LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 21-12-2004
REGIONE LOMBARDIA

NORME PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CLIMALTERANTI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 52
del 24 dicembre 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)



1. La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore 

civile, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili e ridurre contestualmente l’emissione in atmosfera 

di gas inquinanti e climalteranti.



2. La presente legge si applica alle nuove costruzioni e agli 

interventi edilizi o impiantistici su qualsiasi tipo di costruzione 

esistente, comprese le manutenzioni straordinarie, con 

esclusione delle manutenzioni ordinarie.



3. Le disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre 

norme comunali e trovano recepimento nei regolamenti 

comunali stessi entro un anno dall’entrata in vigore della 

presente legge. Restano invariate le norme sulle distanze 

minime tra gli edifici.

ARTICOLO 2

(Finalità)



1. Le disposizioni della presente legge, nell’ambito della 

politica energetica regionale, sono finalizzate a: 



a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli 

edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche 

degli involucri edilizi e degli impianti termici;

b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo 

sviluppo di fonti rinnovabili di energia;

c) migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e 

compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia;

d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di 

diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, 

installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

ARTICOLO 3

(Obiettivi)



1. Sono obiettivi della presente legge:



a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi 

in ordine alle dispersioni di calore;

b) migliorare l’efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli 

edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione, 

distribuzione, emissione e regolazione del calore;

c) valorizzare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il 

riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di acqua calda ad 

uso domestico e sanitario;

d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli 

impianti di riscaldamento e delle volumetrie riscaldate 

asservite agli impianti stessi;

e) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei 

sistemi edificio-impianto;

f) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la 

contabilizzazione individuale del calore;

g) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di 

recupero energetico negli edifici.

ARTICOLO 4

(Miglioramento termico degli edifici)



1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, i 

regolamenti comunali stabiliscono che gli edifici e gli impianti 

di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano 

concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del 

consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e 

per la climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio, 

sul rendimento dell’impianto di riscaldamento e sull’impianto 

di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti 

nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella 

stagione estiva.



2. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni 

totali degli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche 

previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per 

l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili di energia), il coefficiente di dispersione 

volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore al 25 per 

cento del limite massimo fissato dal decreto interministeriale 

30 luglio 1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione 

termica degli edifici). 



3. E’ facoltà dei comuni, nell’ambito delle proprie prerogative e 

in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione della 

presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle 

dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri 

edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione 

totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando 

eventualmente tali limiti secondo le diverse tipologie edilizie e 

destinazioni d’uso.



4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate 

all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere 

utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare 

passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non 

computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate 

in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente 

e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la 

loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile 

per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo 

e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio.



5. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia 

solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad 

accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono 

considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini 

volumetrici.

ARTICOLO 5

(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)



1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre 

sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, 

per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro 

destinazione d’uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti 

ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno 

energetico per il riscaldamento, il condizionamento, 

l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è 

verificata in via prioritaria l’opportunità di ricorso a fonti di 

energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura 

tecnica ed economica o  relativi al ciclo di vita degli impianti.



2. Per i nuovi edifici ad uso residenziale, terziario, commerciale, 

industriale e ad uso collettivo, nella progettazione del sistema 

di produzione dell’acqua calda ad uso sanitario è privilegiata 

l’installazione di impianti solari termici.



3. Gli impianti con collettori solari termici sono dimensionati in 

modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua 

calda ad uso sanitario non inferiore al 50 per cento.

ARTICOLO 6

(Catasto degli impianti di riscaldamento)



1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le 

province per il restante territorio provvedono alla costituzione 

dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 

17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 

1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia 

di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli 

impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 

consumi di energia.). I catasti riportano inoltre le volumetrie 

riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi 

consumi di combustibile su base annuale.



2. La Regione, nell’ambito delle funzioni di coordinamento 

previste dall’articolo 16 del dpr 551/1999, assicura che i catasti 

di cui al comma 1 siano congruenti e omogenei tra loro e che i 

relativi dati di sintesi siano trasmessi ogni due anni agli uffici 

regionali competenti.



3. Le province, per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti, 

assicurano che i dati e le informazioni inserite nei catasti, siano 

resi disponibili ai comuni stessi.



4. Le clausole, contenute nei contratti di gestione calore o di 

gestione energia, che impediscano l’accesso ai dati relativi ai 

consumi annuali di combustibile negli edifici di qualsiasi tipo, 

sono nulle.

ARTICOLO 7

(Diagnosi energetiche)



1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le 

province per il restante territorio, sulla base delle risultanze dei 

catasti di cui all’articolo 6, provvedono alla predisposizione di 

programmi di diagnosi energetica, dando la precedenza agli 

edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano 

valori più elevati del rapporto tra il consumo e la volumetria 

riscaldata.



2. Le diagnosi energetiche contengono proposte di interventi di 

miglioramento edilizio e impiantistico con la specificazione di 

costi, risparmi possibili e tempi di ritorno degli investimenti.



3. Le diagnosi energetiche di cui al comma 2 tengono inoltre 

conto: 



a) della scelta delle migliori tecnologie disponibili e delle 

migliori pratiche di intervento in fase di progettazione tecnica;

b) delle modalità e dei parametri per la verifica dell’efficacia 

degli interventi sotto il profilo dei costi.



4. I soggetti titolari dei contratti servizio energia, definiti 

dall'articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante 

norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, 

comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come 

modificato dal dpr 551/1999, trasmettono ai comuni con più di 

40.000 abitanti e alle province per il restante territorio, le 

risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi 

edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi per unità di 

volumetria riscaldata.

ARTICOLO 8

(Personale abilitato agli interventi di diagnosi)



1. La Giunta regionale promuove appositi corsi di qualificazione 

per tecnici abilitati all’esercizio delle diagnosi energetiche, 

comprese le diagnosi effettuate ai fini della contabilizzazione 

energetica ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 

(Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la 

contabilizzazione del calore) e definisce i requisiti e le modalità 

per l’accreditamento degli stessi, in collaborazione con i collegi 

e gli ordini professionali.

ARTICOLO 9

(Termoregolazione e contabilizzazione del calore)



1. L’articolo 5 del dpr 551/1999 si applica anche agli edifici 

esistenti dotati di impianti centralizzati, in caso di rifacimento 

dell’impianto di riscaldamento che comporti un intervento su 

tutto il sistema di distribuzione del calore. Sono esclusi 

dall’obbligo gli interventi per l’esclusiva sostituzione o 

rifacimento della caldaia.

ARTICOLO 10

(Accesso facilitato al credito)



1. Al fondo di rotazione per il finanziamento regionale, istituito ai 

sensi dell’articolo 31 della legge regionale 12 dicembre 2003, 

n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di 

utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), possono accedere 

anche le imprese lombarde che stipulino contratti di 

prestazione con finanziamento tramite terzi per la 

riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati 

nel territorio della regione Lombardia.

ARTICOLO 11

(Concessione di contributi)



1. Ai comuni e alle province che abbiano predisposto 

programmi di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 7, sono 

riconosciuti contributi sulla base dei programmi stessi, con 

modalità stabilite dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 12

(Integrazione e abrogazione di norme)



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 

aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie 

edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di 

aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e 

orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di 

coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è aggiunto il 

comma 1 bis: 



“1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei 

volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore 

di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.”.



2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 

2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici 

attraverso la contabilizzazione del calore) è abrogato.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)



1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli 

si provvede con successiva legge regionale.

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