LEGGE REGIONALE
N.
14
DEL
17-06-2008
REGIONE
MARCHE
NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE.
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 59 del 26 giugno 2008
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Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale :
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ARTICOLO
1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale
nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ed in
armonia con la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici.
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le
modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del
territorio, negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione
edilizia ed urbanistica, nonché di riqualificazione urbana e disciplina la
concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione
di tali interventi.
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ARTICOLO
2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia
sostenibile, comunemente indicata anche come edilizia naturale, ecologica,
bioetica-compatibile, bioecologica, bioedilizia, gli interventi nell’edilizia
pubblica e privata che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri avanzati di
compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare
le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
b) hanno l’obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse
ambientali in generale, di favorire l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, nonché di contenere gli impatti complessivi sull’ambiente e sul
territorio;
c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere
e la salute degli occupanti;
d) tutelano l’identità storica dei centri urbani e favoriscono il
mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli
edifici ed al loro inserimento nel paesaggio;
e) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto con
riferimento al ciclo di vita dell’edificio, anche attraverso l’utilizzo di
metodologie innovative o sperimentali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:
a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura
dell’aria, l’umidità, l’irradiazione solare, la ventosità, che agiscono
sull’edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
b) fattori ambientali naturali: il suolo, il sottosuolo, le risorse
idriche, la vegetazione, l’aria, che interagiscono con il progetto
modificandosi;
c) fattori di rischio ambientale artificiali: l’inquinamento dell’aria,
del suolo e dell’acqua, nonché le alterazioni dell’ambiente prodotte da
sorgenti sonore, campi elettromagnetici e l’inquinamento luminoso;
d) ciclo di vita di un edificio o di un prodotto: l’impatto prodotto
sull’ambiente nel corso della sua storia, dalle fasi di estrazione e
lavorazione delle materie prime alla fabbricazione del prodotto, trasporto,
distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e
smaltimento finale che ne deriva.
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ARTICOLO
3
(Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche
costruttive)
1. Negli interventi di edilizia sostenibile da realizzare in conformità
alle linee guida di cui all’articolo 7 è previsto l’uso di materiali da
costruzione, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi
fissi e tecnologie costruttive che:
1) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e
contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
2) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di
gas serra inglobati;
3) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
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ARTICOLO
4
(Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la
realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, in base ai
criteri elencati nell’articolo 3;
b) approvazione del sistema di certificazione energetico-ambientale di
cui all’articolo 6 ed effettuazione dei relativi controlli;
c) approvazione delle linee guida per la valutazione energetico-
ambientale degli edifici di cui all’articolo 7;
d) definizione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi di
cui all’articolo 9 e agli incentivi di cui all’articolo 10;
e) formazione professionale degli operatori pubblici e privati per
particolari esigenze di rilievo regionale, nonché dei soggetti accreditati a
svolgere le attività di certificazione di cui all’articolo 6, anche in
collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
f) promozione e realizzazione di studi e ricerche inerenti le tematiche
della presente legge, nonchè di attività di sperimentazione di sistemi edilizi
a basso costo di costruzione;
g) svolgimento delle attività di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs.
192/2005;
h) promozione di concorsi di idee e progettazione, anche in
collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi
pubblici o privati, secondo le tecniche ed i principi costruttivi di edilizia
sostenibile indicati nelle linee guida di cui all’articolo 7.
2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito
dei propri piani e programmi;
b) verifica, attraverso l’espressione dei pareri di cui all’articolo 26
della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio), degli strumenti urbanistici di cui
all’articolo 5;
c) formazione professionale degli operatori pubblici e privati
nell’ambito delle risorse ad esse assegnate, anche in collaborazione con le
associazioni di categoria e gli ordini professionali.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) l’adozione di strumenti urbanistici secondo le previsioni
dell’articolo 5;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 10;
c) il controllo sugli interventi edilizi di cui alla presente legge, al
fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità
delle opere realizzate alle risultanze progettuali.
4. La Regione e gli enti locali applicano le tecniche di edilizia sostenibile
in caso di realizzazione o completa ristrutturazione di edifici di rispettiva
proprietà.
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ARTICOLO
5
(Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici)
1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque
denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r.
23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione
urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono
contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di
sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:
a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema
produttivo;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con
la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio
stesso;
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della
salubrità degli insediamenti;
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi
naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione
degli impatti;
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione
di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento
e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la
loro riorganizzazione e riqualificazione.
2. Ai fini di cui la comma 1, i piani prevedono strumenti di indagine
territoriale ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni
indotte nell’ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati dalle seguenti
analisi di settore:
a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici,
corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con
particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili;
c) analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle
relative rappresentazioni cartografiche;
d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.
