LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 17-06-2008
REGIONE MARCHE

NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 59
del 26 giugno 2008
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale :

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale 
nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali 
desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della 
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ed in 
armonia con la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici.
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le 
modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del 
territorio, negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica, nonché di riqualificazione urbana e disciplina la 
concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione 
di tali interventi.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia 
sostenibile, comunemente indicata anche come edilizia naturale, ecologica, 
bioetica-compatibile, bioecologica, bioedilizia, gli interventi nell’edilizia 
pubblica e privata che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo  criteri avanzati di 
compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare 
le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
b) hanno l’obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse 
ambientali in generale, di favorire l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, nonché di contenere gli impatti complessivi sull’ambiente e sul 
territorio;
c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere 
e la salute degli occupanti;
d) tutelano l’identità storica dei centri urbani e favoriscono il 
mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli 
edifici ed al loro inserimento nel paesaggio;
e) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto con 
riferimento al ciclo di vita dell’edificio, anche attraverso l’utilizzo di 
metodologie innovative o sperimentali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:
a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura 
dell’aria, l’umidità, l’irradiazione solare, la ventosità, che agiscono 
sull’edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
b) fattori ambientali naturali: il suolo, il sottosuolo, le risorse 
idriche, la vegetazione, l’aria, che interagiscono con il progetto 
modificandosi;
c) fattori di rischio ambientale artificiali: l’inquinamento dell’aria, 
del suolo e dell’acqua, nonché le alterazioni dell’ambiente prodotte da 
sorgenti sonore, campi elettromagnetici e l’inquinamento luminoso;
d) ciclo di vita di un edificio o di un prodotto: l’impatto prodotto 
sull’ambiente nel corso della sua storia, dalle fasi di estrazione e 
lavorazione delle materie prime alla fabbricazione del prodotto, trasporto, 
distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e 
smaltimento finale che ne deriva.

ARTICOLO 3

(Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche 
costruttive)

1. Negli interventi  di  edilizia sostenibile  da realizzare in conformità 
alle  linee guida di cui all’articolo 7 è previsto l’uso  di materiali da 
costruzione, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi 
fissi e tecnologie  costruttive che:
1) siano riciclabili, riciclati, di recupero,  di provenienza locale  e 
contengano materie prime rinnovabili  e durevoli nel tempo;
2) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di 
gas serra inglobati; 
3) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

ARTICOLO 4

(Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la 
realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, in base ai 
criteri elencati nell’articolo 3;
b) approvazione del sistema di certificazione energetico-ambientale di 
cui all’articolo 6 ed effettuazione dei relativi controlli;
c) approvazione delle linee guida per la valutazione energetico-
ambientale degli edifici di cui all’articolo 7;
d) definizione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi di 
cui all’articolo 9 e agli incentivi di cui all’articolo 10;
e) formazione professionale degli operatori pubblici e privati per 
particolari esigenze di rilievo regionale, nonché dei soggetti accreditati a 
svolgere le attività di certificazione di cui all’articolo 6, anche in 
collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
f) promozione e realizzazione  di studi e ricerche inerenti le tematiche  
della presente legge, nonchè di attività di sperimentazione di sistemi edilizi 
a basso costo di costruzione;
g) svolgimento delle attività di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 
192/2005;
h) promozione di concorsi di idee e progettazione, anche in 
collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi  
pubblici o privati, secondo le tecniche  ed i principi costruttivi di edilizia 
sostenibile indicati nelle linee guida di cui all’articolo 7.
2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito 
dei propri piani e programmi;
b) verifica, attraverso l’espressione dei pareri di cui all’articolo 26 
della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio), degli strumenti urbanistici di cui 
all’articolo 5;
c) formazione professionale degli operatori pubblici e privati 
nell’ambito delle risorse ad esse assegnate, anche in collaborazione con le 
associazioni di categoria e gli ordini professionali.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) l’adozione di strumenti  urbanistici secondo le previsioni 
dell’articolo 5;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 10;
c) il controllo sugli interventi edilizi di cui alla presente legge, al 
fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità 
delle opere realizzate alle risultanze progettuali.
4. La Regione e gli enti locali applicano le tecniche di edilizia sostenibile 
in caso di realizzazione o completa ristrutturazione di edifici di rispettiva 
proprietà.

ARTICOLO 5

(Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici)

1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque 
denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 
23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione 
urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono 
contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di 
sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:
a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema 
produttivo;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con 
la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio 
stesso;
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della 
salubrità degli insediamenti;
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi 
naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione 
degli impatti;
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione 
di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento 
e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la 
loro riorganizzazione e riqualificazione.
2. Ai fini di cui la comma 1, i piani prevedono strumenti di indagine 
territoriale ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni 
indotte nell’ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati dalle seguenti 
analisi di settore:
a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, 
corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con 
particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili;
c) analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle 
relative rappresentazioni cartografiche;
d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.
3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e 
indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo 
delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei 
rischi ambientali.

