LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 27-05-1985
REGIONE LOMBARDIA

Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione
delle bellezze naturali e sub - delega ai comuni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 22
del 29 maggio 1985
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 30 maggio 1985
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 54 del 1986
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

 

 

ARTICOLO 11
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 54 del 1986 Articolo 8
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 32 del 1992 Articolo 3
RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 18 del 1997 Articolo 19

 1.  I comuni nell' esercizio delle funzioni ad esso subdelegate
ai sensi del precedente art. 8 si avvalgono della
collaborazione fornita dal competente servizio della Regione,
con modalità  stabilite dalla Giunta regionale.
  2.  Le commissioni provinciali di cui all' art. 10 oltre a
svolgere le funzioni tecnico - consultive previste dalla
Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla presente Legge,
operano come organismi tecnico - consultivi di cui si possono
avvalere i comuni nell' esercizio delle funzioni loro
subdelegate dal precedente art. 8 sulla base di apposite
direttive emanate dalla Giunta regionale.
  3.  Le commissioni operano altresì  come organismi tecnico -
consultivi della Regione nelle materie di cui alla
presente Legge.
  4.  Le commissioni edilizie comunali, nell' esercizio delle
funzioni di cui al precedente art. 8, settimo comma,
sono integrate da un esperto in problemi di tutela ambientale.
  5.  A tal fine i comuni adeguano il proprio regolamento
edilizio entro novante giorni dalla data di entrata in vigore
della presente Legge;  per tali deliberazioni si applica
quanto previsto dall' art. 25 della Legge Regionale 2
novembre 1978, n. 63.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 63 del 1978 Articolo 25

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