LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 23-11-2001
REGIONE LOMBARDIA

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1996, N. 15 "RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI" ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999, N. 22 "RECUPERO DI IMMOBILI E NUOVI PARCHEGGI: NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER AGEVOLARE L'UTILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI IN LOMBARDIA"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 48
del 27 novembre 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

 

ARTICOLO 1

(Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge 
regionale 15 luglio 1996, n. 15)
 
1. La parola "esistente", di cui all'art. 1, comma 2, della legge 
regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti", è da intendersi riferita al momento della 
presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero 
della denuncia di inizio attività.
 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Integrazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 
luglio 1996, n. 15) 
 
1. All'art. 1, comma 4, della l.r. 15/1996, dopo le parole "degli 
edifici di cui al comma 2", sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: "dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la 
copertura".
 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, della legge 
regionale 19 novembre 1999, n. 22)
 
1. L’espressione “tutti gli interventi edilizi” di cui all’articolo 4, 
comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 
"Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme 
urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi 
fiscali in Lombardia" è da intendersi riferita agli interventi di 
ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.