LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 15-01-2001
REGIONE LOMBARDIA

DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO DI IMMOBILI E NORME PER LA DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 3
del 19 gennaio 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

 

 


Titolo I
DISCIPLINA DEI MUTAMENTI
DELLE DESTINAZIONI D'USO DI IMMOBILI

ARTICOLO 1

(Mutamenti di destinazione d'uso e strumentazione urbanistica)

1. In coerenza con il principio di semplificazione delle procedure 
amministrative nel settore urbanistico, nonchè in attuazione 
dell'articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme 
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, 
recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modificazioni e 
integrazioni, il Titolo I della presente legge disciplina i mutamenti 
di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, connessi o non 
connessi all'esecuzione di opere edilizie.

2.	Ferma restando la definizione di destinazione d'uso contenuta 
nell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 
(Disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di 
abusivismo edilizio), i comuni indicano, attraverso lo strumento 
urbanistico generale, le destinazioni d'uso non ammissibili rispetto a 
quelle principali di singole zone omogenee o di immobili; in tutti gli 
altri casi il mutamento di destinazione d'uso è ammesso.

3.	I comuni indicano, altresì, attraverso lo strumento urbanistico 
generale, in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di 
edifici, ammissibili ai sensi del comma 2, attuati con opere edilizie, 
comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di 
standard; per quanto riguarda i mutamenti di destinazione d'uso 
ammissibili, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le 
suddette indicazioni riguarderanno esclusivamente i casi in cui le 
aree o gli edifici vengano adibiti a sede di esercizi commerciali non 
costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma 
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59).

4.	Nelle ipotesi di cui al comma 3, i comuni verificano la 
sufficienza della dotazione di standard in essere con riferimento, in 
particolare, a precedenti modifiche d'uso o costituzioni di standard 
che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le 
modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o 
di convenzione, degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la 
nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già 
attribuiti dalla precedente destinazione.

5.	Il comune, qualora accerti la materiale impossibilità del 
reperimento totale o parziale degli standard nell'area o edificio 
interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può accettare la 
cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che 
venga corrisposta all'amministrazione, in alternativa, una somma 
commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da 
determinarsi in base a criteri generali approvati e periodicamente 
aggiornati dal comune, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di 
contributi concessori; gli importi corrisposti a tale titolo sono 
impiegati dal comune per incrementare la dotazione di standard. Le 
aree reperite in alternativa a seguito di diversa localizzazione 
devono soddisfare i limiti previsti all'articolo 22 della legge 
regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio 
regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio 
naturale e paesistico), come sostituito dall'art. 7 della presente 
legge.

	6. I comuni, con la procedura semplificata prevista dall'articolo 
3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del 
procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e 
disciplina del regolamento edilizio), adeguano il proprio strumento 
urbanistico generale alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.



 

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