LEGGE REGIONALE
N. 39 DEL 21-12-2004
REGIONE LOMBARDIA
NORME PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI E PER LA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CLIMALTERANTI
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LOMBARDIA
N. 52
del 24 dicembre 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2 |
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale |
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore
civile, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e ridurre contestualmente l’emissione in atmosfera
di gas inquinanti e climalteranti.
2. La presente legge si applica alle nuove costruzioni e agli
interventi edilizi o impiantistici su qualsiasi tipo di costruzione
esistente, comprese le manutenzioni straordinarie, con
esclusione delle manutenzioni ordinarie.
3. Le disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre
norme comunali e trovano recepimento nei regolamenti
comunali stessi entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge. Restano invariate le norme sulle distanze
minime tra gli edifici.
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ARTICOLO 2
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge, nell’ambito della
politica energetica regionale, sono finalizzate a:
a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli
edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli involucri edilizi e degli impianti termici;
b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo
sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
c) migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e
compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia;
d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di
diagnostica energetica, analisi economica, progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.
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ARTICOLO 3
(Obiettivi)
1. Sono obiettivi della presente legge:
a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi
in ordine alle dispersioni di calore;
b) migliorare l’efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli
edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione,
distribuzione, emissione e regolazione del calore;
c) valorizzare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il
riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di acqua calda ad
uso domestico e sanitario;
d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli
impianti di riscaldamento e delle volumetrie riscaldate
asservite agli impianti stessi;
e) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei
sistemi edificio-impianto;
f) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la
contabilizzazione individuale del calore;
g) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di
recupero energetico negli edifici.
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ARTICOLO 4
(Miglioramento termico degli edifici)
1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, i
regolamenti comunali stabiliscono che gli edifici e gli impianti
di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano
concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del
consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e
per la climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio,
sul rendimento dell’impianto di riscaldamento e sull’impianto
di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti
nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella
stagione estiva.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni
totali degli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche
previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per
l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia), il coefficiente di dispersione
volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore al 25 per
cento del limite massimo fissato dal decreto interministeriale
30 luglio 1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione
termica degli edifici).
3. E’ facoltà dei comuni, nell’ambito delle proprie prerogative e
in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione della
presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle
dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri
edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione
totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando
eventualmente tali limiti secondo le diverse tipologie edilizie e
destinazioni d’uso.
4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate
all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere
utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare
passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non
computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate
in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente
e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la
loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile
per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo
e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio.
5. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia
solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad
accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono
considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini
volumetrici.
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ARTICOLO 5
(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre
sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia,
per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro
destinazione d’uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno
energetico per il riscaldamento, il condizionamento,
l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è
verificata in via prioritaria l’opportunità di ricorso a fonti di
energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura
tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.
2. Per i nuovi edifici ad uso residenziale, terziario, commerciale,
industriale e ad uso collettivo, nella progettazione del sistema
di produzione dell’acqua calda ad uso sanitario è privilegiata
l’installazione di impianti solari termici.
3. Gli impianti con collettori solari termici sono dimensionati in
modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua
calda ad uso sanitario non inferiore al 50 per cento.
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ARTICOLO 6
(Catasto degli impianti di riscaldamento)
1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le
province per il restante territorio provvedono alla costituzione
dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia
di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia.). I catasti riportano inoltre le volumetrie
riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi
consumi di combustibile su base annuale.
2. La Regione, nell’ambito delle funzioni di coordinamento
previste dall’articolo 16 del dpr 551/1999, assicura che i catasti
di cui al comma 1 siano congruenti e omogenei tra loro e che i
relativi dati di sintesi siano trasmessi ogni due anni agli uffici
regionali competenti.
3. Le province, per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti,
assicurano che i dati e le informazioni inserite nei catasti, siano
resi disponibili ai comuni stessi.
4. Le clausole, contenute nei contratti di gestione calore o di
gestione energia, che impediscano l’accesso ai dati relativi ai
consumi annuali di combustibile negli edifici di qualsiasi tipo,
sono nulle.
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ARTICOLO 7
(Diagnosi energetiche)
1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le
province per il restante territorio, sulla base delle risultanze dei
catasti di cui all’articolo 6, provvedono alla predisposizione di
programmi di diagnosi energetica, dando la precedenza agli
edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano
valori più elevati del rapporto tra il consumo e la volumetria
riscaldata.
2. Le diagnosi energetiche contengono proposte di interventi di
miglioramento edilizio e impiantistico con la specificazione di
costi, risparmi possibili e tempi di ritorno degli investimenti.
3. Le diagnosi energetiche di cui al comma 2 tengono inoltre
conto:
a) della scelta delle migliori tecnologie disponibili e delle
migliori pratiche di intervento in fase di progettazione tecnica;
b) delle modalità e dei parametri per la verifica dell’efficacia
degli interventi sotto il profilo dei costi.
4. I soggetti titolari dei contratti servizio energia, definiti
dall'articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come
modificato dal dpr 551/1999, trasmettono ai comuni con più di
40.000 abitanti e alle province per il restante territorio, le
risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi
edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi per unità di
volumetria riscaldata.
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ARTICOLO 8
(Personale abilitato agli interventi di diagnosi)
1. La Giunta regionale promuove appositi corsi di qualificazione
per tecnici abilitati all’esercizio delle diagnosi energetiche,
comprese le diagnosi effettuate ai fini della contabilizzazione
energetica ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1
(Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la
contabilizzazione del calore) e definisce i requisiti e le modalità
per l’accreditamento degli stessi, in collaborazione con i collegi
e gli ordini professionali.
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ARTICOLO 9
(Termoregolazione e contabilizzazione del calore)
1. L’articolo 5 del dpr 551/1999 si applica anche agli edifici
esistenti dotati di impianti centralizzati, in caso di rifacimento
dell’impianto di riscaldamento che comporti un intervento su
tutto il sistema di distribuzione del calore. Sono esclusi
dall’obbligo gli interventi per l’esclusiva sostituzione o
rifacimento della caldaia.
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ARTICOLO 10
(Accesso facilitato al credito)
1. Al fondo di rotazione per il finanziamento regionale, istituito ai
sensi dell’articolo 31 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), possono accedere
anche le imprese lombarde che stipulino contratti di
prestazione con finanziamento tramite terzi per la
riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati
nel territorio della regione Lombardia.
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ARTICOLO 11
(Concessione di contributi)
1. Ai comuni e alle province che abbiano predisposto
programmi di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 7, sono
riconosciuti contributi sulla base dei programmi stessi, con
modalità stabilite dalla Giunta regionale.
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ARTICOLO 12
(Integrazione e abrogazione di norme)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20
aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie
edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di
aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di
coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è aggiunto il
comma 1 bis:
“1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei
volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore
di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio
2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici
attraverso la contabilizzazione del calore) è abrogato.
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ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli
si provvede con successiva legge regionale.
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