3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e
indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo
delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei
rischi ambientali.
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ARTICOLO
6
(Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici)
1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un
sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia l’edificio
realizzato, utilizzando le modalità e gli strumenti di cui all’articolo 7.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende
la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la
quale sono utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui
all’articolo 7 con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel
suddetto decreto.
3. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta anche per gli
edifici esistenti sulla base dei parametri e dei criteri definiti nelle linee-
guida di cui all’articolo 7.
4. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è
rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto
attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e
alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 5, lettera b). Il
certificato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi all’esterno
dell’edificio in un luogo facilmente visibile. Copia del certificato è
inviata a cura del professionista alla Regione ed al Comune competente per
territorio.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare,
definisce e aggiorna:
a) le procedure per la certificazione di sostenibilità energetico-
ambientale degli edifici, compresa la relativa modulistica e per
l’effettuazione dei controlli di cui al comma 6;
b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della
certificazione.
6. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza
dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), e, ai fini
della verifica del loro operato, dispone annualmente, anche in collaborazione
con il Comune competente per territorio, accertamenti e ispezioni a campione
sui progetti e sugli edifici in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla
data di fine lavori dichiarata dal committente.
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ARTICOLO
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(Linee guida)
1. La Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 192/2005, le linee guida per la valutazione della sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici.
2. Le linee guida, relative agli edifici residenziali e non residenziali,
contengono il sistema di valutazione della qualità ambientale ed energetica
degli interventi di edilizia sostenibile. Tale sistema è finalizzato, in
particolare, a certificare il livello di sostenibilità degli interventi
edilizi anche ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, a definire le
priorità e graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire le soglie
minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle
certificazioni né l’accesso ai contributi e agli incentivi previsti dalla
presente legge.
3. Le linee guida sono suddivise in aree di valutazione che includono, in
particolare, quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni;
b) al risparmio delle risorse naturali;
c) alla riduzione dei carichi ambientali;
d) alla qualità ambientale degli spazi interni;
e) alla qualità della gestione dell’edificio;
f) all’integrazione con il sistema della mobilità pubblica.
4. Il sistema di valutazione definito nelle linee guida deve consentire
l’attribuzione di un punteggio di prestazione del singolo edificio che
permetta una valutazione finale del relativo livello di sostenibilità e a tal
fine indica:
a) la prestazione minima di riferimento in base alle norme legislative e
tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali;
b) un sistema di ponderazione dei requisiti di cui al comma 3, che
consenta di definire le priorità all’interno delle diverse problematiche
ambientali considerate.
5. Le linee guida di cui al comma 1 contengono in particolare:
a) le indicazioni necessarie ad effettuare l’analisi del sito,
comprendendo l’analisi dei fattori climatici ed ambientali, nonché dei
relativi rischi;
b) i sistemi di calcolo o di verifica riferiti ad ogni requisito e gli
esempi di possibili soluzioni tecniche;
c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la
semplificazione delle procedure di verifica.
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ARTICOLO
8
(Calcolo dei parametri edilizi)
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento regionale 14
settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), per le nuove costruzioni e
per la ristrutturazione degli edifici esistenti ai sensi della presente legge
non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle
superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle
distanze minime previste dal codice civile:
a) il maggior spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri,
siano esse tamponature o muri portanti;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta
centimetri;
c) le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al
miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia
termica o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare o alla
realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) al computo delle variazioni delle altezze massime, nonché delle
distanze dai confini, dalle strade e tra edifici;
b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento
alla determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale
sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia degli
elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli
allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei
tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica
formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della
volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo
di costruzione, nonché degli standard urbanistici.
5. Per beneficiare della deroga di cui al comma 1, il contenimento del
consumo energetico-ambientale è dimostrato nell’ambito della documentazione
tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio,
anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs 192/2005.
6. Ai fini del rilascio di titoli abilitativi edilizi, comunque denominati,
per interventi successivi da realizzare negli edifici costruiti o modificati
ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori e
la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici e sulle norme regolamentari degli enti
locali.
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ARTICOLO
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(Contributi regionali)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:
a) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici
sostenibili, in misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e
comunque non superiore alla percentuale massima stabilita dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 3, nell’ambito delle risorse finanziarie
assegnate e dei relativi programmi di settore. Per la valutazione dei costi
ammissibili si tiene conto del prezzario regionale predisposto ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al
procedimento di certificazione di cui all’articolo 6;
c) agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera h);
d) agli enti locali, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per
l’adozione in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:
1) carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate
in particolare cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, fabbriche ad alto
rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti
puntuali di emissione elettromagnetica;
2) carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate
in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di
radon;
3) carta dei fattori climatici, nella quale sono rappresentati in
particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media
mensile, della pluviometria, dell’umidità e dei venti;
4) carta del soleggiamento, nella quale sono rappresentate in particolare
le condizioni dei singoli comparti o quartieri, in base all’orientamento,
all’orografia, all’altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la
radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria
dell’irraggiamento;
5) carta dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le
sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della
rete idrica, nonché evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque
superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;
6) carta delle biomasse.