ARTICOLO 6

(Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici)

1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un 
sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia l’edificio 
realizzato, utilizzando le modalità  e gli strumenti di cui all’articolo 7.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende 
la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la 
quale sono utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui 
all’articolo 7 con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel 
suddetto decreto.
3. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta anche per gli 
edifici esistenti sulla base dei parametri e dei criteri definiti nelle linee-
guida di cui all’articolo 7.
4. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è 
rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto 
attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e 
alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 5, lettera b). Il 
certificato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi all’esterno 
dell’edificio in un luogo facilmente visibile. Copia del  certificato è  
inviata a cura  del professionista alla Regione ed al Comune competente per 
territorio.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, 
definisce e aggiorna:
a) le procedure per la certificazione di sostenibilità energetico-
ambientale degli edifici, compresa la relativa modulistica e per 
l’effettuazione dei controlli di cui al comma 6;
b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della 
certificazione.
6. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza 
dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), e, ai fini 
della verifica del loro operato, dispone annualmente, anche in collaborazione 
con il Comune competente per territorio, accertamenti e ispezioni a campione 
sui progetti e sugli edifici in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla 
data di fine lavori dichiarata dal committente.

ARTICOLO 7

(Linee guida)

1. La Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 192/2005, le linee guida per la valutazione della  sostenibilità 
energetico-ambientale degli edifici.
2. Le linee guida, relative agli edifici residenziali e non residenziali, 
contengono il sistema di valutazione della qualità  ambientale ed energetica 
degli interventi di edilizia sostenibile. Tale sistema è finalizzato, in 
particolare, a certificare il livello di sostenibilità degli interventi 
edilizi anche ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, a definire le 
priorità e graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire le soglie 
minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle 
certificazioni né l’accesso ai contributi e agli incentivi previsti dalla 
presente legge.
3. Le linee guida sono  suddivise  in  aree di valutazione  che includono, in 
particolare, quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni;
b) al risparmio delle risorse naturali;
c) alla riduzione dei carichi ambientali;
d) alla qualità ambientale degli spazi interni;
e) alla qualità della gestione dell’edificio;
f) all’integrazione con il sistema della mobilità pubblica.
4. Il sistema di valutazione definito nelle linee guida deve consentire 
l’attribuzione di un punteggio di prestazione del singolo edificio che 
permetta una valutazione finale del relativo livello di sostenibilità e a tal 
fine indica:
a) la prestazione minima di riferimento in base alle norme legislative e 
tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali;
b) un sistema di ponderazione dei requisiti di cui al comma 3, che 
consenta di definire le priorità all’interno delle diverse problematiche 
ambientali considerate.
5. Le linee guida di cui al comma 1 contengono in particolare:
a) le indicazioni necessarie ad effettuare l’analisi del sito, 
comprendendo l’analisi dei fattori climatici ed ambientali, nonché dei 
relativi rischi;
b) i sistemi di calcolo o di verifica riferiti ad ogni requisito e gli 
esempi di possibili soluzioni tecniche;
c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la 
semplificazione delle procedure di verifica.

ARTICOLO 8

(Calcolo dei parametri edilizi)

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento regionale 14 
settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), per le nuove costruzioni e 
per la ristrutturazione degli edifici esistenti ai sensi della presente legge 
non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle 
superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle 
distanze minime previste dal codice civile:
a) il maggior spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri, 
siano esse tamponature o muri portanti;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta 
centimetri;
c) le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al 
miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia 
termica o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare o alla 
realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) al computo delle variazioni delle altezze massime, nonché delle 
distanze dai confini, dalle strade e tra edifici;
b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento 
alla determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale 
sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia degli 
elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli 
allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei 
tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica 
formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della 
volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo 
di costruzione, nonché degli standard urbanistici.
5. Per beneficiare della deroga di cui al comma 1, il contenimento  del 
consumo energetico-ambientale è dimostrato nell’ambito  della documentazione  
tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, 
anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs 192/2005.
6. Ai fini del rilascio di titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, 
per interventi successivi da realizzare negli edifici costruiti o modificati 
ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori e 
la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni  
contenute  negli strumenti urbanistici e sulle norme regolamentari  degli enti 
locali.

ARTICOLO 9

(Contributi regionali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:
a) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici 
sostenibili, in  misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e 
comunque non superiore alla  percentuale massima stabilita dalla Giunta 
regionale ai sensi del comma 3, nell’ambito delle risorse finanziarie 
assegnate e dei relativi programmi di settore. Per la valutazione dei costi 
ammissibili si tiene conto del prezzario regionale predisposto ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al 
procedimento di certificazione di cui all’articolo 6;
c) agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettera h);
d) agli enti locali, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per 
l’adozione in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:
1) carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate 
in particolare cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, fabbriche ad alto 
rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti 
puntuali di emissione elettromagnetica;
2) carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate 
in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di 
radon;
3) carta dei fattori climatici, nella quale sono rappresentati in 
particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media 
mensile, della pluviometria, dell’umidità e dei venti;
4) carta del soleggiamento, nella quale sono rappresentate in particolare 
le condizioni dei singoli comparti o quartieri, in base all’orientamento, 
all’orografia, all’altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la 
radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria 
dell’irraggiamento;
5) carta dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le 
sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della 
rete idrica, nonché evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque 
superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;
6) carta delle biomasse.
2. Per agevolare l’acquisto degli immobili oggetto della presente legge 
mediante riduzione dei relativi oneri finanziari, la Regione istituisce 
altresì un fondo di rotazione, anche tramite convenzioni con istituti di 
credito.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’erogazione dei 
contributi di cui al comma 1 e per la costituzione e gestione del fondo di cui 
al comma 2.
4.  Nella concessione dei  finanziamenti  dell’Unione europea, statali e 
regionali per la realizzazione  o il recupero di immobili è attribuita 
priorità agli interventi che rispondono  ai criteri ed ai requisiti  di cui 
alla presente legge.

