LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 27-05-1985
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ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente Legge Regionale:   | ||||||||
ARTICOLO 11
1. I comuni nell' esercizio delle funzioni ad esso subdelegate ai sensi del precedente art. 8 si avvalgono della collaborazione fornita dal competente servizio della Regione, con modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2. Le commissioni provinciali di cui all' art. 10 oltre a svolgere le funzioni tecnico - consultive previste dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla presente Legge, operano come organismi tecnico - consultivi di cui si possono avvalere i comuni nell' esercizio delle funzioni loro subdelegate dal precedente art. 8 sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale. 3. Le commissioni operano altresì come organismi tecnico - consultivi della Regione nelle materie di cui alla presente Legge. 4. Le commissioni edilizie comunali, nell' esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 8, settimo comma, sono integrate da un esperto in problemi di tutela ambientale. 5. A tal fine i comuni adeguano il proprio regolamento edilizio entro novante giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge; per tali deliberazioni si applica quanto previsto dall' art. 25 della Legge Regionale 2 novembre 1978, n. 63.
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