminazione esterna)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di
illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o
di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto
consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la
sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove
possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0
cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere
equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in
relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono
essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il
livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di
sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi
dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro,
l’emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al trenta
per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va
applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata
siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni
relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono
facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività
relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e
della difesa.
3. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi
non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen
cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo
punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le
ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel
periodo di ora legale.
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria
deve essere realizzata dall'alto verso il basso.
5. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto
il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo 9.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo
devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di
dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
7. La modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i
criteri indicati nel comma 2 del presente articolo, deve essere
attuata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono
certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce
commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante
apposizione sul prodotto della dicitura "ottica antinquinamento
luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione
Lombardia", e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
9. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini
pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
l0. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere
privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo
nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di
particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono
rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della
superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi
provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di
potenza impiegata entro le ore ventiquattro.
ARTICOLO 11
(Disposizioni finali)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale emana i criteri di applicazione della
medesima.
2. E' concessa facoltà anche ai comuni il cui territorio non ricada
nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 9, comma 1, di adottare
integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante
l'approvazione di appositi regolamenti.