LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 23-06-1997
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ha approvato il commissario del governo ha apposto il visto il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:   | |
ARTICOLO 11 (Regolamento edilizio) 1. Il regolamento edilizio comunale deve disciplinare in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti ed alle altre leggi in materia edilizia: a) le modalità di costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissione edilizia comunale; b) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonchè le modalità per il rilascio della concessione o autorizzazione, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività ; c) le norme di sicurezza dei cantieri, in armonia con le leggi in vigore; d) le modalità per il conseguimento della dichiarazione di abitabilità o agibilità ; e) le modalità per l' esecuzione degli interventi provvisionali di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l' esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza; f) la vigilanza sull' esecuzione dei lavori; g) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti aree pubbliche e degli spazi non edificati; h) l' apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano; i) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene. 2. Il regolamento edilizio non può contenere norme di carattee urbanistico che incidano sui parametri urbanistico - edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale. 3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, detta criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali. 4. I comuni adeguano i loro regolamenti edilizi alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un anno dalla adozione dei criteri di cui al comma 3.
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ARTICOLO 12 (Procedura di approvazione del regolamento edilizio) 1. Il regolamento edilizio è approvato con le stesse procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell' art. 3, previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico - sanitario da parte dell' autorità competente; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 in quanto compatibili. 2. Il regolamento edilizio assume efficacia dalla data di pubblicazione, per estratto sul bollettino Ufficiale della regione Lombardia, della relativa deliberazione di approvazione, dotata di esecutività nelle forme di legge; le formalità preordinate o connesse alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3. 3. Ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, prevista dal comma 2, il comune deve far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale: a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del regolamento edilizio; b) dichiarazione del segretario comunale attestante: 1) l' avvenuta affissione all' albo pretorio comunale della deliberazione di approvazione del regolamento edilizio; 2) l' avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione e del relativo regolamento edilizio. |