ARTICOLO 10

(Altri incentivi)

1. I Comuni, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, possono 
prevedere a favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla 
presente legge la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del 
costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la concessione di 
incrementi percentuali delle volumetrie utili ammissibili,  sino ad  un 
massimo del 15 per cento, negli edifici a maggiori prestazioni  energetico-
ambientali.
2. I Comuni possono prevedere altre forme di incentivazione.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono in ogni caso proporzionati al livello 
di sostenibilità energetico-ambientale  raggiunto e sono altresì cumulabili 
con altri contributi previsti dalla presente legge.
4. Per  favorire interventi di recupero  del patrimonio edilizio esistente, 
mediante utilizzo di  tecniche  di edilizia sostenibile, gli incentivi 
economici  e gli incrementi volumetrici di cui al comma 1 possono essere 
aumentati del 50 per cento.

ARTICOLO 11

(Sportello informativo)

1.  Ai fini  della diffusione della conoscenza dei criteri di sostenibilità 
energetico-ambientale, nonchè  ai fini del rilascio  della certificazione di 
cui all’articolo 6, la Regione realizza e gestisce,  con le modalità stabilite 
dalla Giunta regionale,  uno sportello informativo sull’edilizia sostenibile, 
anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul 
territorio.

ARTICOLO 12

(Sanzioni)

1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all’articolo 6 
decadono dall’accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per 
l’accreditamento medesimo ovvero qualora attestano falsamente  la correttezza 
della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale o la conformità 
delle opere realizzate rispetto al progetto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,  la Regione provvede alla revoca della 
certificazione ed il Comune  competente per territorio  irroga una sanzione 
pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile 
conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi ai sensi degli articoli 8 e 
10.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì revocati gli eventuali 
contributi ed incentivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10.

ARTICOLO 13

(Clausola valutativa)
                         
1. Trascorsi due anni  dall’entrata in vigore della  presente legge  e con 
cadenza almeno biennale, la Giunta regionale presenta all’Assemblea 
legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi 
di promozione e sostegno  dell’edilizia sostenibile  che contenga risposte 
documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a)  tipologia e entità dei  contributi concessi ai sensi dell’articolo 9,  
comma 1, lettere a), b) e c), nonché l’indicazione dei soggetti beneficiari;
b) tipologia e numero degli strumenti cartografici adottati dagli enti 
locali e finanziati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d);
c) modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all’articolo 9, 
comma 2, istituti di credito che hanno stipulato convenzioni con la Regione 
per l’istituzione del medesimo fondo ed il numero e la tipologia dei soggetti 
beneficiari;
d) tipologia e entità  degli incentivi  concessi dai Comuni  ai sensi 
dell’articolo 10, nonché l’indicazione dei beneficiari;
e) in che misura  la concessione dei suddetti contributi regionali ed 
incentivi comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia 
sostenibile nel territorio marchigiano;
f) in quali  provvedimenti relativi alla concessione dei finanziamenti 
statali, regionali e dell’Unione europea per la realizzazione o il recupero di 
immobili è stata riconosciuta priorità agli interventi che hanno utilizzato 
tecniche di edilizia sostenibile;
g) se i corsi di specializzazione  svolti abbiano consentito  la 
formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio del 
certificato  di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici adeguato 
alle esigenze di mercato;
h)  in  quale misura si può valutare l’impatto della legislazione sul 
mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che 
producono materiali e componenti per l’edilizia;
i) le eventuali criticità riscontrate nell’ attuazione della presente 
legge e le possibili soluzioni.

ARTICOLO 14

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il d.lgs. 192/2005.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale:
a) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici 
residenziali;
b) stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di 
cui all’articolo 9, nonché i criteri per l’adozione degli incentivi di cui 
all’articolo 10;
c) predispone un programma per la formazione professionale ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera e).
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale:
a) predispone il capitolato tipo e il prezzario di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera a);
b) definisce il sistema e le procedure di certificazione di cui 
all’articolo 6, comma 5;
c) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici non 
residenziali.

ARTICOLO 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l’entità 
della spesa sarà stabilita a decorrere dall’anno 2009 con le rispettive leggi 
finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle 
UPB 4.26.03 e 4.26.04 del bilancio di previsione  per l’anno 2009 e 
successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini 
della gestione  del Programma operativo annuale (POA).

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla 
osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 17 giugno 2008

 

Le Leggi Regionali