LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 12-09-1986
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ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente Legge Regionale:   | ||||
ARTICOLO 8 1. L' art. 11, quinto comma, della Legge Regionale 57/ 85 è modificato come segue: << A tal fine i Comuni adeguano il proprio regolamento edilizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per tali deliberazioni si applica quanto previsto dall' art. 22 della Legge Regionale 2 nvoembre 1978, n. 63 >>. La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda. Milano, 12 settembre 1986 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1986 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 settembre 1986 prot. n. 23002/ 13107).
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