LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 23-06-1997
REGIONE LOMBARDIA

Accelerazione del procedimento di approvazione degli
strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento
edilizio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 26
del 27 giugno 1997
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 27 giugno 1997
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  
Il Consiglio regionale
ha approvato il commissario
del governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:

 

Titolo III
Regolamento edilizio e relative procedure
di approvazione

ARTICOLO 11

 (Regolamento edilizio)
 1.  Il regolamento edilizio comunale deve disciplinare in
conformità  alle disposizioni sanitarie vigenti ed alle altre
leggi in materia edilizia:
  a) le modalità  di costituzione, le attribuzioni e il funzionamento
delle commissione edilizia comunale;
  b) le modalità  di compilazione dei progetti di opere edilizie,
nonchè  le modalità  per il rilascio della concessione o
autorizzazione, ovvero per la presentazione della denuncia
di inizio attività ;
  c) le norme di sicurezza dei cantieri, in armonia con le
leggi in vigore;
  d) le modalità  per il conseguimento della dichiarazione
di abitabilità  o agibilità ;
  e) le modalità  per l' esecuzione degli interventi provvisionali
di cantiere, in relazione alla necessità  di tutelare
la pubblica incolumità  e le modalità  per l' esecuzione degli
interventi in situazioni di emergenza;
  f) la vigilanza sull' esecuzione dei lavori;
  g) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni
prospicienti aree pubbliche e degli spazi non edificati;
  h) l' apposizione e la conservazione dei numeri civici,
delle targhe con la toponomastica stradale delle insegne,
delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;
  i) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in
armonia con il regolamento locale di igiene.
  2.  Il regolamento edilizio non può  contenere norme di
carattee urbanistico che incidano sui parametri urbanistico -
edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale.
  3.  La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore
della presente legge, detta criteri ed indirizzi generali per
la redazione dei regolamenti edilizi comunali.
  4.  I comuni adeguano i loro regolamenti edilizi alle prescrizioni
di cui al presente articolo entro un anno dalla adozione
dei criteri di cui al comma 3.

ARTICOLO 12

 (Procedura di approvazione del regolamento edilizio)
 1.  Il regolamento edilizio è  approvato con le stesse procedure
previste dai commi 1, 2 e 3 dell' art. 3, previa acquisizione
del parere sulle norme di carattere igienico - sanitario
da parte dell' autorità  competente;  il parere deve essere reso
entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si applicano
le disposizioni di cui all' art. 8 in quanto compatibili.
  2.  Il regolamento edilizio assume efficacia dalla data di
pubblicazione, per estratto sul bollettino Ufficiale della regione
Lombardia, della relativa deliberazione di approvazione,
dotata di esecutività  nelle forme di legge;  le formalità 
preordinate o connesse alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale
nel termine di trenta giorni dalla ricezione della
documentazione di cui al comma 3.
  3.  Ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia, prevista dal comma 2, il comune deve
far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale:
  a) copia autentica della deliberazione di cui al comma
1 e del regolamento edilizio;
  b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
  1) l' avvenuta affissione all' albo pretorio comunale della
deliberazione di approvazione del regolamento edilizio;
  2) l' avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente
competente di copia autentica della deliberazione e
del relativo regolamento edilizio.