2. Per agevolare l’acquisto degli immobili oggetto della presente legge
mediante riduzione dei relativi oneri finanziari, la Regione istituisce
altresì un fondo di rotazione, anche tramite convenzioni con istituti di
credito.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’erogazione dei
contributi di cui al comma 1 e per la costituzione e gestione del fondo di cui
al comma 2.
4. Nella concessione dei finanziamenti dell’Unione europea, statali e
regionali per la realizzazione o il recupero di immobili è attribuita
priorità agli interventi che rispondono ai criteri ed ai requisiti di cui
alla presente legge.
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ARTICOLO
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(Altri incentivi)
1. I Comuni, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, possono
prevedere a favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla
presente legge la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del
costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la concessione di
incrementi percentuali delle volumetrie utili ammissibili, sino ad un
massimo del 15 per cento, negli edifici a maggiori prestazioni energetico-
ambientali.
2. I Comuni possono prevedere altre forme di incentivazione.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono in ogni caso proporzionati al livello
di sostenibilità energetico-ambientale raggiunto e sono altresì cumulabili
con altri contributi previsti dalla presente legge.
4. Per favorire interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
mediante utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, gli incentivi
economici e gli incrementi volumetrici di cui al comma 1 possono essere
aumentati del 50 per cento.
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ARTICOLO
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(Sportello informativo)
1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei criteri di sostenibilità
energetico-ambientale, nonchè ai fini del rilascio della certificazione di
cui all’articolo 6, la Regione realizza e gestisce, con le modalità stabilite
dalla Giunta regionale, uno sportello informativo sull’edilizia sostenibile,
anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul
territorio.
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ARTICOLO
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(Sanzioni)
1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all’articolo 6
decadono dall’accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per
l’accreditamento medesimo ovvero qualora attestano falsamente la correttezza
della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale o la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Regione provvede alla revoca della
certificazione ed il Comune competente per territorio irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile
conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi ai sensi degli articoli 8 e
10.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì revocati gli eventuali
contributi ed incentivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10.
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ARTICOLO
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(Clausola valutativa)
1. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con
cadenza almeno biennale, la Giunta regionale presenta all’Assemblea
legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
di promozione e sostegno dell’edilizia sostenibile che contenga risposte
documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) tipologia e entità dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettere a), b) e c), nonché l’indicazione dei soggetti beneficiari;
b) tipologia e numero degli strumenti cartografici adottati dagli enti
locali e finanziati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d);
c) modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all’articolo 9,
comma 2, istituti di credito che hanno stipulato convenzioni con la Regione
per l’istituzione del medesimo fondo ed il numero e la tipologia dei soggetti
beneficiari;
d) tipologia e entità degli incentivi concessi dai Comuni ai sensi
dell’articolo 10, nonché l’indicazione dei beneficiari;
e) in che misura la concessione dei suddetti contributi regionali ed
incentivi comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia
sostenibile nel territorio marchigiano;
f) in quali provvedimenti relativi alla concessione dei finanziamenti
statali, regionali e dell’Unione europea per la realizzazione o il recupero di
immobili è stata riconosciuta priorità agli interventi che hanno utilizzato
tecniche di edilizia sostenibile;
g) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la
formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio del
certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici adeguato
alle esigenze di mercato;
h) in quale misura si può valutare l’impatto della legislazione sul
mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che
producono materiali e componenti per l’edilizia;
i) le eventuali criticità riscontrate nell’ attuazione della presente
legge e le possibili soluzioni.
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ARTICOLO
14
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il d.lgs. 192/2005.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale:
a) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici
residenziali;
b) stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di
cui all’articolo 9, nonché i criteri per l’adozione degli incentivi di cui
all’articolo 10;
c) predispone un programma per la formazione professionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera e).
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale:
a) predispone il capitolato tipo e il prezzario di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a);
b) definisce il sistema e le procedure di certificazione di cui
all’articolo 6, comma 5;
c) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici non
residenziali.
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ARTICOLO
15
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l’entità
della spesa sarà stabilita a decorrere dall’anno 2009 con le rispettive leggi
finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle
UPB 4.26.03 e 4.26.04 del bilancio di previsione per l’anno 2009 e
successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini
della gestione del Programma operativo annuale (POA).
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 17 giugno 2008
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