LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 12-09-1986
REGIONE LOMBARDIA

Modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 27
maggio 1985, n. 57: esercizio delle funzioni regionali in
materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega
ai comuni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 38
del 17 settembre 1986
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 17 settembre 1986
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

 

 

ARTICOLO 8

 1.  L' art. 11, quinto comma, della Legge Regionale 57/ 85
è  modificato come segue: << A tal fine i Comuni adeguano
il proprio regolamento edilizio entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;  per
tali deliberazioni si applica quanto previsto dall' art. 22
della Legge Regionale 2 nvoembre 1978, n. 63 >>.
 La presente Legge Regionale è  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Lombarda.
Milano, 12 settembre 1986
 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25
luglio 1986 e vistata dal Commissario del Governo con
nota del 3 settembre 1986 prot. n. 23002/ 13107).

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 57 del 1985 Articolo 11
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 63 del 1978 Articolo 22

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